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DPCM 7 settembre 2020: norme di interesse Dipartimento Mobilità  Tpl

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Documenti - DPCM 7 settembre 2020: norme di interesse Dipartimento Mobilità  Tpl

9 Settembre 2020

Il 7 settembre scorso il Governo ha approvato il DPCM (G.U. n.222 del 07-09-2020) contenente ulteriori misure per il contenimento del Covid 19. Il provvedimento sostanzialmente proroga la validità  delle misure contenute nel DPCM del 7 agosto u.s. aggiornandole allo stesso tempo con specifiche modifiche rispetto all’apertura delle scuole. Tali misure trovano applicazione a partire dall’8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

In merito alle norme e alle misure di interesse del Dipartimento Mobilità /TPL, il DPCM modifica le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 15 del DPCM del 7 agosto 2020) e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 del DPCM del 7 agosto 2020).

Nello specifico per quanto riguarda le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 si evidenziano di seguito le modifiche apportate dal DPCM in oggetto:

· È riconfermata l’applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020, inclusa quella relativa alla necessita di mettere in atto accorgimenti che consentano un’adeguata separazione del posto guida con distanziamenti di almeno 1 metro dai passeggeri;

· Sono riconfermate le misure di sistema e di carattere generale relative alla sanificazione e igienizzazione nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché tutte le raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico;

· Per il Settore Trasporto Pubblico Locale Automobilistico, Metropolitano, Tranviario, Filoviario, Lagunare, Costiero e Ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A., viene eliminata la condizione del distanziamento interpersonale di 1 metro tra i passeggeri ed è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Inoltre, si stabilisce che il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.

Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.

Inoltre, potrà  essere aumentata la capacità  di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

· Per il Settore Del Trasporto Pubblico Funiviario (Funivie, Funicolari E Seggiovie), per i Servizi di Trasporto Non Di Linea e per Altri Servizi

La regola del distanziamento interpersonale di 1 metro è derogata nel caso di persone che vivono nella stessa unità  abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità  o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà  essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità .

In merito alle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato le modifiche riguardano la capacità  di riempimento del mezzo.

Nello specifico, sostanzialmente viene eliminato il requisito del distanziamento di 1 metro ed è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa.

Inoltre, fermo restando l’osservanza delle disposizioni relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alle misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della

temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-19, è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità  di riempimento non sia superiore ai 15 minuti.

In tal caso dovrà  essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità  di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.

In allegato il testo del DPCM completo degli allegati A) e B) relativi rispettivamente alle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e alle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

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