9 Febbraio 2011
Con il messaggio n.1740 del 25.01.2011 l’Inps ha dettato le proprie procedure per la
concessione dei permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità
sulla base delle modifiche apportate dalla legge n.183/2010 alla legge n. 104/92.
Ricordiamo che la legge n.183/2010 fa venire meno la possibilità dei parenti e gli affini di
terzo grado di vedersi riconosciuti i tre giorni di permesso mensile, previsti dall’art.33 della
legge 104/92, fatta eccezione per i seguenti casi:
Ø i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuti i sessantacinque
anni di età ;
Ø i genitori o il coniuge della persona da assistere siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o deceduti o mancanti.
In merito a questa seconda eccezione l’Inps ha precisato che per “mancanti” si deve
intendere non solo l’assistenza naturale e giuridica quale il celibato o lo stato di figlio naturale
non riconosciuto, ma a tutte quelle condizioni giuridicamente assimilabili che perdurino nel
tempo e siano certificabili dall’autorità giudiziaria o altra autorità pubblica, come in caso di
divorzio, separazione legale o abbandono.
Lo stato di affezione da “grave patologia” deve riguardare le patologie invalidanti e
permanenti a cui si fa riferimento per la concessione del congedo per gravi motivi di cui
all’art.4, comma2, della legge n.53/2000 riportate alla lettera d) del decreto interministeriale
n.278 del 27.01.2000 e più precisamente:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanete riduzione o
perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,
reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare,psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette
a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario.
Vi alleghiamo gli allegati n.4 e 5 al messaggio n.1740 che riportano i fac-simile di lettere che
gli interessati dovranno inviare per dichiarare la propria relazione di parentela nei confronti
della persona disabile e, qualora si tratti di parentela di terzo grado, specificare le motivazioni
idonee al riconoscimento del diritto ai permessi, secondo quanto disposto o dalla nuova
normativa.
Qualora la motivazione sia quella della grave patologia del coniuge e/o genitore della
persona da assistere, il soggetto interessato, al fine di giustificare il diritto alla fruizione dei
benefici legati all’assistenza del parente in condizione di disabilità , dovrà far pervenire all’Inps
in busta chiusa indirizzata al Centro medico legale territorialmente competente la
documentazione sanitaria prodotta dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o della struttura sanitaria
nel caso di ricovero o intervento chirurgico, comprovante lo stato invalidante di cui al’art.2 del
decreto interministeriale n.278 del 21.07.2000 del coniuge e/o genitore.
Altra modifica che riguarda il comma 3 dell’articolo 33 della legge n.104/92 è quella per cui il
beneficio dei tre giorni di permesso al mese non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore per la stessa persona con handicap in situazione di gravità .
Per rispettare i termini di legge l’Inps sta provvedendo ad inviare una comunicazione agli
interessati affinché compiano la scelta per indicare l’unico beneficiario. Sarà la persona
affetta da handicap, o per suo conto l’eventuale rappresentante (tutore, curatore,
amministratore di sostegno o genitore per minore) a scegliere la persona che lo assisterà
sottoscrivendo apposita dichiarazione.
Nei casi definiti negativamente o a seguito di mancato riscontro delle richieste inoltrate, l’Inps
provvederà a inviare al datore di lavoro interessato e al familiare beneficiario
dell’autorizzazione ai permessi, una definitiva lettera di “cessazione dell’autorizzazione al
conguaglio” per la domanda a suo tempo presentata, indicando i motivi che hanno fatto venir
meno il diritto.
Il Dipartimento Politiche Sociali