22 Settembre 2010
La legge 160 del 20 maggio 1988, all’articolo 8 comma 4, dispone che “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Lo stesso articolo, al comma 5, prevede che “il lavoratore decade dal diritto di trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività “.
Tale concetto è stato ribadito da varie circolari dell’ Inps (N. 171/1988, N. 179/2002 e N. 75/2007) anche sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, per la Suprema Corte, il lavoratore che non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge, decade dall’intero periodo di CIGS.
I lavoratori percettori di integrazioni salariali (CIGO, CIGS, mobilità , ecc.) hanno pertanto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Inps lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato pena la decadenza del diritto al sostegno al reddito con richiesta di restituzione, da parte dell’Inps, di tutte le somme indebitamente percepite.