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Amianto, circolare INAIL 36/2015: disposizioni operative per richiedere l’una tantum per le vittime di mesotelioma

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Documenti - Amianto, circolare INAIL 36/2015: disposizioni operative per richiedere l’una tantum per le vittime di mesotelioma

25 Settembre 2018

Con la circolare n. 36/2018 pubblicata la scorsa settimana l’INAIL detta le istruzioni per presentare le domande per ottenere l’indennità  una tantum in favore dei malati di mesotelioma. Le disposizioni si riconducono alla attuazione dell’art. 1, comma 186, della legge n. 205/2017 (legge Bilancio del 2018), che ha prorogato l’indennità  per il triennio 2018/2020.
Possono presentare la domanda i malati di mesotelioma da causa non professionale, riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare” a lavoratori occupati in lavorazioni dell’amianto e i loro eredi. L’importo della prestazione economica è fissata anche per il triennio 2018-2020, nella misura di € 5.600,00.
L’Inail ribadisce che si considera soddisfatto il requisito dell’esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ove, dalla documentazione attestante la convivenza in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza. Con riferimento all’esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.
Gli interessati devono presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio, oppure tramite raccomandata A/R o tramite Pec, rispettando i termini indicati nella circolare, apposita istanza avvalendosi del modello 190 per i malati e 190/E per gli eredi, presenti nella sezione della modulistica del portale istituzionale. La prestazione è erogata agli aventi diritto in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, purchè non sia intervenuta la prescrizione.
Anche gli eredi possono presentare la domanda a prescindere dalla circostanza che il de cuius abbia o meno prodotto l’istanza prima della morte. La novità  è significativa. Sino ad oggi in caso di decesso avvenuto successivamente al 1° gennaio 2015, la prestazione poteva essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius avesse presentato la necessaria istanza prima della morte. Per gli anni 2018/2020, invece, gli eredi hanno un diritto autonomo: in caso di decesso del malato, la prestazione è riconosciuta a loro favore ripartita tra gli stessi a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.
L’istanza in tal caso deve essere presentata da uno solo degli eredi e contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat. Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertificherà  sotto la propria responsabilità  i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia del de cuius e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius medesimo. L’interessato dovrà , infine, allegare la documentazione sanitaria attestante che il soggetto deceduto sia stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità  dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Le risorse per tale indennità  sono limitate entro un massimo di spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018 – 2020.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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