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Modifiche alla legge 104/92: l’Inps

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Documenti - Modifiche alla legge 104/92: l’Inps

9 Febbraio 2011

Con il messaggio n.1740 del 25.01.2011 l’Inps ha dettato le proprie procedure per la

concessione dei permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità 

sulla base delle modifiche apportate dalla legge n.183/2010 alla legge n. 104/92.

Ricordiamo che la legge n.183/2010 fa venire meno la possibilità  dei parenti e gli affini di

terzo grado di vedersi riconosciuti i tre giorni di permesso mensile, previsti dall’art.33 della

legge 104/92, fatta eccezione per i seguenti casi:

Ø i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuti i sessantacinque

anni di età ;

Ø i genitori o il coniuge della persona da assistere siano anch’essi affetti da patologie

invalidanti o deceduti o mancanti.

In merito a questa seconda eccezione l’Inps ha precisato che per “mancanti” si deve

intendere non solo l’assistenza naturale e giuridica quale il celibato o lo stato di figlio naturale

non riconosciuto, ma a tutte quelle condizioni giuridicamente assimilabili che perdurino nel

tempo e siano certificabili dall’autorità  giudiziaria o altra autorità  pubblica, come in caso di

divorzio, separazione legale o abbandono.

Lo stato di affezione da “grave patologia” deve riguardare le patologie invalidanti e

permanenti a cui si fa riferimento per la concessione del congedo per gravi motivi di cui

all’art.4, comma2, della legge n.53/2000 riportate alla lettera d) del decreto interministeriale

n.278 del 27.01.2000 e più precisamente:

1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanete riduzione o

perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,

reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,

neuromuscolare,psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette

a riacutizzazioni periodiche;

2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti

monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel

trattamento sanitario.

Vi alleghiamo gli allegati n.4 e 5 al messaggio n.1740 che riportano i fac-simile di lettere che

gli interessati dovranno inviare per dichiarare la propria relazione di parentela nei confronti

della persona disabile e, qualora si tratti di parentela di terzo grado, specificare le motivazioni

idonee al riconoscimento del diritto ai permessi, secondo quanto disposto o dalla nuova

normativa.

Qualora la motivazione sia quella della grave patologia del coniuge e/o genitore della

persona da assistere, il soggetto interessato, al fine di giustificare il diritto alla fruizione dei

benefici legati all’assistenza del parente in condizione di disabilità , dovrà  far pervenire all’Inps

in busta chiusa indirizzata al Centro medico legale territorialmente competente la

documentazione sanitaria prodotta dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o

con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o della struttura sanitaria

nel caso di ricovero o intervento chirurgico, comprovante lo stato invalidante di cui al’art.2 del

decreto interministeriale n.278 del 21.07.2000 del coniuge e/o genitore.

Altra modifica che riguarda il comma 3 dell’articolo 33 della legge n.104/92 è quella per cui il

beneficio dei tre giorni di permesso al mese non può essere riconosciuto a più di un

lavoratore per la stessa persona con handicap in situazione di gravità .

Per rispettare i termini di legge l’Inps sta provvedendo ad inviare una comunicazione agli

interessati affinché compiano la scelta per indicare l’unico beneficiario. Sarà  la persona

affetta da handicap, o per suo conto l’eventuale rappresentante (tutore, curatore,

amministratore di sostegno o genitore per minore) a scegliere la persona che lo assisterà 

sottoscrivendo apposita dichiarazione.

Nei casi definiti negativamente o a seguito di mancato riscontro delle richieste inoltrate, l’Inps

provvederà  a inviare al datore di lavoro interessato e al familiare beneficiario

dell’autorizzazione ai permessi, una definitiva lettera di “cessazione dell’autorizzazione al

conguaglio” per la domanda a suo tempo presentata, indicando i motivi che hanno fatto venir

meno il diritto.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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