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Fondo Nazionale Tpl – Decreto fiscale: modifiche penalizzazioni relative al mancato affidamento dei servizi con gara

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Documenti - Fondo Nazionale Tpl – Decreto fiscale: modifiche penalizzazioni relative al mancato affidamento dei servizi con gara

17 Gennaio 2019

Il 17 dicembre scorso è stato convertito in legge (L. n.136/2018) il cosiddetto Decreto fiscale (D.L n.119/2018) che, tra le altre cose, in merito alle risorse del Fondo Nazionale Tpl, modifica l’art. 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. n.96/2017, spostando il termine di applicazione delle penalizzazioni relative al mancato affidamento dei servizi attraverso gara.

Nello specifico la norma prevede la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo Nazionale Tpl da trasferire alle regioni, per un ammontare pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Nel dettaglio la riduzione si applica nei casi in cui:

i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

non risulti pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento il bando di gara;

le gare son state realizzate in modo non conforme alle indicazioni dell’Autorità  di Regolazione dei Trasporti contenute nelle delibere dalla stessa adottate ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera f), del D.L n. 201/2011;

Il decreto fiscale convertito in legge lo scorso dicembre, prevede l’applicazione delle riduzioni del 15% di cui sopra a decorrere dal 2021, spostando in avanti il termine per l’applicazione delle stesse, ed eliminando così la previsione secondo cui “la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017”.

In sostanza, dal 2021 per non avere decurtazioni gli affidamenti dovranno essere stati effettuati antecedentemente con procedura ad evidenza pubblica come previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

Di seguito si riportano la versione abrogata e quella attualmente vigente dell’art. 27 comma 2 lett. d) del D.L. n.50/2017 come modificato dalla L. n. 96/2017.

Versione abrogata

La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità  alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n.1370/2007.

Versione attualmente vigente

La riduzione si applica a decorrere dall’anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità  alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.

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