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Carta di qualificazione del conducente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – circolare riepilogativa Corsi CQC qualificazione iniziale e formazione periodica

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Documenti - Carta di qualificazione del conducente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – circolare riepilogativa Corsi CQC qualificazione iniziale e formazione periodica

27 Giugno 2019

Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, in tema di “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi”, il 7 giugno scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la circolare n.18559, emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione ha raccolto in un unico testo tutte le disposizioni riepilogative in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, nonché di esami per il conseguimento della qualificazione.

In sostanza, la circolare in oggetto, raccogliendo in modo organico le disposizioni contenute nelle precedenti circolari e abrogando quelle superate, fornisce un quadro completo e diviene unico punto di riferimento in materia.

La prima parte della circolare elenca le normative di legge, comunitarie e nazionali, nonché i relativi decreti applicativi di riferimento e nelle parti successive definisce l’ambito di applicazione, le caratteristiche che devono avere i corsi sia in fase di prima acquisizione sia di rinnovo che per il recupero dei punti della CQC, i requisiti degli enti erogatori dei corsi, validità , revisione, scadenza e revoca, distinguendo tra CQC merci e persone.

In merito al tema della validità  della CQC per trasporto persone, e delle relative condizioni da osservare per provvedere al rinnovo attraverso la partecipazione ai corsi, la circolare chiarisce che, per quanto concerne la formazione periodica, la qualificazione professionale ha validità  5 anni e il corso di formazione periodica finalizzato al rinnovo del titolo può essere frequentato:

  • nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità  della CQC posseduta (in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato);
  • entro 2 anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto (in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica). Nell’attesa del rinnovo, è precluso l’esercizio dell’attività  professionale di autotrasporto.

Inoltre, la circolare ribadisce che la qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età , essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.

In merito alle modalità  di partecipazione ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, si ricorda che la norma contrattuale di riferimento è l’art. 35 dell’A.N. 28-11-2015 secondo il quale, fatto salvo quanto definito a livelloaziendale, la partecipazione ai corsi costituisce, in presenza delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza. In tal caso le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza, impartite nell’ambito del rinnovo della CQC, sono svolte durante l’orario di lavoro. Tali ore di formazione, in caso di esigenze organizzative aziendali, possono essere svolte fuori dall’orario di lavoro, ma compensate con una corrispondente quantità  di ore di permesso retribuito.

Per approfondimenti sulle materie specifiche della circolare, si rimanda alla lettura della stessa che trovate in allegato.

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