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Fondo Bilaterale di Solidarietà : nota Segreterie Nazionali alle Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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Documenti - Fondo Bilaterale di Solidarietà : nota Segreterie Nazionali alle Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze

6 Agosto 2021

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e fino all’emanazione del D.L. n. 99/21, il Fondo Bilaterale di Solidarietà  del Trasporto Pubblico, gestito dall’INPS, ha erogato assegni ordinari per sostenere il reddito dei lavoratori interessati da sospensioni o riduzioni dell’attività  lavorativa, attraverso risorse principalmente e prioritariamente statali, stanziate da specifici interventi normativi per l’emergenza Covid.

In sostanza le domande di assegno ordinario, il cui valore superava i limiti finanziabili previsti dalle norme di funzionamento del Fondo (le domande di assegno ordinario presentate dalle aziende possono essere finanziate entro il tetto aziendale massimo pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente), venivano finanziate integralmente con risorse Statali; le domande di assegno ordinario il cui valore era inferiore ai i limiti finanziabili previsti dalle norme di funzionamento del Fondo (tetto aziendale pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente), venivano finanziate con le risorse del Fondo Bilaterale.

Considerando che il Fondo è alimentato ordinariamente dal versamento di risorse, calcolate nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 1/3 a carico del lavoratore ed i 2/3 a carico del datore di lavoro, nonché l’importante quantità , sia nel numero che nella misura, di domande pervenute con causale COVID-19, la possibilità  di ricorrere principalmente alle risorse statali per far fronte all’emergenza ha consentito il sostegno del reddito dei lavoratori secondo le necessità  e la sostenibilità  del Fondo, di fatto mantenendo la stessa capienza economica del periodo pre COVID.

Il D.L. n. 99/2021 del 30 giugno u.s., attualmente in fase di iter di conversione in legge, ha invertito la dinamica di finanziamento delle domande di assegno ordinario.

Nello specifico, il comma 13, lett. b) dell’art. 4 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2021, che gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID-19, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità  dei rispettivi Fondi di solidarietà .

Ciò determinerà  l’utilizzo complessivo delle risorse del Fondo, attraverso il prioritario utilizzo delle proprie disponibilità , senza l’applicazione delle norme di funzionamento del Fondo (tetto aziendale pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente) per tutte le tipologie di domande, tenendo conto esclusivamente dell’ordine di priorità  di presentazione delle stesse.

La criticità  principale si rileva per effetto dell’efficacia retroattiva della norma, che andrà  ad incidere su domande di assegno ordinario già  autorizzate e finanziate, con inevitabili difficoltà  di conteggi e necessità  di storni.

Fermo restando, che per quanto riguarda le domande già  finanziate, ciò non comporterà  alcun disagio per i lavoratori che hanno già  ricevuto gli assegni ordinari, e che il D.L. su citato prevede comunque, una volta esaurite le risorse del Fondo, il finanziamento statale per le domande con causale COVID-19, tale stato di cose potrebbe comportare la mancanza di capienza per soddisfare domande nei casi di sospensione o riduzione con causale ordinaria (per es. ristrutturazione aziendale) e per quelli di cessazione dell’attività  lavorativa, che potrebbero paventarsi anche in conseguenza degli effetti imprevedibili dell’emergenza epidemiologica.

Per tali motivi, in data odierna le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, FIT-CISL, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno inviato una nota alle Direzioni competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzata ad intervenire nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 99/21 per eliminare l’efficacia retroattiva della norma, peraltro contraria, a nostro avviso, al principio generale contenuto nell’art. 11 delle Preleggi, relativo al fatto che le norme di legge non hanno efficacia se non per il futuro.

In allegato la nota.

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