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DL 14 agosto 2020 n. 104 – Norme di interesse Mobilità  Tpl – interventi a sostegno del settore

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Documenti - DL 14 agosto 2020 n. 104 – Norme di interesse Mobilità  Tpl – interventi a sostegno del settore

24 Agosto 2020

Il 15 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n.104/2020, cosiddetto Decreto Agosto, approvato dal Governo in merito alle ulteriori misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia, per far fronte alla crisi economica e produttiva generata dagli effetti della pandemia.

Diverse sono le misure di interesse del Dipartimento Mobilità /TPL che ricomprendono, da un lato specifici interventi volti a sostenere il settore per le perdite economiche subite, e dall’altro interventi più generali, per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati dalla sospensione e riduzione dell’attività  produttiva.

Interventi a sostegno del settore

Di seguito si analizzano gli interventi specifici a sostegno del settore, che si aggiungono a quelli già  introdotti dai provvedimenti governativi precedenti, DL Cura e DL Rilancio.

Compensazione riduzione ricavi tariffari (art. 44 DL n.104/2020)

L’articolo in questione incrementa il fondo, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 200 DL n.34/2020 come convertito dalla L. n. 77/2020) destinato a compensare per l’anno 2020 la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio e, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura degli oneri relativi al rimborso degli abbonamenti.

Il fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Agosto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

(art.85 DL n. 104/2020).

Per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, il DL Agosto pone rimedio all’assenza di sostegni economici per il settore, grazie anche a seguito delle azioni messe in campo dalle Organizzazioni Sindacali, prevedendo l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 285/2005 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale), ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Agosto, sono stabiliti i criteri e le modalità  per il riconoscimento delle compensazioni di cui sopra, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell’emergenza.

L’efficacia dell’istituzione di tale fondo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada – rinnovo parco mezzi (art. 86 DL n. 104/2020)

Il DL Agosto integra quanto già  previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in materia di accrescimento della sicurezza del trasporto su strada e di riduzione degli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, sostituendo lo stanziamento originario di risorse pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, con uno stanziamento pari a 53 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

Dette risorse sono destinati a finanziare, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della L. n. 218/2003 (Disciplina dell’attività  di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e del D.lgs. n. 285/2005 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale), e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

Una quota pari a 30 milioni di euro, delle stesse risorse di cui sopra (53 milioni di euro per l’anno 2020), sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1 gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (art.90 DL n. 104/2020).

Il DL Agosto integra le risorse destinate al buono viaggio introdotte dall’art. 200 bis del DL Rilancio istituendo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità  ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, o in stato di bisogno residenti nei comuni capoluoghi di città  metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 % della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Agosto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 % del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 %, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 %, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

Contributo a fondo perduto per attività  economiche e commerciali nei centri storici -Trasporto pubblico non di linea (Taxi-Ncc) (art.59 DL n. 104/2020)

Inoltre, per il trasporto pubblico non di linea, il DL Agosto aggiunge il contributo a fondo perduto pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, previsto per le attività  di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città  metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat hanno registrato, prima dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia e le città  metropolitane, e per i comuni capoluogo di città  metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti. Nello specifico, per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività  è riferito all’intero territorio dei comuni capoluogo di provincia o di città  metropolitana e non solo ai centri storici.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno

2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 ed è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, in misura pari a:

a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 4000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto;

b) 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 4000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto;

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto.

Il contributo è comunque riconosciuto in misura non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non può essere superiore a 150.000 euro.

I soggetti beneficiari dovranno fare istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate così come disciplinato dall’art 25 del DL n. 34/2020 come convertito nella L. n. 77/2020.

Interventi generali per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati dalle sospensioni e riduzioni dell’attività  produttiva

In merito agli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati dalle sospensioni e riduzioni dell’attività  produttiva, il DL Agosto introduce in via generale il riconoscimento di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale COVID -19, che ricomprendono la possibilità  per le aziende del settore di accedere al Fondo Bilaterale di solidarietà  per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati da sospensione e/o riduzione dei servizi, per ulteriori periodi, rispetto a quelli già  fruiti e riconosciuti dagli interventi legislativi precedenti. In attesa di successive disposizioni interpretative da parte dell’INPS, di seguito si analizzano gli interventi in parola.

Ulteriori periodi di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa (art.1 DL. n. 104/2020)

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività  lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n.18/2020 (DL Cura), convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020 e successive modificazioni (DL Rilancio), per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti Decreti Legge, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane.

Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già  interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato ed in tal caso i datori di lavoro versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari a:

a) 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) 18 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 % e per coloro che hanno avviato l’attività  di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Per accedere alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18 %.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività  lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL Agosto.

Pagamento diretto da parte dell’INPS

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il

termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto agosto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura integrale degli articoli, sopra analizzati, contenuti nell’estratto del DL. n. 104/2020 in allegato.

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