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Informazioni sulla procedura mobilità alitalia
14 Ottobre 2013
Con il Messaggio N. 016771 del 16/10/2012 l’Inps ha fornito alcune
indicazioni sulle domande per l’ Indennità di mobilità ordinaria
per i lavoratori del Gruppo Alitalia spa in A.S..
In particolare è stato specificato che:
I lavoratori in CIGS che, al momento della data di licenziamento (13
ottobre 2012), hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato anche parziale con una società diversa da quella
di appartenenza, possono presentare la domanda di indennità di
mobilità , con le suddette modalità , entro 68 giorni dalla data del
licenziamento da una delle società del gruppo Alitalia in A.S.,
dichiarando nella stessa (nel campo note) di avere in corso il
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale.
Interazione tra indennità di mobilità e malattia
a) Personale di terra
a.1) Lavoratori con qualifica di impiegato
Per i lavoratori con qualifica di impiegato dipendenti da azienda
inquadrata nell’ambito del settore industria non è prevista la
tutela previdenziale dell’indennità di malattia a carico
dell’Istituto.
Pertanto, i suddetti lavoratori che al momento del licenziamento
ovvero entro gli otto giorni da quest’ultimo risultino in stato di
malattia, così come rilevabile dagli archivi di gestione dei
certificati medici, hanno facoltà di presentare la domanda di
indennità di mobilità ordinaria entro 60 giorni dal termine del
periodo di malattia.
Al momento della ricezione della predetta domanda di indennità di
mobilità ordinaria, in via preliminare, si dovrà inviare al Centro
medico legale della Struttura territorialmente competente la
segnalazione per l’accertamento della residua capacità lavorativa.
a.2) Lavoratori con qualifica di operaio
Il personale di terra con la qualifica di operaio, invece, è
assoggettato alla normativa previdenziale vigente in tema di
indennità di malattia e quindi ha diritto nei casi previsti
all’erogazione della relativa indennità .
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 223
del 1991, l’indennità di mobilità sostituisce l’indennità di
malattia.
Per quanto riguarda le interazioni tra l’indennità di malattia e
l’indennità di mobilità ordinaria, relativamente sia alla
presentazione della domanda che alla compatibilità tra le due
prestazioni, si delineano le seguenti situazioni:
a) il lavoratore con qualifica di operaio che al momento del
licenziamento si trova in stato di malattia e in godimento della
relativa indennità ha facoltà di presentare la domanda di
indennità di mobilità entro i 60 giorni dal termine del periodo di
malattia.
b) il lavoratore con qualifica di operaio per il quale l’evento
malattia interviene entro gli otto giorni dal licenziamento ha
facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro i
60 giorni dal termine del periodo di malattia.
Per le situazioni di cui ai punti precedenti, si rammenta che al
momento della ricezione della domanda di indennità di mobilità
ordinaria, in via preliminare, si dovrà inviare al Centro medico
legale della Struttura territoriale competente la segnalazione per
l’accertamento della residua capacità lavorativa.
b) Personale navigante
I lavoratori del personale navigante sono i piloti e gli assistenti
di volo.
L’evento malattia del personale navigante è certificato, in
genere, dal Servizio di Assistenza Sanitaria Naviganti (S.A.S.N.) e,
se superiore ai 20 giorni, l’Istituto di Medicina Legale deve
pronunciarsi circa l’idoneità al volo. Si precisa che detta
certificazione non è presente negli archivi dell’Istituto.
Il personale navigante, che al momento del licenziamento ovvero entro
gli otto giorni da quest’ultimo si trova in malattia, ha facoltà
di presentare la domanda di indennità di mobilità entro i 60 giorni
dal termine della stessa, specificando il periodo di malattia al
momento della presentazione della domanda ed allegando alla stessa
(in formato elettronico) la relativa certificazione di malattia.
Si rammenta che al momento della ricezione della domanda di
indennità di mobilità ordinaria in via preliminare, si dovrà
inviare al Centro medico legale della Struttura territoriale
competente la segnalazione per l’accertamento della residua
capacità lavorativa.
Interazione tra indennità di mobilità e indennità per congedo di
maternità
a) Personale di terra
L’indennità di maternità , come noto, sostituisce l’indennità
di mobilità (cfr. art.24, comma 7, del Dlgs n. 151 del 2001) ma non
comporta lo slittamento del periodo di fruizione di quest’ultima,
come indicato nell’articolo 22, comma 4 del citato Decreto
legislativo.
Per quanto riguarda le interazioni tra il congedo di maternità e
l’indennità di mobilità ordinaria, relativamente sia alla
presentazione della domanda che alla compatibilità con la medesima,
si delineano le seguenti situazioni:
· la lavoratrice che si trova in congedo di maternità al momento
del licenziamento, ha facoltà di presentare la domanda di indennità
di mobilità entro 60 giorni dal termine del predetto periodo;
· la lavoratrice, per la quale il congedo di maternità interviene
entro gli otto giorni dal licenziamento ha facoltà di presentare la
domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dal termine del
predetto periodo;
b) Personale navigante
L’indennità relativa al congedo di maternità è corrisposta
dall’INAIL gestione ex IPSEMA.
Per quanto riguarda le interazioni tra il congedo di maternità e
l’indennità di mobilità ordinaria, relativamente sia alla
presentazione della domanda che alla compatibilità con la medesima,
si rimanda totalmente a quanto delineato per il personale di terra.
Si precisa che all’atto della presentazione della domanda dovrà
essere allegata idonea certificazione.