16 Giugno 2010
Il decreto legge di correzione della finanza pubblica in fasi di approvazione in Parlamento contiene delle importanti novità in materia previdenziale. Di seguito riportiamo un sunto delle principali proposte che, se il Decreto sarà convertito, verranno introdotte in via definitiva.
Iniziamo da quelle che riguardano la soppressione e/o incorporazione di enti e organismi pubblici oltre a prevedere una riduzione dei contributi a favore di enti.
Soppressioni di Enti
A decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge, la soppressione e l’incorporazione di una numerosa serie di enti. In particolare spiccano:
– la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA le cui funzioni sono assorbite dall’INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
– la soppressione dell’IPOST con l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute per quanto riguarda l’ISPESL, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge in commento, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi.
Le economie derivante dalla razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge 247/2007 art. 1 c. 8.
Vengono inoltre soppressi:
– l’Istituto Affari sociali le cui funzioni sono trasferite all’ISFOL;
– l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici le cui funzioni sono trasferite all’ENPALS dove viene istituito un Fondo dedicato;
– l’Istituto studi ed analisi economica (Isae) le cui funzioni sono assegnate al Ministero dell’economia e finanze.
Infine, sono soppressi anche l’Ente italiano Montagna, l’Insean e una serie di enti (anche se in misura ridotta rispetto ad una precedente bozza) e le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze ad eccezione di quelle presente nei capoluoghi di regione e nelle provincie a speciale autonomia le quali subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse.
Riduzione degli organismi
Altri interventi toccano la “governance” (gli organi di governo) degli enti di previdenza e assistenza. Viene infatti modificato l’art. 3 del d.lgs. 479/1994 ed eliminato il consiglio di amministrazione.
Gli organi degli enti saranno quindi: il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale. Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di amministrazione mentre non vengono attribuite nuove competenze al consiglio di indirizzo e vigilanza salvo il fatto che viene acquisita l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza in sede di nomina del presidente. Infatti, la deliberazione di nomina del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, contestualmente alla richiesta di parere, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’ente che deve intervenire entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo si procede in ogni caso alla nomina del presidente.
Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%.
Analogamente, viene ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza. Dal 1 luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati sono possono superare 30 € a seduta.
Sempre dal 1 luglio 2010 l’attività istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e assistenza e la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non da luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza.
Le descritte disposizioni si applicano anche all’organizzazione e al funzionamento dell’ENPALS.
Interventi in materia previdenziale
Il provvedimento, mediaticamente, viene presentato come un piccolo sforzo a coloro che stanno per andare in pensione allungando la finestra d’uscita. In realtà c’è una rimodulazione delle cosiddette finestre d’uscita che si riducono drasticamente. Vien introdotto il concetto di finestra “mobile”, tarato sui requisiti di ogni singola persona, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al pensionamento anticipato e alla pensione in totalizzazione; sono previste comunque alcune deroghe.
Se si può apprezzare la nuova modulazione delle finestre che consente di superare le rigidità del precedete meccanismo e l’iniquità che poteva verificarsi a seconda dell’effettiva maturazione dei requisiti, decisamente meno equa appare la scelta di disciplinare in modo identico situazioni diverse determinando, di fatto, un aumento dell’età pensionabile da un minimo di 12 mesi per i lavoratori dipendenti ad un massimo di 18 mesi per quelli autonomi. Vediamo come funzionerà evidenziando le criticità di interpretazione.
Pensione di vecchiaia
I soggetti che dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne del settore privato e all’età più elevata per le lavoratrici del pubblico impiego stabilita dall’art. 22 ter D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 (61 anni nel 2010-2011, 62 anni nel 2012-2013, 63 anni nel 2014-2015, 64 anni nel 2016-2017, 65 2018) avranno diritto alla prestazione:
– dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
– dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata (art.1 c. 26 legge 335/1995).
La locuzione “soggetti che dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia’¦” (differente da quella utilizzata nel successivo comma 2 per il pensionamento anticipato) appare di difficile interpretazione poiché non è chiaro se la nuova finestra mobile si applicherà solo a coloro che maturano i requisiti alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 2011 (come è ovviamente auspicabile) oppure se il riferimento all’accesso al pensionamento finisca per coinvolgere nelle nuove norme coloro che, maturando i requisiti alla pensione di vecchiaia dopo il 30/6/2010, secondo le regole in materia di decorrenza introdotte dalla legge 247/2007 avrebbero materialmente potuto godere del trattamento pensionistico solo dal 2011.
E’ prevista una deroga per il personale del comparto scuola per il quale la norma precisa che si continua ad applicare l’art. 59 comma 9 legge 449/1997 secondo il quale “ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico ‘¦ la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno ‘¦”. Dal momento che l’articolo 1 del decreto legge in commento non interviene sui requisiti del diritto a pensione ma “solo” sulle finestre riteniamo che la nuova finestra “mobile” non si applichi al personale della scuola in virtù di tale precisazione.
Pensione di anzianità
Per i soggetti che maturano, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i requisiti alla pensione previsti dall’art. 1 comma 6 della legge 243/2004 e successive modificazioni con età inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia, la prestazione è erogata:
– dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
– dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata Inps di cui all’art.1 c. 26 legge 335/1995.
Queste finestre valgono, quindi, per tutti i casi di pensionamento anticipato rispetto all’età pensionabile, pertanto, sia nel caso del raggiungimento delle cosiddette “quote” sia nel caso del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. Come è noto, il rendimento pensionistico si blocca con 40 anni di contributi e quindi non è chiaro come verrà gestito, soprattutto per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di contribuzione aggiuntivo conseguenza dell’ampliamento della finestra a 12 mesi (o 18 mesi in caso di contribuzione mista dipendente e autonoma).
Il fatto che la norma non faccia riferimento al comma 9 dell’art. 1 della legge 243/2004, che prevede in via sperimentale fino al 2015 la possibilità per le lavoratrici che optano per il sistema contributivo di accedere al pensionamento con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti e 58 anni di età se autonome, fa ritenere che le nuove finestre non si applichino a tale fattispecie.
Per il personale del comparto scuola si continua ad applicare il citato art. 59 comma 9 legge 449/1997.
Pensione in totalizzazione
Viene modificato l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 42/2006 in materia di pensione in totalizzazione. Alle pensioni in totalizzazione si applicherà esclusivamente la finestra prevista in caso di liquidazione delle prestazioni da parte delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si ricorda che i requisiti per la pensione in totalizzazione sono: 65 anni di età sia per gli uomini sia per le donne e 20 di contributi oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età . La norma avrà efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. In base alle nuove disposizioni la prestazione verrà erogata trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, resta da vedere se, per chi raggiunge i requisiti alla pensione in totalizzazione nel corso del 2010 si applicheranno le finestre previste per i lavoratori autonomi dalla normativa previgente.
La norma precisa, inoltre, che la pensione ai superstiti decorrerà dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa e la pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Deroghe alla nuova disciplina
Lavoratori in preavviso e altri
La norma prevede alcune deroghe alla nuova disciplina. Continua, infatti, ad applicarsi il regime delle finestre in vigore secondo la normativa precedente (combinato disposto leggi 243/2004 e 247/2007) nei confronti di:
– lavoratori dipendenti che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e maturano entro la data di cessazione del rapporto di lavoro i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa;
– lavoratori per i quali, con il raggiungimento del limite di età , decade il titolo abilitante all’attività lavorativa.
In questi casi, riteniamo che la norma si debba interpretare nel senso che anche nel caso in cui i requisiti pensionistici siano maturati dopo il 31/12/2010, varranno le regole previgenti in materia di decorrenze. In particolare, per quanto riguarda il caso del preavviso al 30 giugno 2010 riteniamo che si tratti di termini di preavviso molto lunghi. Inoltre, sarà necessario verificare se il termine cui fare riferimento sia esclusivamente quello previsto dalla contrattazione collettiva oppure se possa essere considerato valido anche il preavviso definito in base all’accordo tra le parti.
10.000 lavoratori in mobilità e beneficiari di fondi di solidarietà
Le previgenti disposizioni si applicano, nel limite del numero di 10.000 lavoratori, anche se i requisiti al pensionamento siano maturati a decorrere dal 1/1/2011 a:
– lavoratori collocati in mobilità ex art. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ;
– lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 ss. per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;
– lavoratori che, all’entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell’art. 2 c. 28 legge 662/1996.
L’INPS procederà al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di tali categorie che intendono avvalersi, dal 1/1/2011, delle decorrenze previste dalla normativa previgente. Se dal monitoraggio risulterà raggiunto il numero di 10.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per godere di tale beneficio.
Tfr pro-rata per i Dipendenti pubblici
Per la nostra Federazione questo provvedimento riguarderà parte dei lavoratori dell’Anas. Per i più anziani, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011 per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non è già regolato dall’art. 2120 c.c., il calcolo di tali trattamenti verrà effettuato secondo le regole del citato art. 2120 c.c. con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sulla retribuzione globale. Questo di fatto cambia i meccanismi di calcolo dell’ex indennità di buonuscita.
Detassazione premi di produttività
Per il 2011 viene confermata l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e locali sui premi erogati tramite la contrattazione collettiva aziendale o territoriale correlati a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione ed efficienza organizzativa riferiti ai all’andamento economico o agli utili d’impresa. Questo provvedimento riguarda i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro e si applica entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi. Sulle medesime somme viene previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori (c.d.: “decontribuzione”). Da segnalare che precedentemente il limite di reddito era fissato in 30.000 euro. Entro il 31/12/2010 il Governo, sentite le Parti sociali, provvederà a determinare l’ammontare del sostegno fiscale e contributivo.