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Cisl trasporti analizza la ennesima riforma PENSIONI: NON CI RESTA CHE PIANGERE !?!

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Documenti - Cisl trasporti analizza la ennesima riforma PENSIONI: NON CI RESTA CHE PIANGERE !?!

12 Gennaio 2012

Le ormai mitiche lacrime della Ministra Fornero hanno sintetizzato molto bene, all’inizio del percorso del “gabinetto di guerra” presieduto dal prof. Monti, il tratto caratterizzante della nuova riforma delle pensioni oltre che lo stato d’animo di milioni di lavoratori che, ancora una volta, si sono visti posticipare i termini per raggiungere l’agognato riposo.

Già  la riforma Tremonti, del 2010, ci aveva posizionato ai primi posti, in Europa, per quanto riguarda la sostenibilità  finanziaria del nostro sistema previdenziale. Ma, l’esigenza di fare cassa, da un lato, e la spinta dei mercati, dall’altra, hanno costretto l’esecutivo “tecnico” a porre un argine alle parte più corposa delle spese dello Stato: le pensioni, appunto. Le Confederazioni, oltre ad aver proclamato uno sciopero generale di protesta contro la pesante opera di manutenzione straordinaria del sistema, hanno avanzato delle proposte correttive che si sperava fossero inserite nel cosiddetto Decreto “milleproroghe”. Al momento, continua il pressing delle Confederazioni sul Governo ricordando il tema delle pensioni all’interno della discussione sulla modifica del mercato del lavoro, per cui ci auguriamo che possano essere accolti dei correttivi, almeno, sui punti più controversi e difficili da digerire per i lavoratori. Di seguito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sui contenuti dell’articolo 24 della Legge n. 214 del 22.12.2011, facendo presente che la complessità  e le peculiarità  dei regimi pensionistici dei lavoratori dei trasporti avranno bisogno di ulteriori chiarimenti da parte sia del Ministero che degli Enti pensionistici. Ad esempio, coloro che sono iscritti al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato dovranno attendere, come i lavoratori di cave e torbiere, delle Forze Armate e di Polizia e i Vigili del Fuoco, un apposito regolamento, che vedrà  la luce entro il 30 giugno 2012 nel quale saranno aggiornati i requisiti per l’ottenimento della pensione di vecchiaia, oggi fissata a 58 anni (più finestra) per alcune figure professionali tipiche. Per gli altri regimi pensionistici previsti nel sistema dei trasporti la Legge non cita alcuna norma di armonizzazione o di differenziazione rispetto alle regole valide per tutti gli altri lavoratori.

I “fortunati esclusi”

Iniziamo il nostro excursus partendo da i più “fortunati”, ovvero coloro che non saranno interessati dalle modifiche contenute nel provvedimento, ovvero: tutti coloro che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione entro il 31.12.2011; le donne che sceglieranno di usufruire della possibilità  di andare in pensione, entro il 31.12.2015, facendosi fare il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo (prosecuzione della fase sperimentale). Il diritto si matura con il compimento di 57 anni di età  e il raggiungimento di 35 anni di contributi.

Il Decreto salvaguarda un certo numero di lavoratori, calcolato in base alla quantità  di risorse economiche (fissate da un apposito Decreto interministeriale – prima il limite era fissato in 50.000 unità ), che matureranno i vecchi requisiti per il pensionamento anche dopo il 31.12.20011 a patto che rientrino nelle seguenti casistiche: collocati in mobilità  normale dovuta ad accordi stipulati prima del 04.12.2011 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità  medesima – Alitalia rientra tra questi casi in quanto l’accordo è datato 11 dicembre 2008 – (resta da chiarire la posizione dei lavoratori Alitalia attualmente in CIGS che andranno in mobilità  dal 14 ottobre 2012 fino al 13 ottobre 2015); collocati in mobilità  lunga con accordi collettivi stipulati prima del 04.12.2011; collocati nei fondi di sostegno al reddito ex legge 662 (come ferrovieri, postali, bancari ecc.) che beneficino delle prestazioni straordinarie prima del 31.10 2011 – la norma prevede, inoltre, che coloro che matureranno i vecchi requisiti pensionistici prima del compimento del 59esimo anno di età  (quote, 40 anni ecc..) rimarranno in carico alle prestazioni straordinarie del Fondo fino al raggiungimento di tale limite ; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, prima del 04.12.2011.

Per tutti i soggetti di cui sopra varranno le norme ad oggi vigenti per il conseguimento della pensione di anzianità  o vecchiaia, finestre di uscita comprese oltre che gli eventuali aumenti collegati all’aspettativa di vita, sia per la vecchiaia che per l’anzianità .

Gli “inclusi nella riforma”

Per tutti coloro che sono iscritti Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive (es. ferrovieri) e sostitutive (es. fondo volo) a partire dal 01.01.2012 non esiteranno più le pensioni di anzianità , ma solo quelle di “vecchiaia” e “anticipate” con l’eliminazione delle finestre di uscita, per cui si andrà  in pensione dal mese successivo al compimento dell’età  anagrafica prevista o al raggiungimento della contribuzione minima di 41 o 42 anni, più gli incrementi per l’aspettativa di vita.

Per le pensioni di vecchiaia il diritto si acquisirà , dopo aver maturato almeno 20 anni di contributi, al compimento del 66esimo anno di età . Per le donne ci sarà  una gradualità : dal primo gennaio 2012 andranno in pensione con 62 anni, che diventeranno 63anni e sei mesi dal primo gennaio 2014, per salire poi a 65 anni dal primo gennaio 2016 e armonizzarsi con quella degli uomini a 66 anni il primo gennaio 2018. Oltre a questi aumenti già  stabiliti si dovranno sommare, all’età  di pensionamento, anche gli incrementi dovuti all’aumento dell’aspettativa di vita, che saranno calcolati automaticamente dall’Istat. Il primo scatterà  già  dal primo gennaio 2013 e sarà  di 3 mesi. Gli altri, non ancora definiti, scatteranno il primo gennaio 2016 e 2019: poi si susseguiranno con cadenza biennale. Per cui una donna nel 2013 andrà  in pensione non prima di 62 anni e tre mesi e un uomo con 66 anni e tre mesi. Indipendentemente dal fatto che al primo gennaio 2022 non si raggiungano, con la somma degli incrementi dovuti all’aumento dell’aspettativa i 67 anni, da quella data il limite minimo per andare in pensione sarà  ugualmente 67 anni.

Per le pensioni anticipate il diritto scatta dopo aver maturato un’anzianità  contributiva di 41 anni e 1 mese se donne e 42 anni e 1 mese se uomini, indipendentemente dall’età  anagrafica posseduta. Anche questi requisiti sono indicizzati alle previsioni di aumento dell’aspettativa di vita, come previsto per quelle di vecchiaia. Ciò significa cha dal primo gennaio 2013 occorrerà  avere rispettivamente 41 o 42 anni e 5 mesi, dal primo gennaio 2014, 41 o 42 anni e 6 mesi.

Inoltre per coloro che raggiungeranno queste quote di contributi, ma non avranno compiuto almeno 62 anni di età , l’ammontare della pensione sarà  ridotto, per la parte maturata fino al 31.12.2011, di un 1% per i primi due anni di anticipo rispetto al 62esimo anno, che saranno incrementati ancora di un 2% per ciascun anno di ulteriore anticipo rispetto ai primi due anni.

Ad esempio chi maturerà , nel 2013, 42 anni e 5 mesi di contributi ma avrà  una età  di 58 anni e deciderà  di lasciare ugualmente il lavoro, potrà  andare in pensione ma parte del suo assegno sarà  ridotto di oltre l’6%.

Deroghe e novità 

Le lavoratrici del settore privato possono conseguire la pensione di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi delle nuove disposizioni, con un’età  anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31.12.2012 un’anzianità  contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età  anagrafica di almeno 60 anni. I lavoratori del settore privato che abbiano maturato un’anzianità  contributiva di almeno 35 anni entro il 31.12.2012 i quali avrebbero maturato la pensione di anzianità  con le quote (96 con un minimo di 60 anni nel 2012 e quota 97 con un minimo di 61 anni nel 2013) in base alle norme previgenti, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento dell’età  anagrafica non inferiore ai 64 anni.

La novità  più corposa del provvedimento è l’estensione del sistema di calcolo contributivo per tutti a partire dal 01.01.2012, che sarà  effettuato con il sistema pro-rata: ciò significa sarà  fatta una fotografia di quanta pensione è stata maturata fino al 31.12.2011 con il precedente regime retributivo a cui poi si dovrà  sommare la quota per il regime contributivo. Tale meccanismo poteva dare adito alla possibilità  di ottenere anche un assegno pensionistico più elevato di quello teoricamente percepibile con il vecchio sistema retributivo. Ad evitare che ciò possa accadere è stata inserita una clausola di salvaguardia (dei conti pubblici), in base alla quale l’importo della pensione calcolata con il “pro-rata”, non potrà  comunque superare quello che sarebbe scaturito dal calcolo applicando a tutto l’arco lavorativo il sistema retributivo. Il nuovo sistema riguarderà  solo una minoranza dei lavoratori più anziani (la maggioranza di coloro che aveva più di 18 anni di contributi nel ’95 è già  andata in pensione). I risparmi per le casse dello Stato saranno modesti, e gli interessati ci rimetteranno poco. Più si è vicini alla pensione e meno si verrà  penalizzati.

Per i giovani

La riforma prevede per coloro che hanno iniziato a lavorare (versare i contributi) dopo il 01.01.1996 la possibilità  di ottenere la pensione di vecchiaia a partire dal 01.01.2012 già  dopo aver compiuto il 63esimo anno di età  a patto cha risultino versati almeno 20 anni di contributi e l’importo della pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Per chi supera i 70 anni non vale il limite quantitativo di 2,8 volte l’assegno sociale.

Il trattamento per i lavori usuranti

Le nuove norme impattano anche sul Decreto legislativo n.67/2011 e alla legge n.183/2010 che disciplina i benefici per coloro che hanno svolto mansioni faticose e particolarmente usuranti.

Volendo sintetizzare al massimo il provvedimento potremmo dire che per uscire con i benefici per gli usuranti, fino al 31.12.2011, rimangono valide le vecchie quote senza più sconti (vedi tabella B), dopo il 01.01.2012 rimangono le vecchie quote con dei piccoli aumenti a cui si devono aggiungere sia le vecchie finestre che l’adeguamento alle aspettative di vita.

Entriamo nel dettaglio. Innanzi tutto viene ridotto il periodo della fase transitoria che si ferma al 2011 e non più come prima previsto tra il 2008 e il 2012, ferme restando le precedenti previsioni di riduzione delle quote che ricordiamo sono: dal 1/7/2008 al 30/6/2009: età  ridotta di 1 anno rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007; dal 1/7/2009 al 31/12/2009: età  ridotta di 2 anni e somma età +contributi inferiore di 2 unità  rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 per quel periodo; dal 2010: età  ridotta di 2 anni e somma età +contributi ridotta di 1 unità  rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 stesso periodo; Per il solo 2011 e non più per il 2012: l’ età  anagrafica viene ridotta di 3 anni e somma età +contributi ridotta di 2 unità  rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 per stesso periodo.

A decorrere dal primo gennaio 2012 e non più dal 2013 il beneficio si limita al raggiungimento dei limiti previsti dalla sotto riportata tabella B allegato n.1 alla legge 247/2007, che riportiamo facendo venire meno la riduzione di tre anni ed una somma di età  anagrafica e anzianità  contributiva ridotta di tre unità .

Lavoratori dipendenti pubblici
e privati

Lavoratori autonomi iscritti
all’INPS

(1)
Somma di età  anagrafica e anzianità  contributiva

Età  anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

(2)
Somma di età  anagrafica e anzianità  contributiva

Età  anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

2009 – dal
01/07/2009
al 31/12/2009

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

dal 2013

97

61

98

62

Per i lavoratori che possono dimostrare di aver svolto un numero di notti annue inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 e fino al 31.12.2011 (questa è la novità ), la riduzione del requisito di età  anagrafica prevista per la fase transitoria come sopra riportato non può superare: a) un anno per coloro che svolgono le predette attività  per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; b) due anni per coloro che svolgono le predette attività  lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

Oltre a queste modifiche il decreto inserisce un nuovo comma, il 6bis, nel quale si stabilisce che a partire dal primo gennaio 2012 i lavoratori notturni che fanno meno di 78 notti all’anno potranno accedere al pensionamento anticipato con un aumento e non con una diminuzione rispetto a quanto riportato nella tabella B , così declinato: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità  per coloro che svolgono le predette attività  per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità  per coloro per coloro che svolgono le predette attività  lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”

Contributo di solidarietà  Fondo Volo

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà  a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità  e le pensioni di inabilità . Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà  complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Adeguamento Istat
Sarà  bloccato nel 2012 e 2013 l’adeguamento annuale delle pensioni all’inflazione, salvaguardando solo gli assegni fino al minimo con la copertura al 100%, mentre tra il minimo e 936 euro la copertura all’inflazione sarà  solo del 50%.

Totalizzazioni

Con effetto dal primo gennaio 2012 tutti i lavoratori che abbiano avuto una vita lavorativa frammentata, per cui hanno versato i contributi pensionistici a diversi istituti, potranno totalizzarli ai fini di percepire un’unica pensione, a prescindere dall’anzianità  contributiva minima maturata in ciascuno di essi. E’ stato eliminato il requisito minimo di tre anni di anzianità  contributiva in ciascun Fondo, precedentemente previsto, per poter attivare questo tipo di pratica.

Come dicevamo all’inizio la partita non è chiusa e molti sono ancora i dubbi da sciogliere per tutte le articolazioni della nostra Federazione dei trasporti. (Osvaldo Marinig)

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