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Milleproroghe e pensioni: il Senato introduce alcune modifiche

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Documenti - Milleproroghe e pensioni: il Senato introduce alcune modifiche

29 Febbraio 2012

Dopo la terza lettura il cosiddetto decreto milleproroghe è stato definitivamente approvato dal Parlamento. Nei vari passaggi, tra le due Camere, non sono state apportate sostanziose
modifiche alle norme che regolamentano il diritto a pensione, rispetto quanto
precedentemente comunicato con l’informativa del 31 gennaio u.s. Ad ogni buon conto
riepiloghiamo i contenuti aggiornandoli con le novità  che interessano i lavoratori che
usufruivano del congedo straordinario per assistere figli affetti da grave disabilità  e gli
esposti all’amianto .
Il disposto dell’articolo 24 della legge n.214/2011 è stato modificato come di seguito
specificato.
I lavoratori che alla data dal 4/12/2011 erano titolari di prestazione straordinaria a carico di
fondi di solidarietà  di settore (ferrovie, banche, poste, monopoli di stato ecc..) o vi rientrano
per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, godranno dei vecchi requisiti di accesso
alla pensione (40 anni di contributi, quote più finestre), ma saranno obbligati a rimanere a
carico dei Fondi di sostegno al reddito fino al compimento del 60esimo anno di età .
La penalizzazione sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dell’1% per i
primi due anni e del 2% per quelli successivi) prevista per chi accederà  alla pensione
anticipata (oltre 41 anni donne, oltre 42 anni uomini) con meno di 62 anni di età  non si
applicherà  se l’anzianità  contributiva sarà  maturata entro il 31/12/2017. Per il calcolo
del periodo contributivo saranno validi, oltre ai periodi calcolati sulla prestazione effettiva
anche quelli di astensione obbligatoria per maternità , servizio militare, infortunio, malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria.
I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 sia per
effetto di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile) sia per quello di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
potranno accedere al pensionamento secondo la normativa previgente (40 anni di contributi,
quote, più finestre) sempreché rientrino nell’ambito delle risorse economiche stanziate dalla
legge.
In ogni caso devono ricorrere le seguenti condizioni:
– la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi
(comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o equipollenti) che saranno indicati nel
medesimo decreto ministeriale;
– il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla
previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 4/12/2011.
Gli oneri derivanti dalle prime due disposizioni saranno coperti dall’aumento dell’accisa sui
tabacchi lavorati, mentre, per quanto riguarda le deroghe alla applicazione delle disposizioni
delle norme introdotte dalla recente riforma delle pensioni, si prevede una clausola di
salvaguardia per la quale se, in seguito all’inclusione dei nuovi beneficiari, si determinasse il
raggiungimento del limite delle risorse economiche previste, le ulteriori domande relative ai
nuovi beneficiari potrebbero essere prese in considerazione solo a condizione che il
Ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia emanino un decreto in cui si
preveda l’ incremento delle aliquote contributive, non pensionistiche, a carico di tutti i datori di
lavoro del settore privato escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo
di cui all’art. 25 comma 4 legge n.845/1978.
La prima novità  introdotta nella rilettura del provvedimento al Senato, è quella della
conservazione dei vecchi requisiti per accedere alla pensione anche per coloro che, alla data
del 31.10.2011, risultavano essere in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità 
grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del T.U. n.151/2001, e che li matureranno entro 24
mesi dalla data di inizio del congedo stesso.
Infine, nel provvedimento è stata inserita una clausola in cui si prorogano i trattamenti
pensionistici erogati antecedentemente al 12 aprile 2009 a seguito degli accertamenti
compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici per l’esposizione all’amianto (di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 25), sulla base dei curricula presentati
dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, con esclusione dei casi di dolo
dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
In questo caso, il milleproroghe prevede la copertura economica per i trattamenti erogati fino
alla data di entrata in vigore del decreto, senza la corresponsione di arretrati per le eventuali
rate di pensione sospese alla stessa data.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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