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Decreto attuativo del dlgs 67/2011 riguardante “le pensioni per gli addetti a lavori particolarmente usuranti”

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Documenti - Decreto attuativo del dlgs 67/2011 riguardante “le pensioni per gli addetti a lavori particolarmente usuranti”

23 Maggio 2011

LE PENSIONI PER GLI ADDETTI A LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI
– Dlgs 67/2011 –
Per la prima volta è stata adottata nel nostro ordinamento legislativo una disciplina che regolamenta i
benefici pensionistici concessi ai lavoratori che hanno svolto attività  di lavoro particolarmente faticose
e usuranti. Il tanto atteso decreto legislativo 67/2011 è stato approvato lo scorso 13 aprile e costituisce
il precipitato di un dibattito durato trent’anni, tra discussioni, passi avanti e ripensamenti di rito.
Avrà  una fase transitoria che terminerà  alla fine del 2017 e sono previsti criteri di priorità  nel caso in
cui gli stanziamenti previsti (312 milioni di euro per il 2011; 350 mln per il 2012 e 383 milioni dal
2013) non siano sufficienti.
Tra coloro che possono usufruire dei benefici stabiliti dalla legge, sono previsti:
· i lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività  particolarmente faticose, che
maturano i requisiti al pensionamento dal 1 gennaio 2008
· i lavoratori dipendenti notturni che possano far valere una permanenza minima nel “periodo
notturno” cosi come definito dallo stesso decreto 67/2011
· i lavoratori delle imprese il cui elenco è allegato al decreto
· conducenti di veicoli, con capienza almeno di 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo.
Per maggior chiarezza vi informiamo che la definizione di lavoratore notturno prevista dal decreto in
oggetto si discosta da quella del d.lgs. 66/2003 (che prevede: “almeno 7 ore comprese tra le h. 24 e le
h. 5 del mattino”) per cui, ai soli fini previdenziali, per lavoratori notturni si devono intendere coloro
che svolgono attività  lavorativa per:
· per almeno 3 ore, da mezzanotte alle cinque del mattino, per l’intero arco dell’anno lavorativo;
· per almeno 6 ore, sempre da mezzanotte alle cinque, per un numero di giorni lavorativi annui
non inferiore a 78, per chi ha maturato i requisiti nel periodo compreso fra il 1 luglio 2008 e il
30 giugno 2009; per un periodo non inferiore a 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti
dal 1 luglio 2009.
Per i lavoratori – il cui orario di lavoro è inserito in un sistema “a turni” – che rientrano nei limiti di cui
sopra, l’anticipo del pensionamento non può superare:
· Un anno per coloro che svolgono attività  di lavoro nel periodo notturno per un numero di giorni tra 64
e 71 notti
· Due anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni tra i 72 e 77.
Per presentare la domanda di pensionamento anticipato è necessario richiedere la documentazione alla
propria azienda che testimoni presenza e durata del lavoro notturno espletato.
Chi riconosce di avere i requisiti, per accedere ai benefici previsti dal decreto, deve aver compiuto:
· 57 anni di età  e avere almeno 35 anni di contribuzione (se ha maturato i requisiti dal 1/1/2008 –
30/6/2009;
· 57 anni e 36 anni di contribuzione o 58 anni e 35 di contribuzione (dal 1/7/2009 al
31/12/2009);
· 57 anni e 37 anni di contribuzione o 58 anni di età  e 36 di contribuzione (requisiti raggiunti nel
2010);
· 57 anni e 37 di contribuzione oppure 58 anni e 36 di c. (2011-2012);
· 58 anni di età  e 36 di contribuzione oppure 59 età  e 35 contribuzione (dal 2013).
Bisogna tenere presente che dal 2015 si applicherà  l’aumento legato all’aspettativa di vita.
Inoltre il lavoratore – che matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31/12/2017 – deve aver
svolto il lavoro notturno per almeno 7 anni negli ultimi dieci di lavoro, compreso l’anno di
maturazione dei requisiti. Per pensioni che decorrono dal 2018 lo svolgimento dell’attività  considerata
usurante deve riguardare almeno la metà  della vita lavorativa complessiva.
A tal riguardo vi informiamo che CGIL CISL e UIL avevano già  esternato, con lettera al ministro
Sacconi, il proprio dissenso chiedendo “l’eliminazione di ogni eventuale vincolo che leghi il diritto al
beneficio alla condizione dello svolgimento dell’attività  usurante nell’anno precedente la decorrenza
della pensione” : Ciò in quanto tale condizione avrebbe escluso tutti quei lavoratori che, pur avendo
prestato molti anni di lavoro in attività  usuranti, nell’ultimo periodo vengono spostati ad altre mansioni
o attività .
I periodi coperti da contribuzione figurativa non sono considerati ai fini del calcolo, ciò esclude di
fatto tutti i lavoratori attualmente coperti da ammortizzatori sociali.
Tenuto conto che la grave crisi economica ha influito in maniera determinante sulla situazione
lavorativa dei soggetti possibili beneficiari del diritto al riconoscimento dei lavori usuranti, le
Confederazioni hanno rinnovato, in previsione dell’entrata in vigore del decreto legislativo sulle
misure procedurali, la richiesta che tali periodi coperti da contribuzione figurativa siano considerati
neutri.
Sono fatte salve le norme di miglior favore per il pensionamento anticipato:
· FONDO VOLO: Piloti e assistenti di volo: i requisiti di vecchiaia e anzianità  sono anticipati
rispetto alle regole generali.
· Iscritti al FONDO SPECIALE FF.SS.: con agevolazioni rispetto ai requisiti anagrafici,
contributivi e aumenti di servizio.
· TPL Personale viaggiante: pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni.
· MARITTIMI: pensione di vecchiaia anticipata a 55 anni di età  e 1040 contributi.
I benefici previsti dal decreto 67/2011 non sono cumulabili o integrabili con altre agevolazioni e
spettano con effetto dalla prima decorrenza utile dall’entrata in vigore del decreto, non sono quindi
previsti arretrati.
Ai lavoratori che usufruiscono dei benefici “per lavori usuranti”, maturati dopo il 31/12/2010, si
applicano le finestre pensionistiche. Quindi la decorrenza del trattamento pensionistico sarà  differito di
12 mesi ( o 18 mesi in caso di contribuzione mista autonoma e dipendente).
La domanda per il beneficio dovrà  essere presentata all’Ente di Previdenza:
· entro il 30/9/2011 se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2011
· entro il 1° marzo dell’anno di maturazione se i requisiti sono maturati a partire dal 1/1/2012
Per quanto riguarda la documentazione da presentare vi ricordiamo che il decreto attuativo di prossima
uscita chiarirà  modalità  e procedure.
Vi terremo tempestivamente informati su quanto predisporrà  il decreto attuativo, nel frattempo sono a
vostra disposizione, oltre alle nostre strutture, le INAS-CISL territoriali.
Roma, 23 maggio 2011

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