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Fruizione dei congedi parentali su base oraria: decide la contrattazione di secondo livello

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Documenti - Fruizione dei congedi parentali su base oraria: decide la contrattazione di secondo livello

31 Luglio 2013

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello posto dalle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL (n. 25/2013), ha chiarito che la disciplina delle modalità  di fruizione del congedo parentale su base oraria, ai sensi dell’art. 1, comma 339 della L. 228/2012, è demandata anche alla contrattazione collettiva di settore di secondo livello.

Come abbiamo già  segnalato con precedente circolare, la legge di stabilità  2013 ha introdotto la fruibilità  oraria del congedo parentale, riconoscendo alla contrattazione collettiva di settore la competenza a definire condizioni, criteri di calcolo della base oraria, nonché l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Purtroppo, la norma in questione non specificava il livello di contrattazione collettiva di settore competente, sollevando il dubbio che, in materia di organizzazione del lavoro a decidere dovesse essere il livello “nazionale” della contrattazione, così come avviene per altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro.

Ciò di fatto ha impedito ad oggi l’esercizio del diritto in questione, come confermato dal Messaggio Inps n. 1636 del 28 gennaio 2013.

L’esito positivo dell’interpello mette fine ad una diatriba sollevata dalle organizzazioni sindacali che, pur apprezzando lo spirito positivo del legislatore, non hanno ceduto davanti alla “superficialità ” con cui nella norma è stata regolamentata una materia così sensibile ai fini della conciliazione lavoro-famiglia.

Pertanto, affinché le lavoratrici e i lavoratori possano finalmente avvalersi del diritto alla fruibilità  oraria del congedo parentale (art. 32 D.lgs. n. 151/2001), occorre, con solerzia e tempestività , mettere in atto le relazioni sindacali necessarie allo scopo.

Inoltre, ricordiamo che la stessa legge di stabilità  prevede, durante il periodo di fruizione del congedo parentale, la possibilità  per il datore di lavoro e il lavoratore di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività  lavorativa, osservando quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Occorrerà , quindi, regolamentare anche le modalità  di rientro al fine di evitare possibili ripercussioni e pressioni sui lavoratori.

Trasmettiamo in allegato l’istanza unitaria di interpello, la risposta del Ministero del Lavoro e il messaggio INPS.

Roma, 30 luglio 2013

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