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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Si avvia alla conclusione l’iter legislativo

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Documenti - IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Si avvia alla conclusione l’iter legislativo

24 Maggio 2011

La Legge n. 183/2010 (collegato lavoro) ha delegato il Governo a riformare l’intera disciplina del contratto di apprendistato. Il Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso ha approvato un primo schema di decreto legislativo.

La delega al Governo prevede il raggiungimento di un accordo tra le Parti Sociali e le Regioni e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Solo dopo tale iter il testo sarà  approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Con lo scopo di riordinare l’intera materia, il nuovo impianto legislativo si concretizzerà  in un Testo Unico che, sostituendo e abrogando le leggi precedenti, diventerà  la normativa di riferimento.

Vi riportiamo una scheda sintetica di lettura dello schema di decreto legislativo.

Sono previste tre forme di apprendistato:

  • per l’acquisizione di una qualifica professionale;
  • professionalizzante;
  • di alta formazione e ricerca.

Il contratto di apprendistato, a cui si riconosce la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che in assenza di recesso delle parti si stabilizza automaticamente, sarà  caratterizzato da una disciplina generale comune affidata alla contrattazione collettiva nel rispetto di alcuni principi fondamentali quali:

· Forma scritta del contratto e del piano formativo individuale;

· Il divieto di retribuzione a cottimo;

· La possibilità  di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di riconoscere una retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità  di servizio;

· La presenza di un tutor;

· La registrazione della formazione nel libretto formativo;

· Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali.

A tutto questo, si aggiunga la possibilità  di interessare nei percorsi formativi i Fondi Interprofessionali, così come proposto e sostenuto dalla Cisl.

Entrando poi nell’analisi delle singole forme, l’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica professionale potrà  essere destinato ai soggetti di quindici anni di età , anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, con una durata massima che non potrà  superare i tre anni.

In tal caso la disciplina dei profili formativi è riservata alle Regioni. In caso di mancata regolamentazione, provvederà  il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Istruzione con apposito Decreto sentite le parti sociali.

L’apprendistato professionalizzante, previsto per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età  e ai lavoratori in mobilità , sarà  regolamentato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Questi stabiliranno la durata, comunque non superiore a 6 anni, e il sistema di fruizione della formazione. Per quanto riguarda la formazione trasversale, finanziata dalle Regioni, sono previste un totale di 40 ore per il primo anno e di 24 per il secondo.

In merito all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la nuova disciplina continua a riconoscere alle Regioni la competenza a regolamentare i profili formativi. Inoltre potrà  essere utile ai fini dell’assolvimento del praticantato presso studi professionali.

Entro 12 mesi il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Istruzione dovranno, in intesa con le Regioni, individuare gli standard formativi e gli standard di certificazione.

Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, i relativi standard professionali di riferimento saranno definiti nei ccnl di categoria.

Presso il Ministero del Lavoro si costituirà  il Repertorio delle professioni, costituito da un organismo tecnico composto dal Ministero dell’Istruzione, dalle parti sociali e dai rappresentanti della Conferenza Stato Regioni. Tale organismo avrà  lo scopo di armonizzare le qualifiche professionali acquisite attraverso le diverse tipologie di apprendistato.

La distribuzione degli incentivi, previsti in egual misura rispetto alla normativa vigente, dovrà  essere verificata dagli enti bilaterali o dai soggetti accreditati a livello regionale in merito alla formazione svolta. In caso di mancata erogazione della formazione prevista il datore di lavoro sarà  tenuto a versare la quota dei contributi agevolati aumentati del 100%.

LA POSIZIONE DELLA CISL

Le valutazioni sostenute dalla Confederazione, ad eccezione delle perplessità  legate all’entità  delle risorse, sono positive per quanto riguarda il nuovo impianto legislativo, ritenuto utile per la semplificazione e valorizzazione della contrattazione collettiva; per rendere più agevoli le assunzioni degli apprendisti; per rivalutare l’aspetto formativo di questa tipologia contrattuale e per coinvolgere i Fondi Interprofessionali nei percorsi formativi.

Ciononostante la CISL ha sottolineato come sia da considerare fortemente critico la mancanza di riferimenti al lavoro notturno, al monte ore minimo di formazione, alla durata minima del contratto, alla dispersione scolastica e ai problemi legati alla minore età .

Il nostro sindacato ha pertanto fatto richiesta di reinserire la durata minima, di ridurre da 6 a 4 anni la durata massima, e di aumentare il monte ore previsto per la formazione trasversale dell’apprendistato professionalizzante.

A nostro avviso, l’apprendistato, attualmente poco utilizzato, dovrebbe diventare il contratto privilegiato per l’ingresso al lavoro rendendo meno appetibili gli altri strumenti quali quelli dei tirocini, degli stages e co.co.pro. fino ad ora privilegiati.

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