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Manovra Finanziaria: lavoratori in mobilità  e finestre per il pensionamento

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Documenti - Manovra Finanziaria: lavoratori in mobilità  e finestre per il pensionamento

29 Luglio 2010

Come è noto l’art.12 co. 5 della manovra introduce alcune deroghe alla rimodulazione delle

finestre per il pensionamento, stabilendo che continuano ad applicarsi le previgenti

disposizioni, nel limite massimo di 10.000 lavoratori, a:

– lavoratori collocati in mobilità  ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive

modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i

requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità ;

– lavoratori collocati in mobilità  lunga ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e

successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;

– lavoratori che, all’entrata in vigore delle nuove norme, godano di prestazioni a carico

dei fondi di solidarietà  di settore ai sensi dell’art. 2 co. 28 legge 662/1996.

Purtroppo la “blindatura” della manovra ottenuta con il voto di fiducia non ha consentito di

modificare questa come altre norme, nonostante l’impegno della Cisl che, sul tema in

oggetto, ha posto in particolare le seguenti questioni:

– poiché il tetto di 10.000 lavoratori non è in grado di fronteggiare la grave situazione

creatasi a fronte della crisi economica, abbiamo chiesto che tale tetto debba

considerarsi di 10.000 lavoratori all’anno;

– per principio consolidato le norme in tema di mobilità  lunga sono considerate speciali,

essendo concepite come strumento di accompagnamento alla pensione, e come tali

derogano a qualsiasi altra norma previdenziale; di conseguenza i lavoratori in mobilità 

lunga devono essere considerati fuori del tetto dei 10.000 lavoratori;

– gli accordi, anche considerando la data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010,

non possono fare riferimento al 30 aprile 2010, ma la data dovrebbe essere spostata

almeno al 30 giugno 2010.

Inoltre, la formulazione della lettera a) del comma 5 dell’art.12 presenta una ambiguità ,

laddove stabilisce che la deroga si applica ai lavoratori in mobilità  “che maturano i

requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità  di

cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223″. La citazione del solo

comma 2, anziché dei commi 1 e 2, dell’art. 7 della legge n. 223/91, potrebbe

ingenerare il dubbio che la deroga valga solo per i lavoratori in mobilità  nelle aree del

Mezzogiorno. Ad avviso della Confederazione non è così e il riferimento al solo

comma 2 è spiegabile con il fatto che il legislatore, per definire il periodo massimo di

godimento dell’indennità  di mobilità , abbia logicamente preso quello massimo

(comma 2 art. 7) che ricomprende anche quello inferiore previsto dal comma 1 art. 7.

In ogni caso, come si evince anche dalla lettura complessiva della norma, dal

Ministero del Lavoro ci arrivano segnali di ampia disponibilità  ad interpretare la norma

come riferita all’intero territorio nazionale.

In ogni caso, la nostra Confederazione resta impegnata a chiedere la modifica dell’intera

norma riferita alle deroghe alle finestre pensionistiche, secondo le linee sopra illustrate.

Dipartimento Politiche Sociali

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