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Fisco e ammortizzatori sociali: le novità  del 2016

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Documenti - Fisco e ammortizzatori sociali: le novità  del 2016

7 Gennaio 2016

Come noto, la legge di stabilità  contiene numerosi interventi in materia fiscale, di seguito riportiamo una
sintesi di quelli che impattano più direttamente il mondo del lavoro.
Detassazione sui premi di produttività  e welfare aziendale
La detassazione dei premi di produttività  viene riproposta con alcune novità . Per i lavoratori, del settore
privato, l’aliquota a cui sottoporre i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata
ad incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza ed innovazione, sarà , come già  in precedenza,
limitata al 10%. L’importo complessivo massimo sul quale sarà  possibile applicare l’aliquota ridotta è
confermato a 2.000 euro. La novità  riguarda la platea dei beneficiari. Potranno fruire della tassazione
agevolata tutti coloro che hanno dichiarato un reddito, nell’anno precedente a quello di percezione del
premio, fino a 50.000 euro, contro i 40.000 precedentemente previsti. Il tetto della detassazione sale a 2.500
euro per le aziende che attuano forme partecipative, coinvolgendo “pariteticamente” i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro.
Altra importante novità , che si trova nel testo di legge approvato in via definitiva, riguarda il superamento
della norma in cui si prevedeva che l’esenzione dell’imponibilità  fiscale, per alcune prestazioni di welfare, fosse
concessa solo nel caso in cui dette prestazioni fossero state erogate “direttamente” (come fossero una
liberalità ) dal datore di lavoro. La norma ora prevede che l’esenzione fiscale operi anche se le prestazioni di
welfare originino da un accordo sindacale. Inoltre, la legge definisce meglio quali sono le prestazioni oggetto di
esenzione fiscale, inserendo alcune modifiche al testo unico su imposte e redditi.
In sostanza le prestazioni esenti risultano essere:
 quelle relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità  dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche finalità  di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto;
 le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità  dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione
anche in età  prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di
ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
 le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità  dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
La norma chiarisce, inoltre, che l’erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi da parte del datore di
lavoro, ai fini dell’esenzione fiscale, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale.
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Altra novità  riguarda il superamento del limite relativo all’operatività  della detassazione dei premi di
produttività  esclusivamente sulle somme corrisposte in denaro e non anche in natura, relative alle prestazioni
e ai servizi di welfare aziendale. Si prevede che nel caso in cui le somme erogate a titolo di premio di risultato
siano fruite, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte mediante somme, valori o prestazioni di welfare
aziendale, non concorrono, nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e 3 dell’art.51 del DPR 917/1986, a
formare il reddito di lavoro dipendente, dunque sono fiscalmente esenti e non si applica l’imposta sostitutiva.
Altro chiarimento importante è quello che stabilisce che ai fini della determinazione dei premi di produttività ,
è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità .
Sgravi assunzioni tempo indeterminato
La legge di stabilità  conferma per il prossimo anno la proroga dello sgravio contributivo sia per le assunzioni,
che per le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, anche se con importi
diversi rispetto alla misura in vigore sino al 2015. Il bonus si riduce rispetto alla versione attualmente in vigore
che, com’è noto, ha un tetto di 8.060 euro l’anno (cioè uno sgravio sino a 671,66 euro al mese), per una durata
triennale. Dal 2016 per ogni nuovo contratto a tempo indeterminato stipulato nell’arco del prossimo anno, i
datori di lavoro saranno esentati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali (con esclusione di quelli
dovuti all’Inail) nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro all’anno (pari a 270,83 euro al
mese) e per un periodo massimo di due anni.
Restano immutate le altre caratteristiche del bonus. In particolare lo sgravio contributivo non si applicherà , tra
l’altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all’assunzione di lavoratori occupati nei sei mesi
precedenti o che abbiano già  usufruito del beneficio e ai lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando
anche le società  controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già  in essere un contratto a tempo indeterminato
nei tre mesi precedenti.
L’esonero resterà , al pari di quello del 2015, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
contributive previste dalla legislazione vigente. In sostanza l’agevolazione non sarà  cumulabile con l’incentivo
per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età  disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di
impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e
appartenenti a particolari aree e al bonus apprendisti. L’esonero contributivo resterà  invece cumulabile con le
agevolazioni di natura economica come gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani
genitori; quella per chi assume persone che fruiscono della Naspi o dell’indennità  di mobilità ; quella prevista
per il programma Garanzia giovani.
Blocco incrementi tributi e addizionali locali
Per il 2016 i Comuni e le Regioni si vedono bloccare l’efficacia delle deliberazioni approvate nel corso del
2015 che abbiano previsto aumenti dei tributi e delle addizionali Irpef. Sono previste delle eccezioni per la
Tari, che resta quindi fuori dal perimetro della sospensione degli aumenti. Altre eccezioni riguardano: i
Comuni in una situazione di predissesto; le situazioni di piani di rientro per disavanzo sanitario regionale (in
questo caso resta l’incremento automatico dell’addizionale regionale dello 0,3% e delle aliquote Irap dello
0,15%); le anticipazioni di liquidità  destinate al pagamento dei debiti liquidi, certi ed esigibili contratti dalle
regioni.
Tari
E’ prorogato fino al 2017 l’attuale criterio di commisurazione della Tari che si basa sulla qualità  e la quantità 
di rifiuti prodotti per unità  di superficie, per cui è rimandato l’adozione del criterio dell’effettiva quantità  di
rifiuti prodotti. Viene rimandata al 2018 anche l’adozione dei fabbisogni standard per la determinazione
della tariffa.
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Clausole di salvaguardia su Iva e accise
La riduzione delle imposte che avranno i loro effetti nel 2016 sono il frutto di trattative con la Commissione
europea che hanno dovuto tenere conto del rispetto dei parametri sia di deficit annuale che di riduzione
del debito pubblico (fiscal compact).
Per rispettare i limiti europei la legge di stabilità  non elimina le clausole di salvaguardia, l’incremento di IVA
e delle accise, ma semplicemente le posticipa agli anni successivi. L’aumento dell’aliquota iva del 10% sarà 
di tre punti percentuali e decorrerà  dal primo gennaio 2017. L’altra aliquota IVA, del 22%, aumenterà  del
2% a partire dal primo gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 2018. Viene confermato
l’aumento delle accise dal primo gennaio 2018 in misura tale da generare un gettito aggiuntivo di 350
milioni annui per il 2018 e per gli anni successivi.
Ammortizzatori sociali
Mobilità  in deroga
Per la Cassa integrazione in deroga, la legge di stabilità , prevede una proroga di tre mesi, per il 2016, con una
parziale modifica alle regole fissate nell’agosto del 2014 quando era stata modificata in senso
restrittivo l’intera disciplina dei sussidi in deroga, in vista della loro archiviazione entro il 2016.
Più specificatamente, a decorrere dal primo gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 si prevede
che il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale
83473/2014, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. La
modifica è stata inserita per consentire il transito ai nuovi ammortizzatori previsti dal jobs act. I lavoratori
potranno ottenere nel 2016 tre mesi di sussidio, due in meno rispetto al 2015.
Non vengono modificate le regole d’accesso. Resta così confermata la platea dei beneficiari potenziali, che
include i dipendenti (anche se apprendisti oppure impiegati con contratto di somministrazione) delle imprese
che non possono fruire (oppure hanno esaurito) degli ammortizzatori ordinari condizione che siano in
possesso di un’anzianità  lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi, e che siano stati utilizzati del tutto gli
altri interventi che consentono di gestire i cali di lavoro (compreso lo smaltimento delle ferie).
Sulla mobilità  in deroga ci sono altre previsioni in senso restrittivo. Il trattamento continuerà  a non poter
essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già  beneficiato di prestazioni
di mobilità  in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Dal 2016 il beneficio massimo viene ridotto
da sei a quattro mesi (non ulteriormente prorogabili) a cui si aggiungono ulteriori due mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree svantaggiate, quelle del meridione, per i quali il limite massimo di fruizione
rimane fissato a tre anni e quattro mesi. Dal 2017 resta confermata la soppressione dell’ammortizzatore che
sarà  assorbito interamente dalla Naspi.
ASDI
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le disposizioni attuative per la corresponsione del nuovo Assegno di
disoccupazione ASDI.
L’assegno spetterà  a coloro che hanno fruito entro il 31 dicembre 2015 della Naspi per la sua durata massima e
che versino ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi. Potranno fruire dell’ASDI i lavoratori
«componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o i lavoratori che abbiano almeno
un’età  pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia
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o anticipato». La condizione di povertà  viene determinata dal possesso «di una attestazione ISEE, in corso di
validità , dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5.000 euro. L’assegno verrà  erogato
mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per una
durata massima di sei mesi.
L’importo dell’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità  NASPI percepita, e comunque in misura non
superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,52 euro). La misura dell’importo sarà  incrementata di un
ammontare pari a un quinto dell’assegno sociale (89,7 euro) per il primo figlio a carico; di 116,6 euro per due
figli a carico; di 140,8 euro per tre figli a carico e di 163,3 euro in caso di quattro figli.
Come per la NASPI la corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato
redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilità  a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di
lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà  obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
In caso di redditi derivanti da nuova occupazione l’assegno potrà , entro determinati limiti, essere parzialmente
cumulati con l’assegno.
Dall’undici gennaio, sul portale “cliclavoro.gov.it” sarà  operativa un’apposita sezione per consentire ai servizi
per l’impiego di inviare al Ministero del lavoro i progetti personalizzati dei richiedenti, requisito indispensabile
per avere la nuova indennità . La richiesta di accesso si presenterà  compilando un modulo online dal sito
dell’Inps; in particolare, occorrerà  prima compilare l’apposito form e in seguito, recandosi nel servizio
competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto
Personalizzato”, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad
accettare adeguate proposte di lavoro.
Le modalità  con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti
e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio), oltre agli
esiti del progetto medesimo, saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza Stato’Regioni e il Garante della Privacy.
Dis coll
I lavoratori parasubordinati potranno fruire dell’indennità  di disoccupazione anche nel 2016. La legge di
stabilità  ha prorogato la cosiddetta Dis’Coll, per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, riconoscendola anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno tra il primo gennaio
2016 e il 31 dicembre 2016. L’assegno istituito, in via sperimentale, nel 2015 era infatti destinato a scadere il
31 dicembre 2015 lasciando senza tutela i lavoratori che avrebbero perduto l’occupazione nel 2016.
Sulla proroga, però, pende un vincolo di risorse pari a 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il
2017 L’Inps riconoscerà  il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l’Istituto non potrà  prendere in considerazione ulteriori domande.
ISEE
E’ stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il nuovo modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
nonché delle relative istruzioni per la compilazione valido a partire dal primo gennaio 2016 ai fini ISEE. Il nuovo
modello dovrebbe rendere più agevole la compilazione del modello da parte dei cittadini e degli operatori dei
patronati tenendo conto le indicazioni provenienti dall’Inps nei mesi scorsi.
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Il nuovo modello reca alcune modifiche relative al modello MINI, una dichiarazione semplificata che riguarda la
maggior parte delle situazioni ordinarie e alcuni miglioramenti relativi ai moduli specifici per una determinata
prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad
esempio, la richiesta di prestazioni socio’sanitarie per persone con disabilità  che possono far riferimento ad un
nucleo familiare ristretto. Oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo
familiare di origine. C’è anche l’ISEE corrente, per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del
25%, una formula particolare che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza
dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale. L’obiettivo dell’aggiornamento è
anche semplificare le procedure prelevando le informazioni come il reddito complessivo o altri dati già 
registrati dall’Inps o dall’Agenzia delle entrate, direttamente dagli archivi.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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