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Lavoro occasionale accessorio: prime indicazioni da parte dell’Inps

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Documenti - Lavoro occasionale accessorio: prime indicazioni da parte dell’Inps

3 Aprile 2013

L’Inps con la circolare 49 del 29 marzo 2013, fornisce chiarimenti sulle novità  introdotte
dalla legge 28 giugno 2012, n.92, in tema di lavoro occasionale accessorio.
Viene ribadito che l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio,
indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività  lavorative di natura
“meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti
dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla
totalità  dei committenti. Le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore
di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i
2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna
esclusione ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività 
agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n.
92/2012, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività  e da
qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, fulltime
o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito),
ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
Per quanto riguarda la categoria degli studenti si conferma che l’impiego degli studenti,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e
grado, è consentito durante le:
· “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
· “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo il lunedì dell’Angelo;
· “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Inoltre gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;gli studenti
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università  e con meno di venticinque anni
di età  possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Per l’anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Si conferma l’obbligatorietà  della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS necessaria
per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie.
E’ consentito l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio nell’ambito degli appalti di servizi
e contratti di somministrazione esclusivamente per attività  di stewarding nell’ambito
delle manifestazioni sportive.
Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di
malattia, maternità , disoccupazione e assegni familiari e che il compenso del
prestatore/lavoratore che ha svolto attività  occasionale accessoria è esente da ogni
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

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