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Collegato lavoro ‘“ Norme previdenziali

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Documenti - Collegato lavoro ‘“ Norme previdenziali

27 Ottobre 2010

COLLEGATO LAVORO – NORME PREVIDENZIALE

DISEGNO DI LEGGE N. 1441 QUATER F

Il 19 ottobre scorso è stato approvato in via definitiva dalla Camera, in settima lettura il DDL 1141 quater F dopo un iter legislativo lungo e travagliato.

Le norme di carattere previdenziale hanno subito limitate modifiche rispetto alla originaria stesura già  commentata nel mese di marzo.

In questa nota prendiamo comunque in considerazione, per coerenza espositiva, l’insieme delle disposizioni inerenti la previdenza e gli enti previdenziali che hanno subito alcune variazioni a seguito delle novità  introdotte con il decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Art. 1 – Delega al Governo per la ridefinizione dei lavori usuranti

Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della normativa dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, impegnati in lavori e attività  particolarmente usuranti che maturino i requisiti per il pensionamento a far data dal 1 gennaio 2008. Questi lavoratori potranno conseguire, a domanda, il pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità  dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall’art. 1 comma 3 lettere da a) ad f) della legge 247/2007.

Tale norma, concertata come è noto con le parti sociali in base al Protocollo del luglio 2007, prevede:

Un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni rispetto alle regole generali ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;

Un’anzianità  contributiva minima di 35 anni;

L’applicazione del regime delle “finestre” previste dall’art. 1 c. 6 lettere c) e d) della legge 243/2004, vale a dire, due decorrenze all’anno nei mesi di gennaio e luglio;

Lo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti secondo la definizione del decreto del Ministro del lavoro 19/5/1999 art. 2[1];

lo svolgimento di lavoro notturno, così come definito dal decreto legislativo n. 66/2003, sempre che i lavoratori possano far valere nel periodo indicato dalla norma una permanenza minima nel periodo notturno;

l’attività  di lavoro a “linea a catena” con un processo produttivo caratterizzato dalla misurazione di tempi di produzione e svolgano attività  caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo in base alla descrizione contenuta nell’art. 1 comma 3 legge 243/2004;

i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

La sussistenza di queste condizioni sia al momento del pensionamento sia per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni nel periodo transitorio e, una volta che il sistema sia arrivato a regime per almeno la metà  della vita lavorativa.

Il principio di delega reiterato nel nuovo provvedimento è di particolare rivelanza perché la sua attuazione introdurrebbe nel nostro ordinamento, per la prima volta in modo strutturale e non episodico se si esclude l’inattuato tentativo effettuato con il Decreto Legislativo 374/93, una disciplina organica dei benefici pensionistici concessi a taluni lavoratori che abbiano svolto attività  di lavoro particolarmente usuranti.

Si ricorda che la delega già  contenuta nella legge 247/2007(attuativa del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007) era all’epoca scaduta per la fine anticipata della legislatura.

La nuova delega contenuta nel collegato lavoro “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, approvato in via definitiva dalla Camera, in settima lettura, il 19 ottobre u.s., riprende, in modo invariato, la precedente formulazione già  contenuta nella legge 247/2007.

Viene però prevista (comma 2, art. 1 del provvedimento in esame una clausola di salvaguardia che fissa un criterio di priorità , in relazione alla maturazione dei requisiti agevolati o della data di presentazione delle domande qualora, nell’ambito della procedura di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra i costi derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista.

Restano ferme le modalità  procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 9 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247[2].Sugli schemi dei decreti attuativi, corredati della scheda tecnica, e sulle eventuali disposizioni correttive e integrative dovranno essere sentite le OO.SS. e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2 – Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro

Il Governo viene delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riorganizzare gli enti, istituti e società  vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute e a ridefinire il rapporto di vigilanza di tali Ministeri sugli stessi enti, istituti e società  vigilati, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni ad essi attribuite. I principi e criteri direttivi della delega fanno riferimento alla semplificazione e allo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa in base ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità  dell’azione amministrativa, alla razionalizzazione e alla ottimizzazione delle spese.

Si prevede, inoltre:

a) il riordino delle competenze dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell’Istituto per gli affari sociali e della società  Italiana Lavoro Spa;

b) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento – previa riorganizzazione dei centri di spesa e adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa – degli enti e istituti vigilati riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero del lavoro, Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati;

d) l’organizzazione del Casellario centrale infortuni in base al principio di autonomia funzionale entro i criteri fissati dalla legge;

e) l’obbligo per gli enti e istituti vigilai di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione entro sei mesi dalla entrata in vigore degli stessi.

I decreti legislativi saranno emanati su proposta del Ministero del Lavoro e del Minstero della Salute rispetto alle specifiche competenze e di concerto con il Ministero dell’Economia e altri dicasteri, sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative e previo pare delle Conferenza Unificata Stato Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che deve esprimersi entro 30 giorni. In mancanza il Governo potrà  comunque procedere. Successivamente gli schemi di decreto saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 40 giorni. Decorso tale termine i decreti potranno comunque essere emanati. Nel caso in cui il termine per l’espressione di tali pareri scada nei 30 giorni precedenti l’adozione dei decreti legislativi il termine di dodici mesi per l’esercizio della delega è prorogato di due mesi. L’adozione dei decreti di attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del collegato lavoro si procederà  al riordino degli organismi collegiali e degli altri organismi previsti dalla legge o da regolamento nell’amministrazione centrale della salute sulla base dei seguenti criteri:

eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali

razionalizzazione delle competenze

limitazione delle strutture anche tramite unificazione

diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Art. 14 c. 2 – Comunicazione telematica degli enti di previdenza

Questa norma, rimasta invariata, prevede l’inserimento del comma 11 bis all’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella Legge 133/2008 e stabilisce che, per determinare il trattenimento in servizio oltre il compimento del limite di età  per il collocamento a riposo e la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di anzianità  contributiva dei dipendenti pubblici, gli enti previdenziali comunichino anche in via telematica alle pubbliche amministrazioni richiedenti i dati relativi all’anzianità  contributiva dei dipendenti interessati.

Art. 19 – Specificità  delle Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco

Viene ribadita la specificità  del ruolo delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale e dello stato giuridico del relativo personale in dipendenza della peculiarità  dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previste da leggi e regolamenti per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività  usuranti. Alla luce di questa disposizione bisognerà  quindi verificare i limiti alla applicazione delle novità  previdenziali (finestre mobili, ecc.) previste dagli articoli 12 e seguenti della legge 122/2010.

Con successivi provvedimenti legislativi verrà  data attuazione a tali principi e indirizzi e saranno stanziate le risorse finanziarie.

Inoltre, viene prevista la partecipazione del COCER, in rappresentanza del personale militare, alle attività  negoziali svolte in attuazione delle sopra richiamate finalità  e concernenti il trattamento economico del personale.

Art. 22 – Età  pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN

Viene estesa, ai dirigenti del ruolo sanitario la disposizione, già  vigente per i dirigenti medici, la possibilità  di trattenimento in servizio, su istanza dell’interessato, fino ai 40 anni di servizio effettivo. La norma non sembra tenere in considerazione i periodi riscattati.

In ogni caso, il limite massimo di permanenza in servizio non può superare i 70 anni e ciò non può dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN in servizio al 31/1/2010.

Si stabilisce, inoltre, che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive debbano presentare la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età  per il collocamento a riposo che per la maggioranza dei dipendenti della pubblica amministrazione è 65 anni.

Art. 25 – Certificati di malattia

Per assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore privato e nel settore pubblico e per un controllo più efficace delle stesse, dal 1 gennaio 2010 viene esteso al settore privato la procedura già  in vigore nel settore pubblico, in virtù della quale, l’INPS è tenuta a trasmettere al datore di lavoro l’attestazione medica ricevuta dal medico di base o dalla struttura sanitaria (art. 55 septies d.lgs. 165/2001).

Art. 27 c. 7 – Benefici previdenziali dei vigili volontari

La norma delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per armonizzare, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale previsto per il personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l’equiparazione della pensione ai supersiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento previsto per i familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nel caso in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti nello svolgimento di attività  di addestramento o operative diverse da quelle relative al soccorso;

b) l’equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello previsto per i vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, comprendendo anche il periodo di addestramento iniziale prestato dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti che si esprimono entro 30 giorni decorso tale termine i decreti possono essere emanati. Se tale termine scade nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini per l’attuazione della delega o successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di ulteriori 2 mesi.

L’onere è stato quantificato in 20 milioni di euro per il 2012 e 1 milione di euro dal 2013 e dovrà  essere coperto la corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, si fini del bilancio 2010/2012 nell’ambito del programma “fondi di riserva speciali”. Il ministero dell’Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35 – Proroga indennizzo commercianti

Si conferma la modifica dell’art. 19 ter del decreto legge n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009 nel senso che l’indennizzo concesso ai titolari di aziende commerciali che cessano definitivamente l’attività  è previsto anche per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del d.lgs. 207/1996[3] nel periodo compreso tra il 1/1/2009 e il 31/12/2011. Per i soggetti che, nel mese di compimento dell’età  pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia, tale indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della stessa prestazione.

Analogamente sono prorogati anche gli indennizzi per cessazione dell’attività  commerciale concessi in base all’art. 1 comma 272 della legge 311/2004 in pagamento alla data del 31/12/2008.

Questa precisazione risulta assai importante alla luce dell’introduzione, con la legge 247/2007, delle quattro “finestre” per le pensioni di vecchiaia e, dal 2011, della nuova “finestra mobile” di 18 mesi prevista per gli iscritti alle gestioni speciali lavoratori autonomi.

Le domande per la concessione dell’indennizzo possono essere presentate fino al 31/1/2012. L’aliquota contributiva aggiuntiva prevista dall’art. 5 del citato decreto 207/1996, pari allo 0,09%, viene ulteriormente prorogata fino al 31/12/2014.

Art. 39 – Omissione contributiva dei committenti

Il committente che non effettua il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sui compensi dei collaboratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 legge 335/1995 è sottoposto alle sanzioni penali e al procedimento previsti dal D.L. 463/1983 convertito in legge 638/1983 artt. 1 bis, 1 ter, 1 quater.

Con il provvedimento vengono rafforzate le sanzioni per il committente che non effettua il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sui compensi dei collaboratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata. Si tratta di una norma finalizzata a contrastare e limitare un fenomeno che, se non conosciuto in tempo dal lavoratore, potrebbe essere causa di una ridotta copertura previdenziale, soprattutto se nel frattempo è intervenuta la prescrizione dell’obbligo contributivo. Bisogna inoltre ricordare che per questi lavoratori non opera il principio della automaticità  delle prestazioni previdenziali vigente per i lavoratori subordinati e l’accredito della contribuzione è sempre condizione essenziale per accedere alle prestazioni.

Art. 40 – Contribuzione figurativa

Dal 1/1/2005, per effetto dell’art. 44 comma 9 della legge n. 326/2003, i datori di lavoro devono trasmettere in via telematica agli enti previdenziali mensilmente i dati retributivi e altre informazioni utili per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizione assicurativa e per l’erogazione delle prestazioni previdenziali. A seguito di questa importante innovazione normativa, l’INPS ha provveduto a modificare profondamente le proprie procedure interne incidendo, tra l’altro, in modo significativo sulle modalità  di calcolo della contribuzione figurativa. Con l’art. 42 in commento si adegua, di fatto con un metodo quanto mai discutibile, la normativa alla nuova procedura amministrativa.

Infatti, la norma stabilisce che, per i periodi successivi al 31/12/2004 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana ai periodi per i quali è riconosciuta la contribuzione figurativa è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Pertanto, per i periodi precedenti il 1/1/2005 sarà  necessario continuare a fare riferimento all’art. 8 legge 155/1981 che prende in considerazione, invece, la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione. Se nell’anno solare non risultano contribuzioni effettive si farà  riferimento all’anno solare immediatamente precedente in cui risultano retribuzioni.

Il riferimento agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi su cui calcolare l’importo è importate perché smentisce, almeno per i periodi successivi al 31/12/2004, una restrittiva posizione dell’INPS, su cui si è sviluppato uno specifico contenzioso, che nel calcolo dello stesso escludeva le somme percepite a titolo di tredicesima, quattordicesima. Devono, invece, essere escluse voci non ricorrenti (es. premi)

Art. 41 – Responsabilità  di terzi nelle invalidità  civili e recupero da parte dell’INPS

Viene previsto il recupero, da parte dell’ente erogatore, delle somme corrisposte a titolo di pensione, assegno e indennità  agli invalidi civili per fatto illecito di terzi, fino a concorrenza dell’ammontare di queste prestazioni nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Il valore capitale della prestazione verrà  definito mediante criteri e tariffe da determinare in base ad un decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia, sentito il c.d.a. INPS[4] da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Non è chiaro se la previsione, che ricorda la surrogazione già  prevista dall’art. 14 della legge 222/1984 in tema di prestazioni di inabilità  e assegno di invalidità  Inps, si estenda anche alle prestazioni erogate a ciechi civili e sordomuti poiché non espressamente richiamate.

Art. 42 – Comunicazione delle imprese di assicurazione all’INPS

A partire dal 1/1/2010 nei casi di infermità  che determina incapacità  lavorativa, il medico è tenuto a dare segnalazione nel certificato di malattia del fatto che essa derivi da responsabilità  di terzi al fine di consentire all’ente assicuratore di esperire le azioni di surroga e di rivalsa. Inoltre, nel caso di eventi accaduti in danno di soggetti aventi diritto alla indennità  di malattia erogata dall’Inps che siano imputabili a responsabilità  di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere al risarcimento del danno, deve darne comunicazione all’INPS che, entro 15 giorni, trasmetterà  all’impresa assicurativa un “certificato di indennità  corrisposte” (CIR) ove si attesta l’avvenuta liquidazione dell’indennità  di malattia e il relativo importo. L’impresa assicuratrice dovrà  quindi procedere all’accantonamento e al rimborso preventivo all’INPS dell’importo certificato. Si precisa inoltre che dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il ruolo del medico di base nella relazione con l’INPS negli ultimi tempi è stato particolarmente valorizzato, tuttavia, l’esperienza, almeno fino ad ora, mette in evidenza come sussistano ancora profonde difficoltà  a rendere effettive le previsioni di legge (vedi certificato di malattia on-line e nuova procedura per le domande di invalidità  civile).

Art. 43 – Albo imprese artigiane

Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1 gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all’Inps decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, sentite le commissioni provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà  restano comunque ferme.

L’Inps dovrà  attuare idonee forme di comunicazione ai soggetti interessati ma dall’attuazione dell’articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 44 – Pignoramenti e sequestri

La norma prevede l’inserimento del comma 1 ter all’articolo 14 del dl n. 669/1996 convertito in legge n. 30/1997 in virtù del quale le disposizioni in tema di notifiche degli atti a pena di nullità , foro compente, ecc., si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli artt. 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti e istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriali.

Art. 45 – Contribuzione figurativa malattia

I periodi di malattia sono coperti da contribuzione figurativa, a domanda dell’interessato, entro un determinato limite temporale innalzato progressivamente dall’art. 1 d.lgs. 564/1996 entro il tetto massimo di ventidue mesi (95 settimane)[5] raggiunto nel 2009. Il lavoratore che superi, nell’ambito della sua vita contributiva, tale periodo si trova privo di copertura contributivo per la parte eccedente.

Con la previsione contenuta nell’articolo 47 in commento viene introdotto nel d.lgs. 564/1996 l’articolo 1 bis in virtù del quale il citato limite di ventidue mesi non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità  ai sensi della legge 222/1984 art. 8, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità  a seguito di un infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità . In tale caso, la norma precisa che non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale.

La norma non è chiara dal momento che, pur facendo espresso riferimento alla inabilità  ai sensi della legge 222/1984 art. 8 (specifica prestazione previdenziale erogata dall’INPS) risulta poi fare riferimento alla inabilità  per infortunio sul lavoro (l’inabilità  temporanea è erogata dal’Inail). L’obiettivo, comunque, pare essere quello di non penalizzare dal punto di vista previdenziale lavoratori che, avendo subito un infortunio sul lavoro grave, si trovino in stato di malattia per periodi superiori ai 22 mesi.

Art. 49 – Comitati Inps

Le nomine dei componenti del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà  per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito previsto dal decreto del Ministro del lavoro n. 158/2000 non può essere effettuata per più di due volte.

Vengono, inoltre, apportate modifiche alla composizione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità  familiari (D.lgs. 565/1996): i consiglieri del fondo si riducono a 12, si prevede la designazione di cinque componenti da parte delle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti e si stabilisce che il Comitato sia presieduto dal Presidente dell’Inps o suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto.


[1]Il Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro del 19/5/1999 definisce particolarmente usuranti le seguenti mansioni: «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità ; «lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; «lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità ; «lavori in cassoni ad aria compressa»; «lavori svolti dai palombari»; «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità  ed in particolare delle attività  di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; «lavori di asportazione dell’amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità .

[2] Ai sensi dell’art. 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n° 247, gli schemi dei decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri saranno trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni dovranno rendere il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema o degli schemi di Decreto. La legge prevede che qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni (il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui le Commissioni abbiano chiesto e ottenuto dai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità  della materia). Decorso il termine, ovvero quello prorogato, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo può decidere di non conformarsi alle condizioni eventualmente formulate dalle Commissioni, ritrasmettendo alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il comma 91, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n° 247, prevede infine la possibilità , da parte del Governo, di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di delega.

[3]Art. 2 D.lgs .207/1996.Requisiti e condizioni.1. L’indennizzo previsto dall’art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età , se uomini, ovvero più di 57 anni di età , se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività , per almeno 5 anni, in qualità  di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività  commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell’attività  commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività  commerciale e dell’autorizzazione per l’attività  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività  di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività  dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[4] Con il DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 art. 7 commi da 7 a 14 è stato in realtà  soppresso il consiglio di amministrazione Inps e le competenze attribuite al Presidente.

[5] L’originario periodo di 24 mesi è stato ridotto a 22 mesi dall’art. 3 D.lgs. 278/1998.

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