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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: proposte e nuovi decreti attuattivi

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Documenti - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: proposte e nuovi decreti attuattivi

25 Febbraio 2014

A cura di Giuseppe Cannarozzo e Rosanna Ruscito

Il coordinamento nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva, le fasi congressuali e l’attribuzione politiche delle deleghe. Durante questi mesi le organizzazioni sindacali sono state comunque impegnate su diversi tavoli e, come è stato sottolineato anche della collega Cinzia Frascheri, si sta effettuando un lavoro che, seppur al momento appare silenzioso e nascosto, produrrà  a breve una serie di decreti che andranno a regolamentare maggiormente la sicurezza sui posti di lavoro.

Il segretario Sbarra,nell’ambito della riunione del 29 gennaio scorso, ha evidenziato come la riduzione degli infortuni sul lavoro debba rimanere la nostra priorità , un obiettivo da perseguire sviluppando tra i lavoratori la cultura della sicurezza, segno di una coscienza civile collettiva sempre più profonda, oltre che di avanzamento civile e morale di tutti i cittadini.

La piattaforma nazionale unitaria CGIL-CISL-UIL è il documento di base su cui lavorare, anche se delle difficoltà  sono nate già  dal decreto del Fare e dalla legge di stabilità  che sono in controtendenza alla nostra proposta.

Il segretario ha ricordato come a breve sarà  riconvocata dal ministro Giovannini la nuova Commissione Consultiva, decaduta dopo i primi cinque anni di lavoro, e come il Capo II – Sistema Istituzionale – del Titolo I – Principi Comuni del D.Lgs. 81/08 vada rivisto e rivisitato nello specifico per le attività  di vigilanza.

La Bilateralità  diventa argomento sempre più fondamentale nel prosieguo della applicazione del decreto 81/08 soprattutto con la nascita del Repertorio Nazionale. A tal proposito il Segretario ha evidenziato come l’importante accordo con Confapi siglato nel settembre 2011 sia stato messo in discussione dalla scissione dello stesso Confapi e la nascita di Confimi.

Infine un breve cenno sullo strumento Ocsel e sulla necessità  di adeguare nel rispetto della 81/08 anche tutte le sedi sindacali Cisl, sciogliendo il nodo della individuazione del “datore di lavoro dell’unità  produttiva” cioè la competenza tra segretari regionali e territoriali.

Ha proseguito i lavori Cinzia Frascheri che ha informato il coordinamento sugli incontri tra le parti sociali, le Regioni e i ministeri competenti per la elaborazione dei diversi decreti applicativi in via di emanazione.

Il primo e forse più importante riguarda:

– L’introduzione del nuovo modello di procedure standardizzate da applicare alle imprese a basso rischio e con meno di 10 lavoratori.

La legge 98/13 ha previsto misure di semplificazione della documentazione inerente gli obblighi a carico del datore di lavoro, in tema di informazione e formazione, al fine della dimostrazione dell’adempimento. Tale provvedimento, non esclude alcun rischio ma aiuta le aziende attraverso percorsi facilitati per l’effettuazione della valutazione dei rischi. La Commissione Consultiva permanente ha elaborato una griglia di settori ed alcuni indicatori per individuare i criteri di utilizzo delle procedure e comunque tutto sarà  attuato con l’emanazione delle linee guida.

La griglia proposta ha comunque sollevato diverse critiche soprattutto per i criteri di qualificazione delle aziende a basso rischio e dei settori di riferimento: per le Imprese di piccole dimensioni non è chiaro il limite dimensionale a cui dovrebbero appartenere e se la norma si riferisce alle imprese del solo settore agricolo o di tutti i settori. Cosi come non trovano consenso le richieste da parte di bancari e agricoli di essere ricompresi tra i settori considerati a basso rischio!

Il secondo decreto di futura emanazione riguarda la sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, previsto dalla Legge 98/2013 del Fare con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 88 (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili) del Testo unico. Il testo dovrà  ora passare all’esame della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e dovrebbe essere adottato prossimamente anche se in ritardo rispetto al 31 dicembre 2013 come previsto.

La nostra valutazione sul decreto è positiva anche se non è innovativo. – La riforma del Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili – introduce il nuovo modello di stesura del POS (piani operativi per la sicurezza) e del PSC(piani di sicurezza e di coordinamento). Purtroppo nella regolamentazione dei cantieri, rimane irrisolto il problema della identificazione dei lavoratori autonomi e quindi degli specifici obblighi a cui devono essere sottoposti in materia di controllo sulla sicurezza.

Sono inoltre in discussione:

– La qualificazione delle imprese, soprattutto nel comparto edile ed in quello della sanificazione del settore tessile e del settore medico chirurgico;

– Il repertorio degli enti bilaterali /organismi paritetici con l’introduzione di indicatori importanti tali da rendere selettiva la creazione e gestione degli stessi. Il futuro decreto dovrebbe mettere fine a tutti gli “enti bilaterali” non corrispondenti ai requisiti previsti.

– Il Patto per la Salute Nazionale: quasi concluse le fasi di lavoro tra ministero della salute, assessori e presidenti delle Regioni. E’ stato trovato l’accordo sull’impianto complessivo della norma, sul concetto di spending review interna, e sul fondo 2014-2016 che garantisce l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con la definizione della nuova lista dei livelli (riforma dell’art. 7 del d.lgs. 81/08). Riteniamo fondamentale che ci sia una grande attenzione sui LEA: nel Patto per la Salute, si prevede l’utilizzo del 5% del fondo sanitario nazionale che deve essere utilizzato per la prevenzione della salute e sicurezza nei posti di lavoro, mentre la percentuale che le Regioni destinano oggi alla sicurezza è gravemente al di sotto del 2%.

– Il funzionamento in tutte le componenti del SINP Il Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione, nato con ilProtocollo d’intesa stipulato, il 12 luglio 2007, tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’Inail, l’Ispesl, l’Ipsema. La legge 98/2013 prevede l’abrogazione dell’obbligo dei datori di lavoro di denunciare alla ASL gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza al lavoro superiore ai 3 giorni. Con il SINP il legislatore ha comunque introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare tutti gli infortuni superiori ad un giorno, escluso quello dell’evento. Risulta evidente come sia esecrabile il forte ritardo che registriamo nella definizione delle regole di funzionamento del SINP e con esso la trasmissione dei dati degli infortuni (anche mortali) che il SINP dovrebbe fare all’INAIL, come era previsto a partire dal 1 gennaio 2014.

– Il progetto europeo OIRA, promosso dall’agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro, creato per semplificare e facilitare la valutazione dei rischi. Pensati per le microimprese e le piccole imprese, gli strumenti consentono di effettuare una valutazione dei rischi rapida ed efficiente, riducendo i costi derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali e migliorando i risultati complessivi dell’azienda. A tal proposito, come per altre tematiche, l’equiparazione ai criteri europei porta un peggioramento per l’Italia che, in materia di prevenzione, ha un sistema di regole più rigido. La CISL sta cercando di collaborare con le organizzazioni sindacali europee per migliorare il documento molto blando presentato dall’agenzia europea.

Dopo la presentazione dei lavori in corso, ha avuto avvio un dibattito tra i responsabili e riferimenti nazionali dei dipartimenti ambiente e sicurezza sul lavoro delle federazioni e delle USR-UST e USI. Gli interventi sono stati incentrati su numerosi argomenti ma soprattutto sulla necessità  di dare al Coordinamento nazionale della sicurezza un modello organizzativo più efficiente e vicino alle realtà , con l’introduzione di apposite commissioni di lavoro.

Sono emerse, da più parti ma soprattutto dalla FISTEL, sollecitazioni politiche in merito al ruolo del RLS spesso confuso con quello dell’RSU e quindi utilizzato poco dal punto di vista tecnico.

In altre realtà , invece, si assiste ad una completa spaccatura tra RLS o RLST e le organizzazioni sindacali, perdendo di fatto quel collegamento con i responsabili della contrattazione e delle relazioni industriali, necessario a favorire la conoscenza delle problematiche specifiche che attengono la salute e sicurezza. Tale situazione non è di poco conto in quanto, a nostro avviso, la contrattazione è alla base della costruzione di una vita lavorativa dignitosa e sicura, e va riconosciuto l’enorme sforzo fatto fino ad ora dalle organizzazioni sindacali e dai nostri legislatori per garantire una migliore tutela della salute dei lavoratori.

Inoltre si è posta molta attenzione al settore edile, a quello della logistica, del facchinaggio, agricoltura, trasporti con evidenza dei settori a legislazione propria.

Riguardo ai Trasporti, il settore più a rischio in termini di infortuni anche mortali, abbiamo risollecitato la Confederazione a riaprire il tavolo con il governo per la soluzione dei decreti legislativi 272/271che regolamentano la salute e sicurezza dei lavoratori nei porti e sulle navi. Si attende da anni che tali decreti specifici siano coordinati con il Dlgs. 81/2008, di fatto portuali e marittimi sono a tutt’oggi senza una norma di riferimento.

Altro elemento di forte criticità , soprattutto in ambienti ad alto rischio, è la fornitura dei dispositivi personali di sicurezza (DPI). Questo vale sia per gli RLS che per i lavoratori stessi. Per i primi non è previsto che il datore di lavoro fornisca loro i dispositivi, per cui gli RLS che vogliono usufruirne devono provvedere autonomamente. Il problema si pone ancor di più quando sono le lavoratrici e i lavoratori stessi che devono comprare i DPI previsti dalle norme di sicurezza. A tal proposito abbiamo sottolineato che non si deve trascurare la differenza di genere nella prevenzione e nella gestione del lavoro stesso, soprattutto in mancanza delle più basilari norme di protezione come l’utilizzo dei DPI. In tempi di crisi la sicurezza sembra essere per i datori di lavoro solo un’ inutile voce di costo!

La USR Lombardia ha sollecitato tutte le regioni a farsi promotore del piano quinquennale 2014-2018, come già  da loro fatto, ritenendolo strumento indispensabile per un confronto costruttivo ai fini della sicurezza nei posti di lavoro.

Altro importante argomento di attenzione e aggiornamento, ai fini di una maggiore tutela da offrire ai lavoratori, ha riguardato la sentenza di Cassazione Civile – sezione Lavoro –che, con la sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014, ha ritenuto che non è qualificabile come incidente “in itinere” quello occorso al lavoratore quando verificatosi su tragitto diverso da quello casa-lavoro e/o quando il normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro accade in orari non collegabili necessariamente con l’orario di lavoro. Di fatto Tale sentenza ribalta quella del 10 luglio 2012, n. 11545 che cosi si era pronunciata: “È indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore ‘in itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività  lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Ricordiamo che per “infortunio in itinere” si intende l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. La legge (con il D.Lgs n. 38 del 2000) ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965). Ovviamente per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie ai fini del raggiungimento del posto di lavoro, l’assicurazione obbligatoria non coprirà  l’evento lesivo.

Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale. L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

Il “rischio elettivo”, quale limite all’ indennizzabilità  degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile solo in presenza di un comportamento volontario, estraneo alle finalità  produttive ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività  lavorativa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento” (sentenza 18 maggio 2009, n. 11417).

L’importanza di tale sentenza non riguarda solo la possibilità  di indennizzo INAIL ma anche il “superamento del comporto”: qualora il lavoratore, a seguito di un infortunio, accaduto mentre si reca sul posto di lavoro, si assenta per malattia per un periodo assai lungo, superando così il cosiddetto “periodo di comporto”, l’azienda ha diritto ad applicare le sanzioni previste, compreso il licenziamento. Con questa pronuncia la Suprema Corte mette in guardia il lavoratore che sceglie -volontariamente – per raggiungere il posto di lavoro, una strada diversa dal percorso abituale, accollandosi di fatto un rischio elettivo.

Tutto il coordinamento nazionale della sicurezza ritiene necessario intraprendere un percorso formativo per sviluppare la cultura della sicurezza in collaborazione con le scuole, gli istituti tecnici, le università  e il CNEL.

Una nuova cultura della salute e sicurezza sul lavoro va diffusa tra i datori di lavoro, così come tra i lavoratori stessi, ma sempre partendo dalla nostra attività  sindacale quotidiana: è nell’azione di sistema il futuro con cui affrontare i prossimi e imprescindibili obiettivi.

Roma 17/2/2014

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