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DPCM 3 novembre 2020 – norme di interesse Dipartimento Mobilità  Tpl

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Documenti - DPCM 3 novembre 2020 – norme di interesse Dipartimento Mobilità  Tpl

13 Novembre 2020

Il 4 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM, emanato dal Governo il 3 novembre u.s., con il quale vengono individuate le ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid -19, che entreranno in vigore il 6 novembre ed avranno validità  fino al 3 dicembre p.v.

In merito alle norme e alle misure di interesse del Dipartimento Mobilità /TPL, il DPCM rimanda ai contenuti dei precedenti Decreti riconfermando l’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid- 19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020 da Filt Cgil, FIT-CISL, Uiltrasporti e Associazioni Datoriali di settore, (Allegato 14 dello stesso DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 15 dello stesso DPCM) ad eccezione di quanto previsto in materia di coefficiente di riempimento dei mezzi.

A tale proposito la lettera mm) del punto 9 dell’art. 1 del DPCM prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con l’esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Rimane in capo al Presidente della Regione la competenza relativa alla programmazione del servizio erogato dalle aziende del tpl, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere in diffondersi del virus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve comunque essere tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi nelle fasce orarie in cui si registra la maggiore presenza di utenza. Allo stesso modo, come previsto dai DPCM precedentemente emanati, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne.

In merito agli impianti di risalita dei comprensori sciistici la lettera oo) del punto 9 dello stesso art. 1 ne prevede la chiusura e l’utilizzo da parte degli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

L’art. 5 del DPCM, in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, alla lett. g) prevede che le aziende di trasporto pubblico anche lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Come previsto dal comma 2 dell’art. 11 dello stesso DPCM, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, rimane confermata in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità  con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, di integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità  organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» (allegato 15 del DPCM), nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM).

Ad eccezione quindi del coefficiente di riempimento dei mezzi, rimangono in vigore le disposizioni contenute negli allegati 14, 15 e 16 (trasporto scolastico dedicato) del precedente DPCM del 0.7.09.2020 e riportati con la medesima numerazione tra gli allegati del presente DPCM.

In allegato il testo del DPCM completo degli allegati 14, 15 e 16.

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