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Intervento legislativo su disciplina Fondo di Solidarietà  Trasporto Aereo

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Documenti - Intervento legislativo su disciplina Fondo di Solidarietà  Trasporto Aereo

24 Maggio 2016

Fondo Speciale Trasporto Aereo
Intervento legislativo su disciplina Fondo di Solidarietà 
Il Fondo speciale per il sostegno al reddito e occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale di cui all’articolo 1-ter della legge 291/2004, in correlazione al decreto interministeriale emanato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia e al relativo atto della Corte dei Conti, è stato adeguato secondo le previsioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, in Fondo di Solidarietà .
Un decreto che attendevamo da tempo e che assegna al nuovo comitato amministratore compiti di indirizzo, controllo e competenze di gestione per la finalizzazione di tutte le domande di integrazione al reddito oggetto di accordi sindacali, integrando anche quelli successivi al 31 dicembre 2015 e le prestazioni integrative dei due anni che non potevano essere deliberate dall’attuale comitato di gestione dell’FSTA.
L’attuale decreto interministeriale sarà  nei prossimi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in seguito, auspicando tempi rapidi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà  emettere un apposito decreto per la nomina del nuovo Comitato amministratore.
Nel merito, dobbiamo prestare attenzione al contenuto dell’art. 7 del decreto, in quanto, le domande di accesso alle prestazioni di Aspi/Naspi, Mobilità , CIGS, Contratti di Solidarietà  e le prestazioni integrative nella durata pari ad un massimo di due anni richieste dal 1 luglio 2014 e concluse alla data del 31 dicembre 2015, dovranno essere trasmesse dai datori di lavoro agli enti/direzioni competenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Dobbiamo evitare che le domande vengano trasmesse con modalità  differenti e oltre i termini perentori, altrimenti le stesse, secondo le norme definite, non saranno acquisite e conseguentemente istruite.
Abbiamo la necessità , seppur fiduciosi dell’operato dei datori di lavoro, di monitorare tali processi, di agire in maniera preventiva al fine di impedire l’errore anche in un singolo caso, dobbiamo verificare che alle domande di mobilità  siano allegati i documenti richiesti ai punti A-B-C dell’art. 7, a tutela degli accordi sindacali sottoscritti tra le parti e per rispondere in modo risolutivo a quei lavoratori che sono stati oggetto di provvedimenti di licenziamento e che attualmente si trovano senza lavoro e sostegno economico.
DIPARTIMENTO TRASPORTO AEREO

Roma, 11 maggio 2016

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