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Pubblicato decreto salvaguardia 55000 esodati

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Documenti - Pubblicato decreto salvaguardia 55000 esodati

23 Gennaio 2013

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013 si chiude l’estenuante percorso amministrativo dell decreto interministeriale relativo ai 55.000 “lavoratori esodati”, già  previsto dal decreto legge 95/2012 (cosiddetto decreto legge “spending review”).

Tale decreto era atteso con ansia dai lavoratori ex Alitalia che erano stati esclusi dalla salvaguardia dei primi 65000 già  tutelati in base al decreto del 1° giugno 2012.

L’articolo 2 prevede che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge Fornero) ai “lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall’attività  lavorativa e collocati in mobilità  ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità  di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità  lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991″.

Lo stesso decreto precisa che per questa categoria di lavoratori le aziende, entro 30 giorni dalla pubblicazione, devono comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012. L’INPS, sulla base di queste comunicazioni ammette, sulla base della data di licenziamento, i lavoratori interessati al beneficio.

I lavoratori destinatari di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo dovranno, invece, presentare apposita istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale.

I lavoratori interessati possono rivolgersi alle sedi del Patronato Inas per un’adeguata consulenza individuale.

Dipartimento Politiche Sociali

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