5 Gennaio 2011
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22.12.2010 ha approvato il decreto legge milleproroghe per l’anno 2011, così denominato in quanto prevede la proroga di alcune disposizioni legislative, la cui efficacia altrimenti scadrebbe alla fine dell’anno corrente.
In materia di lavoro, il provvedimento in questione ,che previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sara’ in vigore dall’1° gennaio p.v., stabilisce tra l’altro quanto segue:
1. Possibilità anche per l’anno 2011 che in via sperimentale le prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
2 . Nel 2011 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga, indennità disoccupazione ordinaria, mobilità e disoccupazione speciale edile), compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009).