Giovedì 25 Aprile 2024 - 17:21

Jobs act: nuove regole per agevolare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro

Documenti

Documenti / Jobs act: nuove regole per agevolare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro
Documenti - Jobs act: nuove regole per agevolare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro

22 Gennaio 2015

La fotografia che ci fornisce l’Istat della situazione occupazionale dei giovani mostra dati negativi. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è pari al 43.3% conun aumento del 2.3% rispetto a un anno fa. In questo contesto il mercato del lavoro diventa sempre più segmentato e rivolto a profili specifici. In che modo il jobs act, la garanzia giovani e l’apprendistato potranno agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro?

Contratto a tutele crescenti

Il mercato del lavoro italiano è diviso in due. Se prima la linea di divisione era tra le grandi e le piccole aziende, ora con il jobs act, è tra lavoratori giovani e lavoratori anziani. Ieri l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, permetteva il reintegro nel posto di lavoro seppur attraverso l’intervento della magistratura, solo per i lavoratori di aziende con più di 15 addetti lasciando fuori i dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti.

Valeva l’equazione: dipendenti di grandi aziende più tutelati rispetto ai dipendenti di piccole aziende meno tutelati. Il jobs act, introducendo il contratto a tutele crescenti, facendo sempre leva e rimodulando l’articolo 18, introduce una nuova linea di demarcazione, di tipo generazionale: tra vecchi e nuovi assunti.

Il contratto a tutele crescenti, che limita la possibilità  del reintegro in caso di licenziamento illegittimo, sarà  applicato solo alle nuove assunzioni. E’ quindi questa la soluzione tentata dal jobs act per combattere la disoccupazione giovanile. Giovani senza articolo 18, anziani con l’articolo 18.

Ma non solo questo prevede il jobs act. Molti interveti riguarderanno la generalità  dei lavoratori come il tema del demansionamento, cioè la possibilità  di affidare al lavoratore compiti inferiori rispetto a quelli della mansione originaria. In tal caso le regole cambiano per tutti, neo e vecchi assunti. Ma il principale cambiamento, che si misura con la sfida per rilanciare il lavoro, riguarda indubbiamente la diversa applicazione dell’articolo 18 e i suoi diversi effetti a seconda dei destinatari.

A ciò si aggiunga il taglio dei contributi previsto nella legge di Stabilità . Entrambi gli interventi proiettano la previsione di 800 mila assunzioni in più nei prossimi tre anni in un contesto costituito da due mondi del lavoro, che per quanto tempo rimarranno separati e distinti ce lo dirà  il futuro, dove la linea di frattura/differenza di trattamento si sviluppa sulla possibilità  di trovare un’occupazione, sulle diverse tutele in costanza di rapporto di lavoro e sulla contrazione delle future pensioni.

Garanzia giovani

Messa nel cassetto la vecchia impostazione del posto fisso e l’articolo 18, occorre, un attimo prima, individuare la ricetta giusta per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. Con quali sistemi si garantisce l’incontro tra domanda e offerta e attraverso quali strumenti orientiamo i giovani per individuare inclinazioni e orientamento professionale? La riforma del mercato del lavoro non può prescindere, nella sfida per sconfiggere la disoccupazione giovanile, all’individuazione di un sistema che in modo efficace svolga una reale funzione di connessione tra domanda e offerta sempre più specifica ed all’introduzione di moderni servizi al lavoro ed efficienti programmi di ricollocazione e riqualificazione professionale. Come non pensare allora a Garanzia Giovani il piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività  lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

L’Italia ha ricevuto un finanziamento pari a 1,5 miliardi di euro per garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.

Il meccanismo è il seguente: ci si iscrive e si viene chiamati per un colloquio che serve a mettere a punto un profilo del candidato da inserire in un’appositabanca dati. Quest’ultima sarà  lo strumento per far incontrare domanda e offerta di lavoro entro 4 mesi.

Non sarà  necessariamente un’assunzione: potrà  trattarsi di un periodo di stage retribuito nel rispetto del tetto minimo di 500 euro al mese, di una proposta di formazione, di un servizio civile, di un percorso per avviare un’attività  autonoma. Ai giovani che non studiano e non lavorano verrà  proposto un percorso diorientamento o formazione, retribuibile attraversovoucher.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità  di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. I giovani che hanno aderito al progetto, a partire da maggio scorso, iscrivendosi attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it, sono 250 mila ad oggi. Di questi solo un quinto è stato contattato per il colloquio preliminare, pochi i posti di lavoro attivati, 200mila i giovani in attesa nonostante le consistenti risorse che dovrebbero tradursi in efficaci politiche attive del lavoro dirette ad individuare i percorsi formativi, le competenze e le professionalità .

Apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani, nel quale l’attività  lavorativa è accompagnata dall’obbligo formativo, sia sul posto di lavoro con la presenza del tutor aziendale, sia con la formazione di base, di regola fornita dalle Regioni.

Con il jobs act vengono reintrodotti alcuni obblighi: la redazione in forma scritta del piano formativo, seppure in forma semplificata; l’integrazione dellaformazione in azienda con quella pubblica di base; la stabilizzazione di una percentuale di rapporti di apprendistato, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.

Il jobs act modifica in più punti il Testo Unico sull’apprendistato, che disciplina le tre forme dell’istituto contrattuale in: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale secondo il quale possono essere assunti per la qualifica e per il diploma professionale anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età ; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, secondo il quale possono essere assunti, per il conseguimento di una qualifica professionale i soggetti di età  compresa tra i 18 anni e i 29 anni; apprendistato di alta formazione e di ricerca secondo cui possono essere assunti, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni i soggetti di età  compresa tra18 anni e i 29 anni.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato informa scritta e deve contenere la clausola relativa al patto di prova e, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Per tutte e tre le tipologie contrattuali devono essere rispettati i seguenti principi: previsione di una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità  di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL; individuazione di un tutore o referente aziendale; possibilità  di finanziare i percorsi formativi aziendali per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le Regioni; possibilità  del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi; possibilità  di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità  per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà  di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l’obbligo di integrare la formazione con quella di base fornita dalle Regioni, il testo definitivo del jobs act stabilisce che la Regione è tenuta a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità  di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività  previste. Continuano, poi, ad essere validi i principi base in materia di formazione, 120 ore nel triennio, che sono ridotte a: 80 orese l’apprendista è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma professionale; 40 orese l’apprendista possiede una laurea.

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it