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Buoni pasto, le novità  Ministeriali: consentita la cumulabilità  fino a 8 tickets

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Documenti - Buoni pasto, le novità  Ministeriali: consentita la cumulabilità  fino a 8 tickets

1 Settembre 2017

Dal 9 settembre 2017, con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.122 del 7 giugno 2017, si potrà  fare la spesa con i buoni pasto nei mercatini e negli spacci aziendali, ma anche negli agriturismo potendo spendere fino a otto ticket in una volta sola. Queste sono le principali novità  contenute nella regolamentazione affidata al ministero dello Sviluppo economico come conseguenza delle norme che disciplinano gli appalti.
Il decreto individua in modo preciso gli esercizi (ampliando la platea) presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società  di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
I buoni pasto potranno essere utilizzati presso i seguenti soggetti, legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l’attività  di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8 -bis , del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società  semplici esercenti l’attività  agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell’ambito dell’attività  di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell’ambito dell’attività  di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività  di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività  di produzione industriale.
Il decreto fissa anche un tetto massimo fino a 8 ticket per la conservazione delle agevolazioni fiscali.
Finora, la non cumulabilità  dei ticket prevista dall’articolo 285 del decreto 207/2010 poneva il datore di lavoro, nella sua veste di sostituto di imposta, nella scomoda situazione di dover decidere se l’utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si
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dovessero applicare, al lavoratore, le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l’utilizzo in contemporanea di più buoni.
Con le nuove norme, pur rimanendo in vigore l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir in cui si prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale sia dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest’ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015), se si considera la soglia degli otto buoni, il limite complessivo per un eventuale utilizzo cumulativo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici, fatte salve eventuali futuri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito di tali precisazioni vengono meno le incertezze legate alla consuetudine dei lavoratori ad utilizzare cumulativamente i buoni, per cui i datori di lavoro potranno concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo, considerato che i ticket devono essere commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa.
Infine, si ricorda che, anche dopo tale specificazioni, i buoni pasto erogati in sostituzione del servizio di mensa, non sono cedibili e non possono essere convertiti in denaro, ovvero possono essere utilizzati per l’intero valore facciale, il che vuol dire che non danno diritto a resto.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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