Giovedì 28 Marzo 2024 - 15:41

Il milleprororoghe recepisce parzialmente le richieste sindacali di modifica della riforma delle pensioni Monti-Fornero

Documenti

Documenti / Il milleprororoghe recepisce parzialmente le richieste sindacali di modifica della riforma delle pensioni Monti-Fornero
Documenti - Il milleprororoghe recepisce parzialmente le richieste sindacali di modifica della riforma delle pensioni Monti-Fornero

31 Gennaio 2012

Il 26 gennaio è stato approvato con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati il cosiddetto decreto Milleproroghe, ora in discussione al Senato, nel cui testo sono riportate anche delle modifiche su alcuni punti specifici della riforma delle pensioni targata Monti-Fornero. Le sollecitazioni delle Confederazioni non sono state accolte completamente come si evince dalla lettera allegata, indirizzata alle competenti Commissioni di Palazzo Madama oltre che ai Gruppi Parlamentari del Senato.

Per quanto riguarda le norme di carattere previdenziale sono state introdotte le seguenti modifiche:

I lavoratori che alla data dal 4/12/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà  di settore (ferrovie, banche, poste, monopoli di stato ecc..) o vi rientrano per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, per cui valgono i vecchi requisiti di accesso alla pensione (40 anni di contributi, quote più finestre), resteranno a carico dei detti fondi fino almeno all’età  di 60 anni e non 59 come previsto in origine.

La penalizzazione sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dell’1% per i primi due anni e del 2% per quelli successivi) prevista per chi accede alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età  non si applica se l’anzianità  contributiva prevista per il raggiungimento del requisito (oltre 41 anni donne, oltre 42 anni uomini) sarà  maturata entro il 31/12/2017, a patto che la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità , servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione ordinaria.

I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 sia per effetto di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile) sia per quello di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potranno accedere al pensionamento secondo la normativa previgente (40 anni di contributi, quote, più finestre) sempreché rientrino nell’ambito delle risorse economiche stanziate dalla legge.

In ogni caso devono ricorrere le seguenti condizioni:

– la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o equipollenti) che saranno indicati nel medesimo decreto ministeriale;

– il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 4/12/2011.

Gli oneri derivanti dalle prime due disposizioni saranno coperti dall’aumento di base dell’accisa sui tabacchi lavorati, mentre, per quanto riguarda le deroghe alla applicazione delle disposizioni delle norme introdotte dalla recente riforma delle pensioni, si prevede una clausola di salvaguardia per la quale se, in seguito all’inclusione dei nuovi beneficiari, si determinasse il raggiungimento del limite delle risorse stanziate dalla legge n. 214/2011, le ulteriori domande relative ai nuovi beneficiari potrebbero essere prese in considerazione solo a condizione che, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia, venga stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, considerati prioritariamente i contributi per disoccupazione, ed escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo di cui all’art. 25 c. 4 legge 845/1978.

Vi terremo informati sul prosieguo dell’iter Parlamentare, con l’auspicio che vengano accolti anche altre proposte di modifica alla riforma.

Il Dipartimento Politiche Sociali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it