23 Marzo 2015
L’Inps con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 stabilisce i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011)
a) Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
65 anni e 7 mesi |
Anno 2017 |
65 anni e 7 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
66 anni e 1 mesi |
Anno 2017 |
66 anni e 1 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c) Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno |
Età pensionabile |
Anno 2016 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 |
66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 |
66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 |
66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
Anno |
Uomini |
Donne |
Dal 2016 al 2018 |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 |
42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”.
Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità .
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Dipartimento politiche sociali