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NOVITA’- CONGEDI PARENTALI

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Documenti - NOVITA’- CONGEDI PARENTALI

8 Luglio 2015

Novità  CONGEDI PARENTALI
Da mesi si parlava di novità  inerenti la materia dei Congedi Parentali: di seguito le novità  contenute nel decreto legislativo del Jobs act sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvato in Cdm per il via definitivo dopo aver ottenuto il parere delle commissioni parlamentari competenti. Queste misure – che scattano il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi a brevissimo – si applicano per ora “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo”. Dunque per godere di questi benefici anche per gli anni successivi servono altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria.
Queste le novità  principali, che ora dovranno essere pubblicate in Gazzetta ufficiale.
– CONGEDO RETRIBUITO AL 30% FINO A 6 ANNI BAMBINO. Si prevede che sino al sesto anno di età  del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità  pari al 30% della retribuzione.
– – CONGEDO NON RETRIBUITO FINO A 12 ANNI BAMBINO. Si estende dagli 8 anni ai12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità  del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità  valgono anche nei casi di adozione e affidamento.
– POSSIBILITA’ PART-TIME AL 50%. In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anzichégiornaliera), “in misura pari alla metà  dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale.
In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità  con permessi o riposi. La possibilità  di utilizzare il congedo parentale ad ore era già  stata prevista dalla legge di stabilità  del 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perché la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità  e criteri. E, ad oggi, soltanto pochi contratti l’hanno regolamentata.
– MATERNITA’ OBBLIGATORIA ANCHE OLTRE 5 MESI SE PARTO PREMATURO. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità  dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.
– SCENDE DA 15 A 5 GIORNI TERMINE PREAVVISO A DATORE LAVORO. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro – ferma restando l’ipotesi (già  vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio – e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.
Attendiamo comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere la massima trasparenza sulle norme che a breve entreranno in vigore.

19 giugno 2015
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