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2013: le novità  su pensioni, fisco, ammortizzatori sociali

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Documenti - 2013: le novità  su pensioni, fisco, ammortizzatori sociali

2 Gennaio 2013

Con l’approvazione della legge di stabilità  sono state introdotte alcune modifiche sulle
precedenti leggi che dispiegheranno i loro effetti a partire dal 01.01.2013 in materia di
pensioni, fondi bilaterali, fisco, ammortizzatori sociali, congedi parentali. Di seguito riportiamo
un sunto delle più importanti novità  con le quali dovremo confrontarci.
Pensioni
Dal primo gennaio per ottenere la pensione di vecchiaia bisognerà  avere compiuto un’età  di
66 anni e tre mesi, se uomini; 62 e tre mesi se lavoratrici del settore privato; 66 e tre mesi se
dipendenti pubbliche (ex INPDAP); in tutti i casi occorre aver maturato un’anzianità 
contributiva di almeno 20 anni.
Indipendentemente dall’età  anagrafica, si potrà  ottenere l’assegno pensionistico solo se in
possesso, per le donne, di 41 anni e 5 mesi di contributi; mentre gli uomini dovranno aver
maturato 42 e 5 mesi. Attenzione che se l’età  anagrafica è minore di 62 anni scattano le
penalizzazioni dell’1% per i primi due anni antecedenti i 62, che passano al 2% per quelli
successivi. Ad esempio se si vuole andare in pensione a 59 anni l’assegno sarà  decurtato, in
via permanente, del 4%.
Rimane invariata la possibilità  per le donne, fino al 31.12.2015, di avere la pensione con 57
anni di età  e 35di contributi. In tal caso l’assegno sarà  calcolato utilizzando solo il sistema
contributivo esteso a tutta la vita lavorativa, a partire dal primo contributo versato. La
maturazione dei requisiti dovrà  avvenire entro il 30.11.2014 in quanto, per tale opzione, l’Inps
impone che debba trascorrere anche la finestra di 12 mesi.
I lavoratori dipendenti che svolgono lavorazioni usuranti per accedere al pensionamento nel
biennio 2013-15 dovranno possedere almeno 61 anni e tre mesi di età  e una contribuzione
minima di 35 anni e comunque raggiungere quota 97 più tre mesi (età  + contributi). Ciò non
sarà  ancora sufficiente perché, per avere l’assegno, si dovranno sommare anche i 12 mesi di
finestra mobile, che per tale tipologia di lavoratori rimane in vigore come prevedevano le
norma precedenti.
Dal primo di gennaio entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo
con il sistema contributivo, che sostanzialmente ridurranno gli assegni di circa un 3%.
Comunque, chi al 31.12.2011 aveva maturato il diritto al calcolo con il sistema retributivo si
vedrà  incrementare la pensione della quota contributiva che ha iniziato a maturare dal primo
gennaio del 2012.
Va ricordato che vigono ancora le norme di maggior favore per i lavoratori iscritti al fondo
volo, per il personale viaggiante autoferrotranviario, per i marittimi che comunque saranno
soggette all’aumento del periodo di tre mesi legato all’incremento dell’aspettativa di vita. Per
il personale di macchina, bordo, manovra, iscritto al Fondo speciale Fs le regole per ottenere
l’assegno pensionistico rimangono quelle previste per la generalità  dei lavoratori.
Fondi bilaterali di solidarietà 
L’obbligo di stipulare accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di
solidarietà  bilaterali è stato prorogato di 6 mesi, la nuova scadenza è fissata al 18 luglio
2013.
Non sono stati, invece, prorogati, i termini per la costituzione del fondo residuale, per la
costituzione dei fondi secondo il modello alternativo, nonché quelli per l’adeguamento alle
nuove regole dei fondi già  esistenti, anche se in via interpretativa si potranno considerare
conseguentemente prorogati tali termini.
Altre modifiche riguardano le prestazioni che potranno erogare i Fondi. Si prevede che
debbano assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore (la precedente
dizione era “di durata non superiore”) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile.
Inoltre i fondi, tra le finalità  aggiuntive, potranno avere non solo l’erogazione di prestazioni
integrative rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro, ma anche prestazioni integrative in relazione alle integrazioni salariali.
Fisco
Vengono prorogate a tutto il 2013 le misure per la detassazione degli accordi per il
miglioramento della produttività  all’interno dei seguenti limiti di spesa: 950 milioni nel 2013, di
1 miliardo nel 2014, di 200 milioni nel 2015, per un totale di 2, 15 miliardi nel triennio.
La determinazione delle modalità  di attuazione dell’agevolazione è demandata a un Dpcm,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nell’accordo interconfederale
firmato lo scorso novembre le parti hanno chiesto che la detassazione del salario di
produttività , attraverso un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali con aliquota al
10%, sia applicabile ai redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui.
Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo promuoverà ,
previa comunicazione alle Camere, un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse: a
politiche per l’incremento della produttività ; al rafforzamento del sistema dei confidi per
migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse
del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Altro provvedimento di carattere fiscale, contenuto nella legge di stabilità , preso atto che non
è stato possibile diminuire le aliquote Irpef per i redditi fino a 28.000 euro annui, è quello
relativo all’aumento delle detrazioni per figli a carico, così ripartiti: 320 euro sulla detrazione
base per i figli con età  inferiore a 3 anni; 150 euro per gli altri figli, con una maggiorazione
aggiuntiva di 180 euro per i portatori di handicap.
Sono, inoltre, state incrementate le deduzioni Irap per le imprese che assumono a tempo
indeterminato e nel Mezzogiorno.
Ammortizzatori sociali in deroga
E’ prevista la possibilità  di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell’occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.
Le Regioni interessate hanno già  destinato la somma complessiva di 530 milioni di euro.
Il Fondo per l’Occupazione è stato inoltre finanziato con ulteriori 200 milioni di euro da
destinare agli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013, provenienti dal fondo per la
decontribuzione versate all’Inps e non destinate ai Fondi Interprofessionali.
Entro il 30 aprile 2013 tra Ministro del lavoro e parti sociali è prevista una verifica per
determinare l’eventuale fabbisogno aggiuntivo e le possibilità  di reperimento delle risorse per
coprire tale fabbisogno.
Cigs per cessazione attività 
Viene prorogata per il 2013 la possibilità , da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concedere proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi
aziendale, nel caso di cessazione dell’attività  dell’intera azienda, di un settore di attività , di
uno o più stabilimenti o parte di essi.
Norme non prorogate
Non è stato invece possibile, a causa della scarsità  di risorse, prorogare alcune delle altre
norme che, di anno in anno, vengono rifinanziate con legge di stabilità . Tra queste
segnaliamo quella relativa all’iscrizione nelle liste di mobilità  per i lavoratori licenziati dalle
imprese fino a 15 dipendenti; la corresponsione anticipata di Cigo e Cigs per auto impiego;
gli incentivi all’assunzione dei percettori di ammortizzatori in deroga, la norma che consentiva
il rientro dei cassintegrati in azienda in attività  formative, l’autorizzazione all’Inps per
l’anticipazione del pagamento dei trattamenti, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione per le casse in deroga con richiesta di pagamento diretto.
Aspi
Dal primo gennaio sarà  operativa l’Aspi che sostituirà  gradualmente le attuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e a requisiti ridotti (dal 2013); quelle
di disoccupazione speciale edile e indennità  di mobilità  (dal 2017). Ricordiamo che i
destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di
cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a
termine delle Pubbliche Amministrazioni, il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato.
Restano esclusi:
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato che conservano la specifica
normativa dettata dalla legge n.247/07;
c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale
per i quali resta confermata la specifica normativa.
L’indennità  è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
A) stato di disoccupazione che deve essere involontario, con esclusione, quindi, dei
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione
consensuale. Continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
durante il periodo tutelato di maternità  (da 300 giorni prima della data presunta del parto e
fino al compimento del primo anno di vita del figlio); per giusta causa.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, essa non è ostativa al
riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km
dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi
pubblici;
2. nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del
Lavoro;
B) almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal
versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
C) almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio
del periodo di disoccupazione.
Come già  avviene per l’indennità  ordinaria di disoccupazione, non sono considerati utili,
anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
1. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
2. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività  a zero ore;
3. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio
convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità .
Dal 2017, quando l’indennità  di mobilità  sarà  definitivamente sostituita dall’Aspi, la non
computabilità  dei periodi di cassa integrazione ai fini del calcolo dell’anno di contribuzione,
rischia di avere effetti dirompenti, perché potrebbe impedire ai lavoratori provenienti da
periodi di Cig o da Fondi di sostegno di fruire dell’Aspi.
Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione per
l’indennità  di disoccupazione, poiché il nuovo contributo Aspi è dovuto a partire dal 1 gennaio
2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità  assicurativa e il requisito contributivo.
L’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua
a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla
nuova indennità  di disoccupazione.
La misura dell’indennità  mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75
per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro
mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente.
Nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità  è pari al 75 per cento di 1.180
euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione
mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità  è determinato dividendo
l’importo così ottenuto per il divisore 30.
L’indennità  mensile non può in ogni caso superare un importo mensile massimo che sarà 
determinato annualmente con circolare Inps: per il 2012 il suo valore è stato di 1.119 euro.
All’indennità  non si applica il prelievo contributivo di del 5,84%.
Dopo o primi sei mesi, l’Aspi viene ridotta del 15% a cui si aggiunge un ulteriore 15% si
applica una dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata
all’età . Le durate dell’Aspi relative agli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2013
sono:
– otto mesi per i soggetti con età  inferiore a cinquanta anni;
– dodici mesi per i soggetti con età  pari o superiore a cinquanta anni;
La presentazione della domanda va effettuata all’INPS esclusivamente in via telematica,
entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità  è sospesa
d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. In caso
di attività  lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario
deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività , dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarre da tale attività .
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità  di un
importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati. La riduzione di cui al periodo
precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Per i periodi di fruizione dell’ ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla
media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Mini Aspi
La mini-ASpI sostituisce l’indennità  di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti
ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Alla mini-Aspi si applica la stessa disciplina dell’ Aspi per quanto attiene a destinatari, stato di
disoccupazione, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della
prestazione, decorrenza della prestazione, modalità  e tempi di presentazione della domanda,
svolgimento di attività  di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della
prestazione, decadenza dall’indennità ,anticipazione dell’indennità .
L’indennità  è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività  lavorativa negli ultimi
12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o
siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Non è richiesto il requisito
dell’anzianità  assicurativa. Agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non
trovano applicazione le disposizioni relative alla mini-Aspi.
L’indennità  è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà  delle
settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di
lavoro, detratti i periodi di indennità  eventualmente fruiti nel periodo.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’indennità  è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo
di cinque giorni. Anche per la mini-Aspi sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari
alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Congedi parentali
Viene modificato l’articolo 32 del Dlgs n. 151/2001 (T.U. maternità  e paternità ) relativo ai
congedi parentali, in recepimento della direttiva 2010/18/UE dell’8 marzo 2010, che attua
l’accordo quadro europeo. La nuova norma attribuisce alla contrattazione collettiva di settore,
fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sul congedo parentale, il potere di
stabilire le modalità  di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della
base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell’esercizio del diritto al
congedo parentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso, debba essere
indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo. Prevede che il lavoratore e il datore di lavoro
possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguate
misure di ripresa dell’attività  lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione collettiva.
Incentivi per le assunzioni di giovani e donne
In materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne viene confermato il disposto del D.M. interministeriale del 5 ottobre
2012 all’interno del limite di spesa, per il 2013, di 36 milioni di euro.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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