19 Maggio 2020
In data odierna il Governo ha emanato il DPCM 17 maggio 2020, recante nuove misure e disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio nazionale, finalizzate a consentire la ripresa graduale delle attività lavorative garantendo la sicurezza di tutti lavoratori e i cittadini. Le norme del Decreto entrano in vigore in data odierna e avranno efficacia fino al 14 giugno p.v., sostituendo le norme contenute nel DPCM del 26 aprile.
Per quanto riguarda gli ambiti di interesse dell’Area Contrattuale Mobilità /TPL si segnalano tre importanti aspetti come di seguito riportati:
· Programmazione Servizi: il punto ii) dell’articolo 1, al fine di contenere gli effetti della diffusione del virus Covid -19, riconferma la competenza del Presidente della Regione per la programmazione del servizio erogato per le aziende di tpl, anche non di linea, finalizzata alla soppressione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali la cui erogazione deve essere effettuata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata individuate come orari di punta. Inoltre, per gli stessi fini e allo stesso modo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute potrà provvedere con apposito decreto alla riduzione, sospensione o limitazione dei servizi di trasporto automobilistico, anche internazionale;
· Norme Anti-contagio: l’art. 8 prevede che le attività di trasporto devono essere espletate secondo quanto contenuto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Parti Sociali, del 20 marzo u.s., nonché secondo le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico riportati rispettivamente nell’allegato 14 e 15 dello stesso DPCM.;
· Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico: le linee guida contenute nell’allegato 15 contengono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative per contenere il contagio. Nello specifico si evidenziano:
⎯ Il riconoscimento della responsabilità individuale dell’utenza come elemento essenziale per contenere il contagio;
⎯ La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità ;
⎯ L’obbligatorietà di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca, all’ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico e all’interno dei mezzi;
⎯ Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni e autostazioni, dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
⎯ Interventi gestionali, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
⎯ Adozione di misure organizzative finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
⎯ Possibilità di ridurre la distanza interpersonale di un metro, con utilizzazione in verticale delle sedute, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia, restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione;
⎯ La non necessarietà del distanziamento di un metro nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa;
⎯ Possibilità d’installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti alla sicurezza.
Nell’ottica di un monitoraggio costante di quelli che saranno gli effetti della ripresa graduale e complessiva delle attività , sia il Protocollo condiviso del 20 marzo u.s., sia le Linee guida di informazione all’utenza, potranno essere modificati ed integrati, in relazione ad esigenze organizzative e funzionali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con specifico Decreto.
In allegato il testo del DPCM in oggetto completo dei relativi allegati.