Giovedì 25 Aprile 2024 - 02:05

Comunicato ai lavoratori part-time delle Aziende di Handling

Documenti

Documenti / Comunicato ai lavoratori part-time delle Aziende di Handling
Documenti - Comunicato ai lavoratori part-time delle Aziende di Handling

12 Febbraio 2016

COMUNICATO AI LAVORATORI PART-TIME DELLE AZIENDE DI HANDLING
Alla luce dell’approvazione referendaria dell’intesa sottoscritta l’11 dicembre 2015 per la stesura della sezione specifica Assohandlers, le scriventi OO.SS. nazionali intendono chiarire l’applicazione della norma relativa al nuovo orario di lavoro:
ARTICOLO H4 – ORARIO DI LAVORO
Full Time
La durata della programmazione ordinaria di lavoro resta di 37 ore e 30 minuti. A differenza della Sezione Specifica Gestori dove l’accordo di rinnovo ha portato l’orario di lavoro a 38 ore e 30 minuti settimanali per tutti i lavoratori, un’ora in più a settimana, ossia un aumento definito in sede aziendale pari a 48h annue.
Nella sezione handling l’orario di lavoro è stato definito in 38.30 settimanali come le altre sezioni del CCNL del trasporto aereo ma l’orario effettivo rimarrà  37.30 con solo in più 24 ore annue. Le aziende le potrebbero programmare per ragioni di servizio in corrispondenza del giorno feriale settimanale non lavorativo (FNL) o con incremento giornaliero delle previste 37 ore e 30 minuti settimanali. Tali ore incrementali andranno
utilizzati con i seguenti limiti stabiliti dal CCNL: non più di 8 ore complessive nel mese; non più di 2 ore al giorno, fermo restando che le eventuali maggiorazioni festive, notturne ecc., previste in regime ordinario di lavoro, saranno pagate.
E’ ovvio e senza alcun dubbio che il lavoratore full time non debba chiedere di confermare nessun orario né tantomeno la definizione dell’orario perché tale incremento è già  stato definito nel CCNL.
Coloro che sostengono una tesi contraria non hanno alcuna cognizione né del diritto né del contratto.

Part Time
Le quantità  di ore incrementali saranno in proporzione alla percentuale dell’orario definito nel contratto di lavoro individuale. Per la natura giuridica del contratto part time i lavoratori soggetti a questa tipologia dovranno accettare a titolo individuale tale opzione di allungamento dell’orario contrattuale di lavoro, a differenza dei lavoratori full-time che hanno un solo regime di orario.
Per questa ragione i lavoratori Part- Time dovranno entro il 15 febbraio prossimo scegliere a titolo individuale tra le seguenti due opzioni:
1) accettare l’incremento delle ore di flessibilità  annue, come avviene per i full-time, parametrate alle loro ore di contratto. A titolo esemplificativo, un part-time 50% avrà  12 ore di flessibilità  all’anno,
che le aziende programmeranno in turnazione settimanale, con i limiti sopra esposti;
2) scegliere di non avere incrementi di orario annuale e in questo caso sui nuovi aumenti contrattuali, e solo su quelli, verrà  calcolato la nuova percentuale di orario di lavoro e riproporzionata la nuova retribuzione. Anche qui a mero titolo esemplificativo, lo stesso part-time al 50%, che non scelga di svolgere le 12 ore in più annue, avrà  una riduzione degli aumenti economici sottoscritti di circa 20 euro al mese al 4 livello. Per spiegare meglio se l’aumento a regime (ultima tranche gennaio 2017) sarà  di effettivi 50 euro, essendo lui al 50%, l’aumento effettivo sarà  di 30 euro mese, perché sarà 
adeguata la sua retribuzione in base al riproporzionamento dell’orario di lavoro al nuovo regime settimanale. Da considerare anche i contributi previdenziali e i trascinamenti per le eventuali maggiorazioni che ciò potrebbe comportare.
Si ricorda che la scelta va comunicata entro e non oltre il 15 febbraio prossimo, sugli appositi format che le aziende stanno distribuendo a tutti i dipendenti. Senza un’esplicita manifestazione di volontarietà  del singolo lavoratore, le aziende per legge non potranno che solamente procedere a riproporzionare la prossima retribuzione al nuovo regime di orario (opzione 2) e assorbire una parte degli aumenti.
Invitiamo i lavoratori part time a compiere la scelta proposta con consapevolezza personale e diffidare da pseudo sindacati che, dando informazioni totalmente false o imprecise, rischiano di produrre solamente conseguenze negative su tale scelta.
Le strutture sindacali aziendali e territoriali sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Roma, 11 febbraio 2016 I Dipartimenti Nazionali

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it