29 Luglio 2010
Come è noto l’art.12 co. 5 della manovra introduce alcune deroghe alla rimodulazione delle
finestre per il pensionamento, stabilendo che continuano ad applicarsi le previgenti
disposizioni, nel limite massimo di 10.000 lavoratori, a:
– lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive
modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i
requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ;
– lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;
– lavoratori che, all’entrata in vigore delle nuove norme, godano di prestazioni a carico
dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell’art. 2 co. 28 legge 662/1996.
Purtroppo la “blindatura” della manovra ottenuta con il voto di fiducia non ha consentito di
modificare questa come altre norme, nonostante l’impegno della Cisl che, sul tema in
oggetto, ha posto in particolare le seguenti questioni:
– poiché il tetto di 10.000 lavoratori non è in grado di fronteggiare la grave situazione
creatasi a fronte della crisi economica, abbiamo chiesto che tale tetto debba
considerarsi di 10.000 lavoratori all’anno;
– per principio consolidato le norme in tema di mobilità lunga sono considerate speciali,
essendo concepite come strumento di accompagnamento alla pensione, e come tali
derogano a qualsiasi altra norma previdenziale; di conseguenza i lavoratori in mobilità
lunga devono essere considerati fuori del tetto dei 10.000 lavoratori;
– gli accordi, anche considerando la data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010,
non possono fare riferimento al 30 aprile 2010, ma la data dovrebbe essere spostata
almeno al 30 giugno 2010.
Inoltre, la formulazione della lettera a) del comma 5 dell’art.12 presenta una ambiguità ,
laddove stabilisce che la deroga si applica ai lavoratori in mobilità “che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di
cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223″. La citazione del solo
comma 2, anziché dei commi 1 e 2, dell’art. 7 della legge n. 223/91, potrebbe
ingenerare il dubbio che la deroga valga solo per i lavoratori in mobilità nelle aree del
Mezzogiorno. Ad avviso della Confederazione non è così e il riferimento al solo
comma 2 è spiegabile con il fatto che il legislatore, per definire il periodo massimo di
godimento dell’indennità di mobilità , abbia logicamente preso quello massimo
(comma 2 art. 7) che ricomprende anche quello inferiore previsto dal comma 1 art. 7.
In ogni caso, come si evince anche dalla lettura complessiva della norma, dal
Ministero del Lavoro ci arrivano segnali di ampia disponibilità ad interpretare la norma
come riferita all’intero territorio nazionale.
In ogni caso, la nostra Confederazione resta impegnata a chiedere la modifica dell’intera
norma riferita alle deroghe alle finestre pensionistiche, secondo le linee sopra illustrate.
Dipartimento Politiche Sociali