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Scioperi, Luciano scrive ad Alesse: FIT-CISL delusa da regolamentazione provvisoria per trasporto merci su rotaia

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Documenti - Scioperi, Luciano scrive ad Alesse: FIT-CISL delusa da regolamentazione provvisoria per trasporto merci su rotaia

3 Agosto 2015

Egregio Presidente,

Le scrivo la presente, dopo una lunga riflessione, per palesarLe la delusione provata, quando, dopo i numerosi incontri svoltisi presso la sede della Commissione di garanzia, le numerose memorie rilasciate dalla mia organizzazione sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera a) della legge 146 del 1990 e s.m.i., ho avuto modo di leggere e studiare la “regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi dell’art. 2 comma 2, della legge 146 del 1990 e s.m.i., relativa al servizio del traporto merci su rotaia” pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 165 del 18 luglio u.s.

Prima di rappresentare nel dettaglio le motivazioni che mi spingono a scriverLe queste poche righe, mi preme porgerLe le mie congratulazioni per quanto esposto in occasione della presentazione della relazione annuale dell’anno 2015 sull’attività  svolta dalla Commissione di garanzia nell’anno 2014 quando, nel richiamare il pensiero socratico, ha egregiamente esaltato il dialogo quale “metodo di ricerca democratico che si identifica con il principio etico del rispetto per l’interlocutore, che mai deve mancare”. Definendo poi “drammatica” la realtà  rappresentata dai bassissimi salari percepiti da tanti lavoratori e “cronica” l’incapacità  da parte delle imprese di adempiere alla relativa obbligazione contrattuale, ha dato la giusta risposta al perché oggi in molti settori siamo costretti, con sempre maggiore frequenza, ad esercitare il diritto di sciopero anche se, aimè, quasi sempre questo risulta essere uno strumento che non produce effetti risolutivi. Ciò premesso, la nostra continua ricerca del dialogo sia come “antidoto al conflitto” che, a monte, come strumento per la definizione concorde delle modalità  di esercizio del diritto di sciopero non trova riscontro dalla controparte datoriale che, presentandosi al tavolo con proposte di regolamentazione ad dir poco “inverosimili” e a tratti incostituzionali non fa altro che manifestare la speranza di poter uscire vittoriosa dall’empasse per mezzo di una delibera di provvisoria regolamentazione della Commissione di garanzia sugli scioperi. Da qui, sul tema, si configura l’inutilità  dei nostri tentativi di dialogare in modo produttivo con le controparti e, di conseguenza, la necessità  di utilizzare il “metodo del dialogo” per concertare invece con la Commissione di garanzia le modalità  di esercizio del diritto di sciopero dalle quali, mi permetta, è poi inverosimile potersi discostare con un eventuale accordo inteso in senso classico giusta l’assenza di interessi datoriali.

Per evitare di tediarLa ulteriormente, vengo al punto. Nel corso della procedura prevista ex art. 13 lett. a) della legge 146/1990 e s.m.i., ricevuta la proposta di regolamentazione provvisoria, come FIT-CISL abbiamo chiesto più volte, tra le altre cose, di:

  • portare a 120 ore la durata massima di ciascuna azione di sciopero per evitare che, data la pluralità  di aziende presenti sul mercato, quella interessata dallo sciopero potesse vanificare la protesta ricorrendo semplicemente ad “alleanze commerciali” come accaduto già  in varie circostanze. Ciò che la regolamentazione oggi prevede è una durata massima di 8 ore per la prima azione e di 24 per le successive.
  • non prevedere periodi di franchigia per il trasporto merci su rotaia visto che in molti casi, in coincidenza con i periodi di franchigia individuati nelle altre regolamentazioni, le attività  delle fabbriche/aziende produttrici delle merci il cui trasporto è considerato ora essenziale sono chiuse; ciò che risulta dalla regolamentazione sono franchigie natalizie, estive e pasquali.
  • non includere le “merci pericolose” tra quelle da dover necessariamente trasportare in caso di sciopero atteso che la pericolosità  di queste ultime si configura solo nel momento in cui le stesse vengono messe in composizione al treno e non anche se le stesse giacciono custodite negli appositi depositi. Ciò che risulta dalla regolamentazione è che il trasporto delle merci pericolose, non ben individuate, va garantito.
  • non prevedere per il trasporto merci su rotaia una durata massima diversa dai 30 giorni per lo sciopero dello straordinario come già  disposto dalla stessa Commissione di garanzia con delibera 03/130 perché diversamente non si farebbe altro che incentivare senza particolari timori il ricorso a tale istituto per nascondere una strutturale incapacità  organizzativa o magari un uso strategico di tale istituto per sopperire alla carenza di organico ottimizzando il costo del lavoro. Ciò che risulta dalla regolamentazione circa lo sciopero dello straordinario è che questo deve essere contenuto in massimo 10 gg.

Pur apprezzando lo sforzo fatto per individuare un metodo utile a scongiurare la vanificazione dell’azione di sciopero da parte dell’azienda coinvolta attraverso un utilizzo strategico della tracce orarie acquistate nonché della promiscua composizione del treno, mi chiedo come mai il “dialogo” nel quale entrambi fermamente crediamo intercorso con Commissione di garanzia che Lei presiede, non ha portato all’auspicato “giusto bilanciamento di interessi contrapposti” ma si è limitato per le stringenti regole che ha prodotto per l’esercizio del diritto di sciopero, ad inibire nei fatti qualsiasi possibilità  di addivenire in futuro ad un accordo tra sindacati e aziende cosi come naturalmente dovrebbe essere e come auspicato dallo stesso legislatore del 1990. La inviterei, insieme ai colleghi della Commissione di garanzia a riflettere su un dato: ad eccezione dell’accordo del 1999 modificato e integrato nel 2001 stipulato con le allora Ferrovie dello Stato, che conosco bene avendolo sottoscritto personalmente, valutato idoneo, oggi nei trasporti esistono unicamente regolamentazioni provvisorie. Non penso sia questa una responsabilità  esclusiva del sindacato se le premesse sono state simili a quelle descritte sopra.

Nella speranza che le riflessioni che mi sono permesso di parteciparLe trovino in Lei un riscontro e nella piena disponibilità  ad ulteriori approfondimenti, Le invio distinti saluti.

Giovanni Luciano

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