Giovedì 28 Marzo 2024 - 09:54

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 39 DEL 19 NOVEMBRE 2010

Documenti

Documenti / CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 39 DEL 19 NOVEMBRE 2010
Documenti - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 39 DEL 19 NOVEMBRE 2010

24 Novembre 2010

Vi inviamo il testo della circolare del Ministero del Lavoron. 39 del 19 novembre 2010, che fornisce chiarimenti operativi sulle misure per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito, recentemente introdotti dalla normativa anticrisi degli ultimi due anni ed in procinto di essere prorogati per tutto il 2011 con l’approvazione della legge di stabilità . Si tratta soprattutto di un riepilogo delle diverse incentivazioni, molte delle quali, ma non tutte, già  regolamentate nel dettaglio da decreti interministeriali e circolari, citati nel testo della circolare in esame. In alcuni casi si tratta però di incentivi non ancora operativi per mancanza delle relative istruzioni Inps (come, ad esempio, l’incentivo all’assunzione di percettori di indennità  di disoccupazione).

Nella circolare vengono affrontati:

  • Incentivi alle assunzioni:

Incentivi alla assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga

Incentivi alla assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari (incentivi alla assunzione di percettori di indennità  di disoccupazione, riduzione contributiva per l’assunzione di percettori di indennità  di disoccupazione con almeno 50 anni, riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  o

percettori di indennità  di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità  contributiva)

  • Incentivi alla auto imprenditorialità ;

Incentivo alla autoimprenditorialità  per lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga o sospesi

Incentivo alla autoimprenditorialità  per destinatari di CIG, CIGS o contratto di solidarietà 

  • Riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa per percettori di trattamenti di

sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità  contributiva

  • Immediata disponibilità  al lavoro ed offerta congrua.

Non vengono regolamentate, in questa circolare, le incentivazioni, previste dalla finanziaria 2010, a favore delle agenzie del lavoro che ricollocano lavoratori privi di occupazione che, dopo quasi un anno, sono dunque del tutto operative.

Non entriamo nel dettaglio della lunga circolare, limitandoci ad alcune osservazioni, che abbiamo comunque presentato al Ministero del Lavoro.

In attesa del riordino della regolamentazione degli incentivi, cui fa riferimento la delega contenuta nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (il c.d. “collegato lavoro”) appena approvata dal Parlamento, riteniamo utile la circolare di riepilogo. In particolare è apprezzabile l’accoglimento della nostra richiesta, più volte fatta presente, di distinguere tra soggetti sospesi, ed in quanto tali obbligati ad accettare offerte di politiche attive ma non di nuovo lavoro, e soggetti disoccupati, obbligati ad accettare le une e le altre. E’ altresì positivo che siano incentivate anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

E’ invece singolare, ma non imputabile alla circolare in quanto si tratta di una previsione legislativa, che l’incentivo di cui al co.151 della finanziaria 2010 (assunzione di percettori di indennità  di disoccupazione) spetti solo per le assunzioni a tempo pieno, quando pressoché tutti gli altri incentivi presenti nella legislazione non contengono tale vincolo

E’ condivisibile l’attenzione posta dalla circolare, nonchè dalla normativa anticrisi degli ultimi due anni, agli obblighi dei lavoratori, degli intermediari e dei datori di lavoro relativamente alla dichiarazione di disponibilità  e alla relativa accettazione di offerte di formazione e di lavoro. Si tratta di una dichiarazione di disponibilità  con finalità  diverse da quella introdotta dal d.lgs.181/2000 e regolamentata dalle normative regionali. Mentre in quel caso la finalità  è l’acquisizione dello stato di disoccupazione, nel caso della dichiarazione di disponibilità  di cui all’art.19, co. 10 della legge n.2/2009 il fine è quello di avviare i percettori di trattamenti di sostegno al reddito a percorsi di politiche attive.

Tuttavia non possiamo fare a meno di riflettere sull’esigenza che la dichiarazione di disponibilità  diventi un vero e proprio patto di servizio con obblighi reciproci del lavoratore, da una parte, e dei servizi competenti, pubblici e privati, dall’altra. A tal fine non è sufficiente insistere sugli obblighi dei lavoratori, pur trattandosi di una questione importante in tema di politiche di attivazione. Oltre a ciò serve un investimento di Stato e Regioni in risorse umane e strumentali che completi la riforma dei servizi per l’impiego avviata dieci anni fa e che metta in grado i centri pubblici per l’impiego di collaborare effettivamente con le agenzie del lavoro, dando vita in tutte le Regioni ad un sistema misto di offerta di servizi al lavoro.

Quanto all’offerta di lavoro congruo, la fattispecie è già  prevista e regolamentata dall’art.5 quinquies della legge 291/2004. Sul punto la circolare si limita a riprendere quanto già  previsto dal citato articolo di legge, definendo congruo un lavoro quando, oltre ad essere conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti precedentemente svolti dal lavoratore beneficiario:

a) è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni

di provenienza;

b) il luogo di lavoro si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o in

alternativa è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si

applica il limite del 20%.

Inoltre, poiché il rifiuto di una offerta di lavoro congruo comporta la decadenza dal diritto al

trattamento di sostegno al reddito, la circolare precisa che la proposta di lavoro deve essere formale e documentabile, e quindi formulata per iscritto tramite consegna a mani, raccomandata A/R, posta elettronica certificata.

Infine, quanto all’obbligo di segnalazione all’Inps delle cause di decadenza, la circolare non spiega le modalità  con le quali dovrebbe essere assolto tale obbligo da parte dei datori di lavoro, ma va ricordato che il Decreto Interministeriale 19/5/2009, attuativo dell’art.19 della legge n.2/2009, precisa che tale obbligo venga assolto per il tramite dei servizi competenti. In tal modo non solo è possibile una verifica, ma potrebbe anche essere facilitata l’accettazione dell’offerta di lavoro.

Allegati

Scarica il Documento

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it