16 Febbraio 2011
L’introduzione nel nostro ordinamento di un regime fiscale agevolato sui premi di risultato
correlati ad incrementi di produttività conseguiti a livello aziendale era stata a suo tempo
sollecitata proprio dalle parti sociali per incentivare la crescita della produttività , tramite il
necessario e decisivo sostegno della contrattazione di secondo livello. Le proroghe
successive e l’estensione della platea dei beneficiari e dei tetti hanno svolto anche una
funzione promozionale dell’accordo di riforma degli assetti della contrattazione di cui uno dei
punti maggiormente qualificanti è proprio lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.
L’ultima di queste proroghe prevista dall’ 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 (legge di
stabilità per il 2011), in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto legge n° 78 del
2010, estende fino al 31/12/2011 del regime fiscale agevolato sui premi di risultato corrisposti
a fronte di incrementi di produttività , originariamente introdotto dal decreto legge n° 185 del
2008, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato
titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro
Nel disporre tale proroga, tuttavia, la legge di stabilità non aveva riconfermato, in esplicito, il
condizionamento dei benefici fiscali ai soli premi di produttività erogati tramite la
contrattazione collettiva di secondo livello.
I chiarimenti varati ieri Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro confermano
l’assoggettabilità all’imposta sostitutiva del 10% delle sole somme erogate tramite la
contrattazione collettiva, lasciando al datore di lavoro di valutare su quali premi possa essere
effettivamente applicato il beneficio, in ragione della loro finalizzazione ad incrementi di
produttività o competitività di impresa.
La circolare congiunta n° 3/e del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle entrate e il Ministero del
lavoro, che alleghiamo, specifica che le condizioni di applicabilità dell’imposta sostitutiva del
10% sui premi di risultato sono le medesime già previste dal decreto legge 78/2010, ovvero
che l’imposta sostitutiva dell’imposta personale sul reddito del 10% è applicabile solo sulle
somme erogate a fronte di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche
preesistenti alla entrata in vigore della legge, purché in corso di efficacia.
Il Dipartimento Politiche Sociali