8 Ottobre 2018
La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n.15/2018 fornendo indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 44 DL.109/2018 che riguarda principalmente gli interventi urgenti per Genova.
La circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
Il Dlgs 148/15 (attuativo del Jobs Act) non prevedeva più, tra le causali per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, la cessazione di attività , ma aveva previsto una fase transitoria per gli anni 2016, 2017, 2018 durante la quale era stata data la possibilità di ottenere rispettivamente 12, 9, e 6 mesi di CIGS in caso di concrete possibilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente, previo accordo stipulato in sede governativa. Tale transizione era stata finanziata con 50 milioni di euro annui e il suo utilizzo è stato limitato.
Con la nuova norma il trattamento di CIGS potrà essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 in deroga agli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015.
In sintesi, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento di CIGS per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività ‘ produttiva in tre ipotesi:
Accanto all’ipotesi di cessione dell’attività a un nuovo acquirente, prevista già nella vecchia norma, ad una azienda che cessi l’attività potrà comunque essere concessa la CIGS per 12 mesi in presenza di interventi di reindustrializzazione oppure in presenza di percorsi di politica attiva del lavoro.
Trattandosi di una norma “a capienza”, dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria e, in caso di raggiungimento del limite di spesa, non potranno essere stipulati altri accordi.
Il Dipartimento Politiche Sociali