29 Maggio 2012
Accordo Stato-Regioni per la certificazione delle
competenze degli apprendisti
Il 19 aprile scorso è stato sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni l’allegato accordo per la
definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite durante il
periodo di lavoro prestato con contratto di apprendistato. Si tratta di un passaggio necessario nel
processo di progressiva attuazione del Testo Unico sull’Apprendistato. (DL 167/2011). In attesa che
l’accordo diventi operativo, a seguito dell’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, illustriamo
sinteticamente i suoi contenuti.
Le principali disposizioni dell’Accordo
L’accordo inserendosi nel contesto di cooperazione tra le istituzioni per la riforma dei sistemi di
istruzione, formazione e mercato del lavoro, individua il quadro di principi, le definizioni, gli
orientamenti metodologici e gli standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle
competenze acquisite in contesti formali, non informali e informali.
Si tratta di un processo di certificazione delle competenze di ogni singola persona, cui
vanno riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze, comunque acquisite.
La certificazione delle competenze è un atto pubblico garantito dall’Ente titolare: Stato, Regione,
Provincia autonoma che si inserisce in un sistema fondato su standard minimi di servizio omogenei
su tutto il territorio nazionale.
L’Accordo, partendo dal glossario del CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale), individua le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze,
Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale,
Apprendimento infornale, Figura, Profilo.
Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte
di una figura/profilo professionale. Ciò comporta che:
1. l’unità minima certificabile è un’intera competenze e non singole o aggregati di abilità o
conoscenze;
2. è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di
competenze;
3. è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze;
4. gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale;
5. gli standard debbano far riferimento a:
a. competenze di base
b. competenze tecnico professionali
6. gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica.
Per quel che riguarda la necessaria correlazione dei repertori nazionali e regionali delle competenze
essa si basa sui seguenti elementi descrittivi:
– descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo)
– livello (EQF: European Qualification Framework: Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente.)
– referenziazioni (attività economica e classificazione professionale)
– processo lavorativo / aree di attività
– competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità /capacità e conoscenze).
I processi di certificazione verranno realizzati attraverso tre fasi:
– identificazione: individuazione delle competenze riconducibili ad uno standard certificabile
– accertamento/valutazione: verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori
conformi a standard predefiniti
– attestazione: rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate/valutate.
Per quel che riguarda la registrazione: i certificati/attestati rilasciati sono registrabili sul Libretto
formativo del cittadino. Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà però integrare lo standard
formativo con ulteriori elementi conoscitivi.
Vengono inoltre delineati i requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati dell’Ente
pubblico alla certificazione: I requisiti sono di tipo professionale, relativi a figure in possesso di
specifici competenze, e di tipo procedurale anche se criteri, soglie e modalità di verifica requisiti sono
declinati dalle Regioni e Province autonome nei rispettivi territori.
La posizione della Cisl
L’Accordo rappresenta un passo nel processo di progettazione e avvio del sistema pubblico nazionale
di certificazione delle competenze, limitato all’ambito dell’apprendistato, anche se le Regioni hanno
esplicitato che, nelle more dell’intervento legislativo in materia contenuto nella riforma del mercato del
lavoro, avrà valore generale.
L’obiettivo dell’accordo è certamente significativo: assicurare una piena spendibilità interregionale
delle competenze acquisite in apprendistato dando finalmente operatività al Libretto formativo del
cittadino.
Il testo, frutto di un delicato equilibrio interistituzionale, manca però di un organismo riconosciuto di
monitoraggio che verifichi costantemente le congruità dei sistemi di certificazione regionali rispetto
agli standard nazionali previsti nel provvedimento; tale mancanza rischia quindi di rendere
scarsamente operativo e sostanzialmente “teorico” il sistema nazionale.
L’accordo, certamente positivo, non appare pertanto ancora pienamente decisivo per la realizzazione
concreta e compiuta di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, mancando, appunto
un organismo unico di controllo a livello nazionale.
Infine, si ricorda che l’argomento è ulteriormente affrontato, a livello legislativo, all’interno della riforma
del mercato del lavoro in corso di approvazione in Parlamento. Si tratta, infatti, di un tema decisivo
per assicurare una riconosciuta trasferibilità delle competenze che costituisce un elemento
fondamentale per migliorare le performance e la trasparenza del mercato del lavoro, come
testimoniato dai migliori sistemi europei di certificazione delle competenze.
Il Dipartimento Politiche Sociali