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JOBS ACT: il decreto per NASPI e ASDI

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Documenti - JOBS ACT: il decreto per NASPI e ASDI

23 Febbraio 2015

Comunicato del 23.02.2015
JOBS ACT: il decreto per NASPI e ASDI
Come noto il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi del “Jobs act”. Di seguito
riportiamo la sintesi delle novità  introdotte da quello che modifica le prestazioni per il sostegno al reddito in
caso di perdita del posto di lavoro, ovvero introduce la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e
l’assegno di disoccupazione (ASDI).
Ricordiamo che il decreto legislativo non interviene sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro come la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, contratti di solidarietà , fondi di sostegno al reddito
che saranno oggetto di altri decreti.
NASPI
Il decreto legislativo rimodula le prestazioni di disoccupazione nell’ambito della assicurazione sociale per
l’impiego, unificando i trattamenti ordinari e i trattamenti brevi e disciplinando una sola e unica prestazione di
disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti disoccupati. La nuova prestazione di disoccupazione,
denominata Naspi, sostituisce le indennità  di Aspi e mini’Aspi di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92. Rimane, invece, inalterato il sistema dell’indennità  di disoccupazione agricola. La nuova indennità 
decorrerà  per i nuovi eventi di disoccupazione che insorgeranno posteriormente alla data del 1° maggio 2015.
Destinatari
I destinatari della nuova prestazione di disoccupazione tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti a
tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o i
indeterminato, destinatari della cosiddetta disoccupazione agricola. Come per l’Aspi sono inclusi gli
apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale dipendente artistico,
teatrale e cinematografico, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo
determinato e gli impiegati del settore agricolo.
Requisiti
Il primo requisito da soddisfare per l’accesso alla prestazione si conferma essere la condizione di
disoccupazione involontaria ovvero la perdita del lavoro non dipendente dalla volontà  del lavoratore.
Sono, al contrario, esclusi dal beneficio i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni ovvero di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, per cui la nuova prestazione è
comunque riconosciuta, come peraltro previsto anche dalla normativa in materia di Aspi, ai lavoratori che
abbiamo rassegnato le dimissioni per giusta causa oppure in caso di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione.
I beneficiari devono inoltre avere acquisito (e devono conservare) lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda i requisiti contributivi per ottenere la prestazione, la NASPI si differenzia dall’ASPI.
Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la
disoccupazione e almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo,
nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
Non sono più richiesti i 2 anni di anzianità  assicurativa e le 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti
la disoccupazione (come previsto per l’Aspi), ma la contribuzione richiesta per l’accesso alla nuova prestazione
di disoccupazione è inferiore anche alle 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno che erano previsti per
beneficiare della mini’Aspi.
Retribuzione di riferimento ammontare della prestazione
Il calcolo della prestazione di disoccupazione è basato sulla retribuzione mensile di riferimento che ha come
base di calcolo la retribuzione complessiva degli ultimi quattro anni, comprensiva di tutti gli elementi
continuativi e non continuativi e delle mensilità  aggiuntive, che siano imponibili ai fini previdenziali. Dividendo
tale importo complessivo per il numero di settimane di contribuzione relative a tale retribuzione, si ricava
l’importo della retribuzione media settimanale. Essa deve essere moltiplicata per il numero 4,33 (che
corrisponde a moltiplicare per cinquantadue settimane e dividere per dodici mesi) per ottenere la retribuzione
media mensile, che diventa la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo dell’indennità .
La misura della prestazione è fissata nel 75% della retribuzione di riferimento, quando essa sia pari o inferiore,
per il 2015, a 1.195,00 euro. In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo,
l’ammontare dell’indennità  è calcolato sommando al 75% dei 1.195,00 euro (per il 2015) il 25% della differenza
tra la retribuzione di riferimento e i 1.195,00 euro.
L’ammontare della prestazione così calcolato non rimane costante per l’intero periodo del diritto alla
prestazione, ma è soggetto a un meccanismo di riduzione progressiva, volto a incentivare, insieme ad altre
misure e sanzioni, il percettore al ritorno al lavoro. Per il 2015, l’importo dell’indennità  viene ridotto
progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dalla quinto mese di erogazione. Dal 1° gennaio 2016, per i
nuovi eventi di disoccupazione, la decurtazione dell’ammontare iniziale della prestazione decorrerà  dalla
quarto mese di erogazione. Per l’indennità  di disoccupazione è individuato un importo massimo mensile,
fissato per il 2015 in 1.300 euro. Questo importo massimo, come l’importo di riferimento di 1.195 euro per il
calcolo dell’indennità  sono da rivalutare annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo.
La nuova prestazione di disoccupazione non è soggetta al prelievo contributivo (attualmente pari al 5,84%), a
cui sono invece sottoposte l’indennità  di mobilità  e le integrazioni salariali.
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e
per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, che in precedenza non godevano dell’indennità  e
non versavano i contributi, è previsto un progressivo allineamento contributivo e pertanto il trattamento
dell’indennità  di disoccupazione Aspi è determinato annualmente in funzione dell’aliquota effettiva di
contribuzione (articolo 2, comma 27, legge n. 92/2012). Il decreto legislativo prevede che per queste categorie
di lavoratori la misura della prestazione sia allineata a quella generale a decorrere dal 1°maggio 2015 ovvero
dall’istituzione della nuova prestazione di disoccupazione.
Contribuzione figurativa
Il calcolo dei contributi figurativi da accreditare per il periodo di godimento della prestazione viene effettuato
sulla base del reddito di riferimento, come sopra specificato. Per gli eventi di disoccupazione successivi al 1°
gennaio 2016, i contributi figurativi saranno calcolati sulla retribuzione di riferimento soltanto entro il limite
corrispondente a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione (1.820 euro mese). Nel caso in cui le
retribuzioni definite per il calcolo della contribuzione figurativa, rivalutate fino alla data di decorrenza della
pensione, risultino inferiori alla media della retribuzione pensionabile (calcolata non considerando le
retribuzioni per il calcolo dei contributi figurativi nel periodo di NASPI) non sono computate per la
determinazione della misura della retribuzione pensionabile. I periodi relativi alle retribuzioni eventualmente
non computate sono comunque conteggiati ai fini dell’anzianità  contributiva per la determinazione della
retribuzione pensionale sulla base del sistema contributivo.
Durata della prestazione
La nuova prestazione non prevede una modulazione in base all’età  ma è calcolata tenendo conto la storia
contributiva pregressa del singolo lavoratore.
La nuova prestazione di disoccupazione sarà  erogata per un numero di settimane pari alla metà  delle
settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Non vengono computati nel calcolo delle settimane di
contribuzione i periodi già  considerati per l’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. Più praticamente,
se nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione il lavoratore è sempre stato occupato, avrà  versato
contributi per 208 settimane (4 anni per 52 settimane), avendo pertanto diritto a 104 settimane (2 anni) di
indennità .
Il decreto fissa un tetto massimo alle settimane di fruizione, individuato in 78 settimane (1,5 anni circa), ma
soltanto a decorrere dal 2017. Questa disposizione coordina la durata della nuova prestazione con quanto
previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento in particolare alla riduzione progressiva della durata
dell’indennità  di mobilità  e la sostituzione definitiva dell’indennità  di mobilità  con le prestazioni di
disoccupazione a decorrere appunto dal 2017. Infatti, la legge Fornero prevede che la durata della indennità  di
disoccupazione a regime e quindi dal 2017 (in sostituzione anche della mobilità ) sia di 18 mesi per i lavoratori
con almeno 55 anni di età  (mentre sarebbe di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni).
Modalità  di richiesta della prestazione
Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, il lavoratore deve presentare domanda all’Inps. La
presentazione della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, che attualmente significa non
soltanto via internet, ma anche telefonicamente attraverso il Contact center dell’Inps. I lavoratori possono
essere supportati nella presentazione della domanda dai Patronati, che agevolano i lavoratori nell’utilizzo delle
procedure telematiche.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena decadenza.
Come previsto per l’indennità  di disoccupazione disciplinata dalla legge Fornero e dalla normativa previgente,
anche per la nuova prestazione di disoccupazione è previsto periodo di carenza di 7 giorni, per cui il diritto alla
prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure,
superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda.
Vincoli per la conservazione della prestazione
I vincoli per la conservazione della prestazione non sono una novità  della NASPI ma erano già  presenti nella
precedente disciplina. Viene ribadita la necessità  che il percettore metta in atto specifici comportamenti
consistenti generalmente nella partecipazione e adesione a determinate misure di attivazione (colloqui,
attività  formative, ricerca attiva di una occupazione ecc.) proposte dai servizi competenti o nella accettazione
di una offerta di lavoro, considerata congrua. Permane la richiesta di rendersi «immediatamente disponibile
allo svolgimento ed alla ricerca di una attività  lavorativa secondo modalità  definite con i servizi competenti».
Il decreto ribadisce che la prestazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché
alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai servizi competenti.
La compatibilità  della prestazione di disoccupazione con una nuova attività  lavorativa si intreccia con le norme
relative alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 4, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di un rapporto di lavoro che dà  origine a un reddito inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. Lo stato di
disoccupazione è sospeso quando viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore
a 6 mesi, con un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione. Nel caso in cui il rapporto di
lavoro subordinato da cui deriva un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione abbia una
durata superiore ai 6 mesi, si determina la perdita dello stato di disoccupazione. Ugualmente ciò accade in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo (anche una collaborazione coordinata e continuativa)
da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Un nuovo rapporto di lavoro subordinato non è compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso in
cui il reddito derivante da tale rapporto di lavoro sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la
durata del rapporto sia indeterminata oppure superiore a 6 mesi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia
inferiore a 6 mesi (nonostante il reddito sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione), esso è
comunque compatibile con la prestazione di disoccupazione, che viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi.
Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro subordinato origini un reddito annuale inferiore al reddito minimo
escluso da imposizione, la prestazione di disoccupazione è comunque compatibile con il rapporto di lavoro,
indipendentemente dalla sua durata. In questa circostanza è prevista la conservazione dello stato di
disoccupazione.
Il decreto specifica che la compatibilità  è tuttavia subordinata alla condizione che il datore di lavoro oppure
l’utilizzatore (nel caso il lavoratore sia in somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore
del precedente rapporto di lavoro a seguito della cui cessazione si è originato il diritto alla prestazione di
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disoccupazione e «non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti». In questa situazione, inoltre, il beneficiario della prestazione per
conservare il beneficio è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio della nuova attività  lavorativa il
reddito annuo previsto.
La prestazione è quindi compatibile con il nuovo rapporto di lavoro e è parzialmente cumulabile con il relativo
reddito. L’indennità  viene ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto.
A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione della prestazione sarà  ricalcolata e
adeguatamente conguagliata.
Nell’ambito delle norme relative alla compatibilità  e cumulabilità , viene anche esplicitato il caso in cui un
lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei rapporti per
una delle cause che danno diritto alla prestazione di disoccupazione. Se ricorrono i requisiti per la prestazione
e il reddito «residuo» derivante dall’altro o altri rapporti di lavoro è inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione, il lavoratore avrà  diritto alla prestazione, ridotta come sopra specificato, comunicando all’Inps
entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Il decreto legislativo specifica inoltre che la contribuzione versata con riferimento ai rapporti di lavoro
compatibili è utile ai fini della definizione dei requisiti e della durata della prestazione.
Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, esso non sarà  compatibile con la prestazione di
disoccupazione nel caso il reddito derivante sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. In questo
caso, il beneficiario decade dalla prestazione. C’è invece compatibilità  tra la prestazione e un nuovo rapporto
di lavoro autonomo nel caso di un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, che
infatti è compatibile anche con la conservazione dello stato di disoccupazione. Anche in questo caso, il
beneficiario della prestazione è obbligato a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto, entro un mese
dall’inizio della nuova attività  lavorativa.
L’indennità  viene ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto. A seguito della
presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione della prestazione sarà  ricalcolata e adeguatamente
conguagliata. Il beneficiario non obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi è tenuto alla consegna
all’Inps di una apposita autodichiarazione in cui sia specificato il reddito ricavato dalla attività  lavorativa
autonoma.
Accanto alle ragioni di decadenza dal diritto alla prestazione di disoccupazione di cui ai punti precedenti, ne
vengono elencate altre che consistono in: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività  lavorativa
subordinata senza l’effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all’Inps; inizio di un’attività 
lavorativa autonoma senza l’effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all’Inps; raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di
invalidità , a meno che il lavoratore non opti per la Naspi; mancato rispetto delle regole di condizionalità 
previste dal decreto legislativo.
Incentivo all’autoimprenditorialità 
Il decreto legislativo prevede la possibilità  della liquidazione anticipata, in unica soluzione, della NASPI
trattamento di disoccupazione, al fine di intraprendere un’attività  di lavoro autonomo o in forma di impresa
individuale o per associarsi in cooperativa. Al lavoratore, sarà  erogato l’importo ancora spettante e non ancora
erogato al momento della richiesta, che deve essere effettuata in via telematica all’Inps entro 30 giorni dalla
data di inizio dell’attività  autonoma o dell’associazione in cooperativa. Nel caso in cui il beneficiario diventi
socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, l’ammontare corrispondente all’anticipazione della
prestazione non ancora percepita spetta alla cooperativa.
La liquidazione anticipata della prestazione non dà  diritto al beneficiario alla contribuzione figurativa né
all’assegno per il nucleo familiare.
Nel caso poi in cui il beneficiario dell’anticipazione della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento, è obbligato a restituire per
intero l’anticipazione.
ASDI
Altra novità  del decreto è l’istituzione, dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per il 2015, l’assegno di
disoccupazione (Asdi).
Si tratta di una prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione del tutto inedita per il sistema
italiano di ammortizzatori sociali. L’obiettivo di questa tutela è di salvaguardare il reddito dei disoccupati che
vedono protrarsi tale loro situazione oltre il periodo di tutela dell’indennità  di disoccupazione e che si trovano
in condizioni di indigenza.
Benché sia un trattamento collegato allo stato di disoccupazione, non appartiene al sistema di assicurazione
contro la disoccupazione (non è infatti una prestazione assicurativa) ma consiste invece in una prestazione
assistenziale, finanziata da uno specifico fondo nell’ambito delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche se sarà  attuata e gestita dall’Inps.
La dotazione del fondo è di 300 milioni euro per il 2015. Nel caso di estensione dell’assegno di disoccupazione
anche posteriormente al 2015, la prestazione dovrà  essere adeguatamente finanziata da nuove risorse che
saranno stanziate da appositi provvedimenti legislativi da adottare.
Destinatari
Sono destinatati dell’assegno di disoccupazione i beneficiari della nuova indennità  di disoccupazione (Naspi)
che al termine del periodo di godimento del beneficio siano ancora disoccupati e si trovino in «una condizione
economica di bisogno», che sarà  definita, in termini di Isee, da un decreto Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.
Trattandosi di uno strumento sperimentale e con una dotazione limitata, si prevede di dare precedenza nella
destinazione di tale prestazione ai lavoratori disoccupati appartenenti a nuclei familiari con minorenni e,
secondariamente, ai lavoratori vicini al pensionamento. Al termine del 2015, in base alle disponibilità  di risorse
del fondo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, potrà  estendere l’erogazione dell’assegno a tutti i potenziali destinatari, definendone le modalità 
mediante decreto.
Requisiti
I potenziali beneficiari devono avere goduto della prestazione di disoccupazione per tutto il periodo per il
quale ne avevano diritto; devono aver conservato lo stato di disoccupazione; devono trovarsi in una
condizione economica di bisogno, come sarà  definito dal successivo decreto ministeriale; soddisfare altri,
eventuali, criteri che dovranno essere stabiliti dal medesimo decreto ministeriale.
Durata, ammontare dell’assegno
L’erogazione dell’assegno di disoccupazione è prevista per una durata massima di 6 mesi. L’ammontare è
stabilito nel 75% dell’importo dell’ultima prestazione di disoccupazione (Naspi). Tuttavia, l’importo
dell’assegno non può essere superiore alla misura dell’assegno sociale. L’ammontare calcolato sarà 
incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo quanto sarà  definito dal successivo
decreto ministeriale che dovrà  stabilire anche l’importo massimo complessivo dell’assegno.
A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione, è previsto che l’assegno di disoccupazione sia erogato
attraverso uno strumento di pagamento elettronico. Questo fa pensare a uno strumento simile a quello della
carta acquisti, che ha in comune con l’assegno il fatto di essere una prestazione assistenziale.
Limiti per il godimento
Benché l’assegno di disoccupazione sia una prestazione assistenziale e non assicurativa, è tuttavia legata
allo stato di disoccupazione del beneficiario. Non si rinuncia, pertanto, a condizionare il godimento
della prestazione alla partecipazione dei beneficiari a misure di attivazione. In questo caso, si richiede
l’adesione a un «progetto personalizzato» redatto dai servizi competenti. Le modalità  di definizione e
redazione di tale progetto e delle iniziative di attivazione, nonché di valutazione degli interventi erogati
saranno stabilite dal successivo decreto ministeriale.
Tuttavia si specifica che esso debba prevedere per i beneficiari obblighi di ricerca attiva di un lavoro, di
disponibilità  a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, di accettazione di adeguate proposte di
lavoro. La partecipazione alle misure di attivazione stabilite nel progetto personalizzato saranno obbligatorie,
pena la decadenza dal beneficio.
Per incentivare il ritorno, anche graduale, al lavoro del beneficiario di tale prestazione, si prevede la possibilità 
di un cumulo parziale tra l’assegno di disoccupazione e il reddito derivante da una nuova occupazione. Il
successivo decreto dovrà  definire i limiti del cumulo e la progressiva riduzione dell’ammontare dell’assegno in
caso di prosecuzione del nuovo rapporto di lavoro, in considerazione anche dell’ammontare del reddito da
lavoro.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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