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Domanda di pensione anticipata per lavori usuranti.

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Documenti - Domanda di pensione anticipata per lavori usuranti.

12 Febbraio 2013

Vi ricordiamo che è in scadenza il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento del beneficio di accesso anticipato alla pensione, previsto dallo svolgimento di lavori particolarmente faticosi ed usuranti.

Tutti i lavoratori che maturano i requisiti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2012 possono richiedere il trattamento pensionistico previa presentazione della domanda all’ente previdenziale territoriale di riferimento, anche attraverso il Patronato INAS-CISL, entro il 1 marzo 2013, così come previsto dall’art. 2 del decreto 67/2011.

Vi ricordiamo che l’anzianità  contributiva minima è di 35 anni e l’età  anagrafica deve essere di 61 anni e 3 mesi (quota 97,3). In questa fase transitoria (fino al 31/12/2017) il lavoratore deve aver svolto lavoro usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci, compreso l’anno di maturazione dei requisiti.

La norma 214/2011 dispone che, ai lavoratori destinatari dei suddetti benefici pensionistici debbano essere applicate le cosiddette “finestre mobili”. Pertanto, per i lavoratori dipendenti, la prima decorrenza utile è fissata trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento può essere presentata dai lavoratori che hanno svolto lavoro usurante e che raggiungono il requisito alla pensione di anzianità  anche con il cumulo di altra contribuzione proveniente da lavoro autonomo.

I requisiti generali previsti possono essere applicati anche a lavoratori turnisti e a coloro che svolgono lavoro notturno. Per tali fattispecie vi rimandiamo alle tabelle pubblicate sul messaggio INPS n. 876 che, per maggiore chiarezza, vi alleghiamo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, oltre il 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti modalità :

1) Un mese, per un ritardo massimo di un mese;

2) Due mesi, per un ritardo superiore ad un mese ed inferiore a tre;

3) Tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Vi invitiamo ad informare ed assistere i lavoratori, indirizzandoli alle sedi del Patronato INAS-CISL per la presentazione delle domande fornite della necessaria documentazione.

Fraterni saluti

Il Dipartimento Politiche Sociali

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