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Circolare Inps 107 del 5 agosto 2010

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Documenti / Circolare Inps 107 del 5 agosto 2010
Documenti - Circolare Inps 107 del 5 agosto 2010

8 Agosto 2010

SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo.
2. Incompatibilità  del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
2.1. Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
3. Compatibilità  tra nuova attività  di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità  totale dell’indennità  con la remunerazione.
4. Compatibilità  e cumulabilità  delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010.
5. Cumulabilità  parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività .
5.1 Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno (occasionale o saltuario) e da lavoro part-time.
5.2 Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o simili.
6. Il regime dell’accredito dei contributi figurativi.
7. Prestazioni integrative a carico del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
1. Premessa e quadro normativo.
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività  di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà  (‘¦) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività  remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività  di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Come già  chiarito con circolare n. 179 del 12 dicembre 2002 (le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità  assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività  lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo svolgimento di attività  lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività  lavorativa. Ai fini dell’applicazione di tale principio – mentre in caso di attività  lavorativa subordinata può presumersi l’equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota
d’integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attività  lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività  è inferiore all’integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del 23/11/1992).
Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività  secondaria, come previsto al comma 5°, dell’art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
– all’incompatibilità  tra la nuova attività  lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
– alla totale cumulabilità  della remunerazione collegata alla nuova attività  con l’integrazione salariale;
– ad una parziale cumulabilità  dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.
2. Incompatibilità  del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità  nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (‘¦) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società  da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità  per il periodo residuo del quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà  darsi luogo a cumulabilità , neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.
A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato letterale riguardante l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità Â» e non già  quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità  tra nuova attività  di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità  totale dell’indennità  con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità  tra attività  di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività  di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività  lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività  lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività  lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità  anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività  siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
4. Compatibilità  e cumulabilità  delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
Come già  illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
L’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.
La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività  con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano
nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà  obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà  essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità  ed eventuale cumulabilità  parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà  resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità  parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività  lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà  darsi luogo a cumulabilità  parziale tra la remunerazione derivante da attività  lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività  remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività  di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà  sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività  lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività  è inferiore all’integrazione stessa, avrà  diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
5.1 Cumulabilità  parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività  lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà  possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà  possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività  anche se, tale attività  – a differenza del caso contemplato al punto 3 – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità  parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività  di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo
parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività  non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività  e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà  pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime dell’accredito dei contributi figurativi.
Con riferimento alla contribuzione figurativa, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, non si pongono particolari problemi nelle ipotesi illustrate al precedente punto 3 (compatibilità  tra la nuova attività  di lavoro e l’integrazione salariale) in quanto la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella obbligatoria per l’attività  effettivamente prestata si riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non sovrapposti. In tali fattispecie, il riconoscimento della contribuzione figurativa per CIG verrà  effettuato in base ai criteri generali.
Nei casi di percezione di un importo di integrazione salariale proporzionalmente ridotto in conseguenza dello svolgimento di un’attività  di lavoro, subordinato o autonomo (incumulabilità  relativa) l’accreditamento dei contributi figurativi va eseguito in quota integrativa, nel senso che deve essere riconosciuta una quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione all’attività  svolta. La contribuzione obbligatoria relativa all’attività  effettivamente svolta verrà  accreditata nella gestione di competenza e darà  luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall’ordinamento delle medesime gestioni.
Il criterio dell’accredito dei contributi figurativi in quota integrativa trova applicazione, per espressa previsione legislativa, anche nell’ipotesi di cui al precedente punto 4, in quanto, in base al comma 1 – bis dell’art.70 del D.lgs. n.276/2003 ” ‘¦ l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.
7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
II Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all’erogazione di un’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà , mobilità ), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività  lavorativa da parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del Fondo. In particolare ha previsto che:
a. la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova attività  lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;
b. la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività  e l’integrazione salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all’80% della retribuzione di riferimento.
Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il provento relativo ad una nuova attività  da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Il Direttore Generale
Nori

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