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DPCM 7 agosto 2020: norme di interesse Mobilità  Tpl

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Documenti - DPCM 7 agosto 2020: norme di interesse Mobilità  Tpl

24 Agosto 2020

Il 7 agosto scorso il Governo ha approvato il DPCM (G.U. 8 agosto 2020 n. 198) contenente le misure per il contenimento del Covid 19. Le misure sostanzialmente sono una proroga delle precedenti e si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

In merito alle norme e alle misure di interesse del Dipartimento Mobilità /TPL, l’art. 8 del DPCM rimanda ai contenuti dei precedenti Decreti riconfermando l’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid- 19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020 da Filt Cgil, FIT-CISL, Uiltrasporti e Associazioni Datoriali di settore, (Allegato 14 dello stesso DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 15 dello stesso DPCM).

Nello specifico, in merito alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (All.15) il DPCM, nell’allegato tecnico singole modalità  di trasporto, riconferma le misure individuate precedentemente sia per il settore trasporto pubblico locale, lacuale, lagunare, costiero e ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, che per il Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie inclusi i sistemi di trasporto funiviario a fini turistici), stesso tempo per i servizi di trasporto non di linea si introducono ulteriori misure rispetto a quelle già  previste in merito al tema altri servizi.

Nello specifico, per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già  previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria, etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

· siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;

· l’utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all’occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità  abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità  al momento dell’utilizzazione del mezzo di trasporto;

· sia sempre esclusa la possibilità  di utilizzazione dei sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità  del gestore;

· nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà  essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l’obbligo del rispetto di tale prescrizione;

· sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;

· non sia consentito viaggiare in piedi;

· per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina di comunità  per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

· ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione attestante l’assenza di sintomatologia, il fatto di non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, di non essere affetto da Covid-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni, nonché l’impegno a rinunciare al viaggio e ad informare l’Autorità  sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

· siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.

Infine, il DPCM introduce specifiche misure relative al trasporto scolastico contenute nell’Allegato 16 dello stesso Decreto denominato Linee guida per il trasporto scolastico dedicato che introduce le seguenti disposizioni:

· la necessità  di procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno e di assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;

· la salita degli alunni avverrà  evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;

· per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;

· l’alunno eviterà  di occupare il posto disponibile vicino al conducente;

· il conducente dovrà  indossare i dispositivi di protezione individuale e gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;

· al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età  inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità  non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree;

· la distribuzione degli alunni a bordo sarà  compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi.

La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è l’assenza di sintomatologia e non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Fermo restando quanto sopra sarà  possibile derogare al distanziamento di un metro:

· nel caso in cui sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia;

· nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti è consentita la capienza massima del mezzo;

· nel caso di alunni che vivono nella medesima unità  abitativa.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura degli All. 14, 15 e 16 del DPCM in allegato.

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