3 Agosto 2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 6316 con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999.
Ricordiamo che la disciplina (legge n. 68/1999) prevede l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di assumere disabili nella cosiddetta quota di riserva fissata per legge nelle seguenti misure: 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
Le precisazioni dell’INL, d’intesa con il Ministero del lavoro, arrivano in risposta a specifiche richieste di chiarimento sulla natura giuridica dell’illecito e sulle sanzioni da applicare in caso di successione di leggi nel tempo.
L’illecito, specifica l’INL, si realizza una volta trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette e comporta una sanzione per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo.
L’illecito, spiega l’INL, va configurato come istantaneo e gli effetti si protraggono fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite la nota INL n.2283 del 23.03.2017.
Per cui gli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma (i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore della nuova misura sanzionatoria ovvero l’otto ottobre 2016) saranno sanzionati con gli importi vigenti al momento della consumazione dell’illecito.
In concreto, per la violazione commessa dopo l’8 ottobre 2016, l’importo della sanzione in diffida è pari a 38,30 euro, mentre in illecito è pari a 51,07 euro, per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato. Al contrario, per le violazioni commesse fino al 7 ottobre 2016, la sanzione amministrativa è pari a 62,77 euro, prevista dalla precedente normativa per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato, in fase di diffida è pari a euro 15,69 e in fase di illecito ammonta a euro 20,92.
Allo stesso modo, ai fini della decorrenza della prescrizione si farà riferimento al momento in cui la condotta è stata consumata, ovvero il 61° giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo.