Venerdì 19 Aprile 2024 - 12:34

Conversione decreto ‘mille proroghe’: norme in materia di lavoro

Documenti

Documenti / Conversione decreto ‘mille proroghe’: norme in materia di lavoro
Documenti - Conversione decreto ‘mille proroghe’: norme in materia di lavoro

12 Marzo 2012

E’ stato definitivamente approvato il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, (c.d. mille proroghe), convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012.
Per quanto riguarda il lavoro, l’art.6 conferma, senza modifiche, le proroghe di norme già  contenute nel testo del decreto legge (indennità  di disoccupazione agli apprendisti, aumento all’80% dell’indennità  di sospensione, Indennità  una tantum per i co.co.pro., cumulabilità  del voucher con ammortizzatori sociale e lavoro part-time). Le proroghe di cui sopra, con i limiti di spesa ivi stabiliti per il 2012, avvengono a valere sulle risorse già  stanziate. Si tratta di norme senz’altro utili in questa fase di crisi, in attesa di poter razionalizzare la materia degli ammortizzatori sociali e migliorare la tutela del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati al tavolo Governo – parti sociali.
Lo stesso articolo 6 contiene poi alcune novità  che vanno a modificare alcune delle norme contenute all’art. 24 della legge 214/2011 (manovra Monti), apportando deroghe alle nuove regole pensionistiche, in particolare aggiungendo alle deroghe previste per i lavoratori in mobilità  ed altri soggetti anche la possibilità  di deroga per i c.d. lavoratori “esodati”.
Vediamo di seguito una breve descrizione delle norme.
Indennità  di disoccupazione agli apprendisti
Viene prorogata al 2012 la concessione dell’indennità  di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni, misura prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008, convertito in legge n.2/2009.
Aumento all’80% dell’indennità  di sospensione
Viene prorogata al 2012 l’equiparazione della misura dell’indennità  ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n.2/2009), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (pari all’80% della retribuzione).
Indennità  una tantum per i co.co.pro.
Viene prorogata al 2012 la prestazione una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 19, comma 2, della legge n.2/2009 e successive modificazioni, nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni. Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l’anno 2009. Successivamente, l’art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), aveva ampliato sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.
Cumulabilità  del voucher con ammortizzatori sociale e lavoro part-time
Viene prorogata al 2012 la possibilità , prevista dall’articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi enti locali:
  • per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare,
  • per i lavoratori con contratto a tempo parziale purché con datore di lavoro diverso dal titolare del rapporto a tempo parziale.
Modifiche al regolamento per i fondi di settore
Viene spostata al 31 dicembre 2012 la scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente di prorogare i regolamenti, in scadenza, in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni, previsti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477 (si tratta dei fondi esuberi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Deroghe alle nuove norme pensionistiche per lavoratori in mobilità  ed esodati
Come ricorderete, l’art. 24, co. 14 e 15, della legge 214/2011, ha previsto alcune deroghe alle nuove norme pensionistiche (in particolare lavoratori collocati in mobilità  sulla base di accordi collettivi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità ; lavoratori collocati in mobilità  lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà  di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi). Purtroppo, nonostante le nostre pressanti richieste e le molte discussioni parlamentari, non è stato possibile spostare la data limite del 4 dicembre 2011.
E’ stata invece aggiunta un’ altra importante deroga, nei limiti delle risorse stanziate e secondo le procedure previste dal comma 15 dell’art. 24 legge 214/2011, a favore dei c.d. lavoratori “esodati”, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano alcuni elementi (data di cessazione del rapporto risultante da elementi certi e oggettivi; possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, poi convertito in legge 214/2011).
Per completezza, va detto che una deroga ulteriore è stata positivamente prevista per i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità  grave e che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età ‘ anagrafica.
E’ stato inoltre prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale contenente le modalità  attuative di tutte le deroghe previste dal citato co.14 compresa la determinazione del limite numerico dei beneficiari nel limite delle risorse finanziarie stanziate.
Altra modifica al testo dell’art.24 della legge 214/2011 riguarda la deroga prevista per i lavoratori per i quali, per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, sia stato previsto l’accesso ai fondi di solidarietà  di settore: tali lavoratori resteranno a carico dei detti fondi fino almeno all’età  di 60 anni, e non più 59 come originariamente previsto.
Infine viene aggiunta una precisazione al testo dell’articolo 24 (comma 10, terzo e quarto periodo), in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista per l’accesso alla pensione anticipata con una certa anzianità  contributiva (42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012, aumentata di un ulteriore mese dal 2013 e dal 2014). La riduzione percentuale non si applica, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità  contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità  contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità , per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria
La salvaguardia è parziale perché, oltre a non prevedere un tetto massimo alla riduzione percentuale, non include, tra le prestazioni equiparate a lavoro effettivo, eventi tutelati quali la cassa integrazione straordinaria e i periodi di congedo di paternità  e parentale, mentre include, ad esempio, la cassa ordinaria.
Infine l’art.6-bis prevede una clausola di salvaguardia per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, alla luce dell’ampliamento della deroga ai lavoratori esodati, norma assai discutibile in quanto prevede che, se per questi casi si raggiungesse il limite delle risorse previste, ulteriori domande potranno essere considerate solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell’economia, sia stabilito un aumento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, considerati prioritariamente i contributi per disoccupazione ed escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo di cui all’art. 25 c. 4 legge 845/1978 (0,30% per la formazione).

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it