11 Luglio 2011
Con la circolare 94 del 8 luglio 2011, l’INPS ha fornito nuove disposizioni per il personale di di vettori aerei percettore di sostegno al reddito (CIGS e mobilità ).
E’ stato ribatito l’obbligo della comunicazione preventiva di una nuova attività lavorativa renumerata che, in caso di omissione, porta alla perdita del dirittto del trattamento economico dall’inizio della sua concessione.
Il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si tarsferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità .
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la comunicazione preventiva deve essere presentata:
La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo.
La comunicazione inoltrata secondo le modalità di cui al predetto messaggio è, valida a soddisfare l’obbligo della comunicazione preventiva ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, per la prestazione di CIGS e per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.
Per il personale navigante è stata stabilita una nuova procedura relativa al rinnovo delle licenze.
Gli assistenti di volo non hanno più l’obbligo di presentare l’autocertificazione ogni tre mesi presso le sedi competenti dell’INPS.
I Piloti entro 30 giorni successivi dal rinnovo delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, devono presentare un’autocertificazione nella quale dichiari i periodi di attività sia remunerata che non renumerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle proprie abilitazioni. A tale scopo occorre utilizzare il modello “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85” reperibile sul sito www.inps.it.