Giovedì 25 Aprile 2024 - 23:47

Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione.

Documenti

Documenti / Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione.
Documenti - Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione.

22 Gennaio 2014

Arminizzazione requisiti accesso

Il 16 gennaio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 28 ottobre 2013 n. 157 in materia di armonizzazione di requisiti d’accesso alla pensione.

Il regolamento introduce nuovi requisiti pensionistici che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 gennaio 2014, e interessa esclusivamente l’armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione. A partire dal 2013 si applica a tutti i lavoratori destinatari del regolamento l’adeguamento alla speranza di vita, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda quello contributivo della pensione anticipata. Ciò vale sia per coloro a cui si applicano le nuove regole a partire dal 2014 sia per coloro a cui continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Il testo del decreto prevede che i lavoratori appartenenti al soppresso fondo spedizionieri doganali, i poligrafici, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo (attori, ballo e canto), gli sportivi professionisti, gli iscritti al fondo volo, i controllori di volo, destinatari del regolamento di armonizzazione continuano ad avere diritto alla pensione secondo le regole precedenti se i requisiti anagrafici e contributivi sono raggiunti entro il 31/12/2013 data che, vista la ritardata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe slittare al 16 gennaio 2014.

Sono previste inoltre alcune deroghe ai:

a) collocati in mobilità  ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche, in base ad accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 anche se a tale data non risultino cessati dall’attività  lavorativa, i quali maturino i requisiti al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità  ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991;

b) collocati in mobilità  lunga ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 7 legge 223/1991 e ss. per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla stessa data siano cessati all’attività  lavorativa;

c) lavoratori che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016. Essi non devono aver ripreso l’attività  lavorativa dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e alla data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;

d) lavoratori che alla data del 31 agosto 2013 siano in congedo straordinario per assistere figli con disabilità  grave (art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001) con perfezionamento – entro 24 mesi dalla di inizio del congedo – del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età  anagrafica di cui all’art. 1 comma 6 legge 243/2004 e successive modifiche (vale a dire 40 anni di contributi);

e) lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 ter cpc e che – senza successiva rioccupazione in qualsiasi attività  lavorativa – avrebbero maturato, secondo le regole previgenti, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

f) lavoratori che in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività  lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

g) lavoratori collocati in Cigs finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) legge 416/1981 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Il decreto stabilisce comunque che restano comunque applicabili ai lavoratori destinatari del regolamento di armonizzazione, se più favorevoli, le disposizioni relative alle salvaguardie (esodati).

Ulteriori eccezioni riguardano i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività  lavorativa per raggiunti limiti di età  e i cui ordinamenti di settore nel disciplinare il rilascio e il rinnovo del titolo non prevedano l’elevazione dell’età ; oppure solo a seguito del giudizio di inidoneità  il lavoratore non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante nel caso che i limiti di età  possono essere elevati. Nello specifico per i lavoratori iscritti al Fondo volo nel caso di perdita del titolo abilitante questi lavoratori raggiungeranno il diritto a pensione a 55 anni di età  le donne e 60 anni di età  gli uomini.

I lavoratori dipendenti dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (controllori di volo)continuano a raggiungere il diritto e l’accesso alla pensione secondo le regole pensionistiche vigenti al 31/12/2013, vale a dire 60 anni. Tuttavia, dal 1/1/2014 l’accesso alla pensione con il metodo misto e contributivo ad una età  inferiore a 60 anni è consentito solo in presenza di un’età  contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e di 41 anni e 3 mesi per le donne. Nel caso di accesso a questa pensione anticipata viene però applicata sulla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo relativa alle anzianità  contributive maturate alla data del 31/12/2011 la penalizzazione:

dell’1% fino a due anni di anticipo per ogni (quindi in caso di pensionamento a 59 e 58 anni 2% di penalità ) del 2% in caso di pensionamento ad età  inferiori (quindi in caso di pensionamento all’età  di 56 anni la penalità  sarà  del 6%, a 55 anni dell’8%, ecc.).

Viene inoltre abrogatala norma che permetteva ai dipendenti dell’ENAV di godere di un aumento, nel limite di 5 anni, di 1 anno ogni 5 di servizio intero svolto anche nel caso dell’accesso alla pensione di anzianità . In sostanza, questa maggiorazione di servizio non è più applicabile in caso di pensione anticipata ma solo nel caso di pensione di vecchiaia rispetto al requisito anagrafico.

Il personale viaggiante del soppresso fondo trasporti continuava ad accedere alla pensione in base alle regole precedenti, vale a dire 55 anni di età  per le donne e 60 anni di età  per gli uomini. Il regolamento di armonizzazione modifica la disposizione prevedendo che questi lavoratori raggiungano il diritto alla pensione con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello applicabile alla generalità  dei lavoratori:

Uomini

dal 1/1/2014 al 31/12/2015 61 anni e 3 mesi

dal 1/1/2016 al 31/12/2020 61 anni e 3 mesi + altra aspettativa di vita

Donne

dal 1/1/2014 al 31/12/2015 58 anni e 9 mesi

dal 1/1/2016 al 31/12/2017 60 anni e 3 mesi + altra aspettativa di vita

dal 1/1/2018 al 31/12/2020 61 anni e 3 mesi + altra aspettativa di vita.

Il requisito della pensione anticipata per i lavoratori marittimi viene elevato da 55 a 56 anni fino al 31/12/2015, a 57 anni fino al 31/12/2017, e a 58 anni a partire dal 1/1/2018. Questa prestazione esige comunque che siano fatte valere 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività  di navigazione di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

I piloti del pilotaggio marittimo possono raggiungere il diritto a pensione con il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore per la generalità  dei lavoratori.

Stante le complessità  di applicazione della nuova normativa sarà  in ogni caso indispensabile attendere le circolari interpretative dei Ministeri vigilanti e dell’INPS per poter svolgere una valutazione più compiuta del provvedimento.

Il Dipartimento Politiche Sociali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it