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Approvato il Disegno di legge delega in materia di lavoro

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27 Ottobre 2010

Comunicato del 21 ottobre 2010

Approvato il Disegno di legge delega

in materia di lavoro.

Dopo un percorso molto travagliato, due anni di iter parlamentare, sette passaggi alla

Camera e un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, il disegno di

legge delega dal titolo “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione

di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di

incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” è stato

approvato in via definitiva diventando così legge dello Stato.

Tra le molteplici novità  previste dalla legge, riportiamo un breve sunto delle principali a cui

faremo seguito con degli approfondimenti.

Arbitrato. Il lavoratore dovrà  decidere in fase di assunzione, comunque non prima della

conclusione del periodo di prova (dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro se

non è previsto periodo di prova), se ricorrere all’arbitrato in caso di controversie future. Da

queste sono escluse le controversie relative al licenziamento. Seguendo tale intento,

sottoscriverà  una clausola compromissoria che, sarà  valida per ogni controversia futura ad

esclusione del licenziamento, per il quale rimane la competenza resterà  necessario ricorrere

al giudice ordinario.

I controlli del giudice.

Le novità  si rivolgono a tre aspetti:

1. rapporto di lavoro; il controllo del giudice, su tutte le clausole generali relative ai

rapporti di lavoro riguarderà  solo l’accertamento del presupposto di legittimità  e non

potrà  essere estesa al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e

produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. qualificazione del rapporto di lavoro; il giudice non potrà  divergere dalle valutazioni

delle parti rese in fase di certificazione dei contratti di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi

di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità  tra il

programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. licenziamenti; nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice

dovrà  tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e

dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, anche delle tipizzazioni di giusta causa e

giustificato motivo presenti nei CCNL e nei contratti di assunzione se stipulati con

assistenza delle Commissioni di certificazione. Inoltre, nel definire le conseguenze da

riconnettere al licenziamento, il giudice dovrà  tenere conto di elementi e parametri

fissati dai CCNL e, in ogni caso, dovrà  considerare le dimensioni e le condizioni

dell’attività  esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,

l’anzianità  e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche

prima del licenziamento.

Procedura unica per i licenziamenti.

Il Collegato introduce una disciplina unica sull’impugnazione dei licenziamenti per ogni

rapporto di lavoro, inclusi quelli a termine e a progetto. Il licenziamento dovrà  essere

impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto

notizia delle motivazioni. L’impugnazione, per essere efficace, va corredata dal deposito del

ricorso in tribunale, entro 180 giorni o 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo sull’eventuale

tentativo di conciliazione o arbitrato.

Le deleghe al Governo.

Il Collegato riconosce al Governo l’esercizio delle seguenti deleghe:

· riforma della disciplina in tema di lavori usuranti il Governo, avrà  tempo 3 mesi, dalla

data di entrata in vigore del provvedimento, per regolamentare e adottare i nuovi

termini per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività  usuranti;

· riorganizzazione degli enti vigilati dai ministeri del lavoro e salute (entro 12 mesi);

· riordino delle normative su congedi, aspettative e permessi (entro 12 mesi).

Inoltre, è previsto il differimento dei termini delle deleghe (altri 24 mesi) su ammortizzatori

sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e su occupazione

femminile.

Altre novità .

Tra le novità  introdotte dal provvedimento si ricordano:

· misure contro il lavoro sommerso e nero (nuova sanzione da 1.500 a 12 mila, più 150

euro per ogni giorno di lavoro nero, per i datori di lavoro che non trasmettono la

comunicazione preventiva di assunzione);

· riformulazione del regime delle sanzioni sull’orario di lavoro;

· trasformazione in reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dai

committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla

gestione separata Inps.

Il Dipartimento politiche sociali

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