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Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determina

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Documenti - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determina

12 Marzo 2012

Si ricorda che a partire dal 29 febbraio 2012 hanno pieno effetto le disposizioni contenute nell’art. 32 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) che prevedono alcune significative novità  in materia di decadenze.
L’entrata in vigore delle nuove norme era stata posticipata al 31 dicembre 2011 dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10: trascorsi 60 giorni dal 31 dicembre dello scorso anno, esse sono pertanto divenute pienamente operative.
I nuovi termini di decadenza, previsti dalla nuova formulazione dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604, vengono applicati ai licenziamenti che “presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità  del termine apposto al contratto” nonché “all’azione di nullità  del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del DLgs 6 settembre 2001 n.368, e successive modificazioni.”
L’art. 32 prevede pertanto nuove clausole piuttosto stringenti in materia di decadenza del diritto di impugnare il licenziamento in caso di contratti a termine.
Trascorsi, infatti, i 60 giorni (per la impugnazione stragiudiziale) + 270 giorni (per il deposito del ricorso presso la cancelleria del lavoro del tribunale competente) dal provvedimento da parte datoriale senza che venga depositato il ricorso giudiziario, il lavoratore perde il diritto di adire in giudizio.
In caso d’impugnazione del licenziamento i termini decorrono dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con le relative motivazioni, mentre nel caso di azione rivolta a contestare l’illegittimità  del termine apposto al contratto i termini decorrono dalla scadenza del contratto medesimo.
Si ricorda inoltre che i nuovi termini di decadenza imposti dal nuovo art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604 si applicano oltre che ai contratti a termine anche:
  • al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • al recesso del committente nei rapporti di collaborazione a progetto, di cui all’art. 409, numero 3 del c.p.c;
  • alla cessione di contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con termine decorrente dalla data di trasferimento;
  • al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del DLgs 276/2003 (la somministrazione irregolare) si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Il Coordinamento Nazionale degli Uffici Vertenze si è tempestivamente attivato per informare capillarmente della definitiva entrata in vigore delle nuove norme.
Riteniamo utile che anche le strutture territoriali svolgano una diffusa azione informativa preventiva volta ad evitare in tutti i casi che i lavoratori e le lavoratrici possano vedere pregiudicato il loro diritto ad impugnare provvedimenti e licenziamenti illegittimi.

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