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Chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato

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Documenti - Chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato

16 Febbraio 2011

L’introduzione nel nostro ordinamento di un regime fiscale agevolato sui premi di risultato

correlati ad incrementi di produttività  conseguiti a livello aziendale era stata a suo tempo

sollecitata proprio dalle parti sociali per incentivare la crescita della produttività , tramite il

necessario e decisivo sostegno della contrattazione di secondo livello. Le proroghe

successive e l’estensione della platea dei beneficiari e dei tetti hanno svolto anche una

funzione promozionale dell’accordo di riforma degli assetti della contrattazione di cui uno dei

punti maggiormente qualificanti è proprio lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.

L’ultima di queste proroghe prevista dall’ 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 (legge di

stabilità  per il 2011), in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto legge n° 78 del

2010, estende fino al 31/12/2011 del regime fiscale agevolato sui premi di risultato corrisposti

a fronte di incrementi di produttività , originariamente introdotto dal decreto legge n° 185 del

2008, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato

titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro

Nel disporre tale proroga, tuttavia, la legge di stabilità  non aveva riconfermato, in esplicito, il

condizionamento dei benefici fiscali ai soli premi di produttività  erogati tramite la

contrattazione collettiva di secondo livello.

I chiarimenti varati ieri Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro confermano

l’assoggettabilità  all’imposta sostitutiva del 10% delle sole somme erogate tramite la

contrattazione collettiva, lasciando al datore di lavoro di valutare su quali premi possa essere

effettivamente applicato il beneficio, in ragione della loro finalizzazione ad incrementi di

produttività  o competitività  di impresa.

La circolare congiunta n° 3/e del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle entrate e il Ministero del

lavoro, che alleghiamo, specifica che le condizioni di applicabilità  dell’imposta sostitutiva del

10% sui premi di risultato sono le medesime già  previste dal decreto legge 78/2010, ovvero

che l’imposta sostitutiva dell’imposta personale sul reddito del 10% è applicabile solo sulle

somme erogate a fronte di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche

preesistenti alla entrata in vigore della legge, purché in corso di efficacia.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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