12 Marzo 2012
Dal 29 febbraio 2012 hanno pieno effetto le disposizioni contenute nell’art. 32 della Legge
183/2010 (collegato lavoro) che prevedono alcune significative novità in materia di
decadenza dei termini per l’impugnazione dei licenziamenti che riguardano sia l’articolo 6
della legge n.604/1966 che gli articoli 1, 2 e 4 del Dlgs n.368/2001.
Riteniamo utile ricordarlo a tutte le strutture affinché ci sia una diffusa azione informativa
preventiva volta ad evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano vedere pregiudicato il loro
diritto ad impugnare provvedimenti e licenziamenti illegittimi.
Dopo le ultime modifiche, i termini per l’impugnazione dei licenziamenti diventano molto più
stringenti.
Infatti, trascorsi 60 giorni (per la impugnazione stragiudiziale) più 270 giorni (per il deposito
del ricorso presso la cancelleria del tribunale competente) dalla data di comunicazione del
provvedimento da parte datoriale senza che venga depositato il ricorso giudiziario, il
lavoratore perde il diritto di adire in giudizio.
In caso d’impugnazione del licenziamento i termini decorrono dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, con le relative motivazioni, mentre nel caso di azione rivolta a
contestare l’illegittimità del termine apposto al contratto, i termini decorrono dalla scadenza
del contratto medesimo.
I nuovi termini di decadenza imposti dal nuovo art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604 si
applicano oltre che ai contratti a termine anche:
– al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– al recesso del committente nei rapporti di collaborazione a progetto, di cui all’art. 409,
numero 3 del c.p.c;
– alla cessione di contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con
termine decorrente dalla data di trasferimento;
– al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente
dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
– in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del DLgs 276/2003 (la
somministrazione irregolare) si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto
di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Il Dipartimento Politiche Sociali