10 Ottobre 2017
Nel testo che segue si fa riferimento:
L’indizione e l’attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo delle R.S.U e degli R.L.S.S.A. è attivata ad iniziativa delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
Per questa tornata elettorale la nota per l’indizione inviata a FISE – Assoambiente è del 3 MAGGIO 2017. Conseguentemente, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, anche disgiuntamente, danno comunicazione dell’attivazione della procedura per l’elezione della R.S.U. e degli RLSSA, alla rappresentanza sindacale e alla Direzione aziendale entro il 14 LUGLIO 2017.
Nel caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della R.S.U. e degli RLSSA le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuoverne le cause, allo scopo di garantire l’elezione, comunque entro i due mesi antecedenti la scadenza della R.S.U.
Per quanto di loro competenza, le unità produttive/aziende sono tenute a segnalare a FISE – Assoambiente gli eventuali ritardi nell’espletamento degli adempimenti relativi all’attivazione delle procedure.
1 – Quando si vota
Si vota il 25 e 26 ottobre 2017 per la costituzione sia delle RSU e sia degli RLSSA in un’unica data con due schede distinte.
2 – Dove si vota
Nelle unità produttive/aziende aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti.
Per “unità produttiva” si intende qualsiasi articolazione dell’impresa atta ad assicurare le attività della stessa (appalto, centro di servizio).
Con l’espressione “lavoratori dipendenti” si deve intendere l’insieme dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non in prova), con contratto d’apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (non in prova) al momento del voto.
3 – Come si determinano i Collegi elettorali
La cosiddetta “mappatura” delle RSU e degli RLSSA e, conseguentemente, dei Collegi elettorali è definita di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali, abilitate alla presentazione delle liste, che terranno conto delle articolazioni organizzative dell’Azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantir un’ adeguata composizione della rappresentanza.
Il “Regolamento” indica i criteri per la determinazione della RSU e degli RLSSA in:
4 – Chi può presentare liste elettorali senza documentazione
Le Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie il CCNL: Fp Cgil, FIT-CISL, Uil Trasporti, Fiadel
5 – Chi può presentare liste elettorali allegando documentazione
Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente:
6 – Dove presentare la documentazione da allegare alla lista
La documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.
Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale. Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato al 5 OTTOBRE 2017.
7 – Chi verifica le regole per la presentazione delle liste
La Commissione elettorale che non le accetta quando:
MANCA una dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. Nazionali stipulanti e firmatarie il CCNL: Fp Cgil, FIT-CISL, UilTrasporti, Fiadel;
MANCA lo Statuto e l’atto costitutivo notarile; la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale nazionale e/o territoriale della lista di accettazione di tutti i requisiti previsti nel Regolamento, con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il Regolamento elettorale, l’Accordo 1.3.2001 sull’esercizio del diritto di sciopero; da un elenco, controfirmato dai presentatori della lista, di dipendenti aventi diritto al voto, debitamente firmato dagli stessi con indicazione del relativo documento di identità , in numero almeno pari al 5 % degli aventi diritto al voto, a termini dell’art. 5 del Regolamento, per le Associazioni sindacali non firmatarie e non stipulanti.
8 – Chi può candidarsi
Per le Rsu:
Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non in prova) anche con contratto d’apprendistato.
Per le RLSSA:
Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non in prova), anche apprendisti, in forza presso l’azienda.
9 – Chi NON può candidarsi
10 – Verifica delle candidature
E’ possibile candidarsi in una sola lista.
Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza d’opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.
11 – Accettazione della candidatura
Non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
12 – Candidatura e iscrizione all’Organizzazione sindacale
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, fermo restando che per l’eletto, iscritto o non iscritto alla Organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, la successiva iscrizione ad una Organizzazione sindacale diversa da quella in cui si è stati eletti determina la decadenza dalla carica e la sostituzione del primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza.
13 – Quando si presentano le liste
Le liste possono essere presentate sino al 5 ottobre 2017, ultimo giorno utile.
La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione nelle bacheche messe a disposizione dell’azienda, l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui gli uffici siano chiusi nella giornata del 5 ottobre 2017 – termine ultimo per la presentazione delle liste – e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
14 – Dove si presentano le liste
per le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, FIT-CISL, UilTrasporti, Fiadel in busta chiusa all’Azienda entro il 10 di settembre 2017, e dal 10 settembre fino al 5 ottobre alla Commissione elettorale.
Per tutte le altre sigle alla Commissione elettorale dal 10 settembre al 5 ottobre 2017.
15 – Quante liste si possono sottoscrivere
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
16 – Chi può presentare la lista
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere:
Si può essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro.
17 – Corretta denominazione delle liste
Nella presentazione della lista le Organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
E’ interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della Organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
18 – Quanti candidati nella lista
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre due terzi il numero dei componenti della RSU da eleggere nel collegio.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 5.
3 componenti + 2 (due terzi di 3) = 5.
L’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).
19 – Verifica delle liste
L’ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L’azienda non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.
E’ possibile la presentazione di una sola lista per ogni Organizzazione sindacale.
20 – Chi può votare
Per le Rsu:
Tutti i lavoratori, anche comandati, con contratto a tempo indeterminato (non in prova), con contratto d’apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (non in prova) che prestino la propria attività al momento del voto.
Per le RLSSA:
Tutti i lavoratori, anche comandati, con contratto a tempo indeterminato (non in prova), con contratto d’apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (non in prova) che prestino la propria attività al momento del voto.
21 – Commissione elettorale: chi può essere designato
La Commissione elettorale è unica per entrambe le elezioni (RSU e RLSSA).
La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici non in prova, non candidati e non presentatori di lista, nonché da rappresentanti delle OO.SS. (esclusi i rappresentanti legali) designati in modo paritetico dalle Associazioni sindacali in possesso dei requisiti per la presentazione delle liste e che abbiano presentato lista.
22 – Commissione elettorale: composizione
Ognuna delle OO.SS. presentatrice di lista nomina pariteticamente, fino ad un massimo di 2, i rappresentanti che non possono essere candidati alle elezioni.
La Commissione elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti. La Commissione elettorale viene integrata da eventuali altri componenti in caso di presentazione di ulteriori altre liste alla scadenza del 5 ottobre 2017.
23 – Commissione elettorale: compiti ed adempimenti
La Commissione elettorale ha il compito di:
I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione normale per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza.
24 – Compiti dell’Azienda
L’Azienda provvede a quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locali, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono/fax secondo le disponibilità aziendali).
Inoltre, convoca i rappresentanti della Commissione Elettorale, ai quali trasmette formalmente le buste contenenti le liste elettorali in ordine di presentazione e l’elenco dei dipendenti, non in prova, in forza presso l’azienda con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
25 – Modalità per l’esercizio del diritto di voto
Il luogo e l’orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nella bacheca messa a disposizione dall’azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l’orario delle votazioni.
Qualora l’ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti, e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.
26 – Gli scrutatori: nomina
Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale.
E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.
27 – Operazioni precedenti il voto
Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti obbligatoriamente per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale.
E’ possibile chiudere il seggio prima dei due giorni solo quando tutti lavoratori aventi diritto hanno espresso il proprio voto.
Ogni seggio viene munito di un’urna elettorale (dalla Commissione elettorale) e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall’azienda.
L’urna deve essere idonea per garantire una regolare votazione (chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio).
28 – Operazioni di voto
La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Nel consegnare la scheda all’elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell’elenco degli aventi diritto.
Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
L’elettore può manifestare il voto di preferenza fino al massimo di due candidati della lista da lui votata mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, oppure trascrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
29 – Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi (anche per i seggi che concludono le operazioni in anticipo).
Le urne vanno aperte solo dopo la constatazione del raggiungimento del quorum.
Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio stesso su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.). In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Al termine delle operazioni la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali.
Dopo la definitiva convalida della R.S.U., il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità .
Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione aziendale.
I verbali di scrutinio sono conservati dalla R.S.U. e, in copia, dall’amministrazione del personale dell’Azienda.
In tutti i casi il voto è nullo se:
30 – Validità delle elezioni (raggiungimento del quorum)
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto conteggiato nel collegio elettorale complessivo della RSU (elettorato attivo).
Esempio:
31 – NON raggiungimento del quorum
In caso di mancato raggiungimento del quorum (metà più uno dell’elettorato attivo) NON si procede alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni senza presentare nuove liste sempre con il raggiungimento della metà più uno degli aventi diritto al voto.
L’elezione reiterata per la terza volta è valida ove alle stesse abbia preso parte almeno il 33% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto conteggiati nel collegio elettorale complessivo della RSU.
32 – Calcolo addetti e numero componenti la RSU
Il calcolo si effettua in base all’elenco degli aventi diritto al voto consegnato alla Commissione elettorale entro il 13 ottobre 2017.
Dipendenti aziende | Totale Rsu |
Da 16 a 60 | 3 |
Da 61 a 175 | 3 + 1 ogni 35 dipendenti MAX 7 |
Da 176 a 360 | 7 + 1 ogni 70 dipendenti MAX 9 |
Oltre 361 | 9 + 1 ogni 70 dipendenti |
Il numero dei componenti della R.S.U. deve essere sempre dispari.
Qualora l’applicazione del criterio sopra riportato determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore.
Per contro, qualora l’applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguìto o meno da un decimale, resterà confermato il numero dispari.
33 – Calcolo addetti e numero componenti RLSSA
Il calcolo si esegue in base all’elenco degli aventi diritto al voto consegnato alla Commissione elettorale entro il 13 ottobre 2017.
Dipendenti | Rlssa |
Fino a 200 | 1 |
Da 201 a 1.000 | 3 |
Oltre 1.000 | 6 |
Per gli RLSSA che devono essere eletti nelle Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori L’elezione del RLSSA si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore di lavoro.
34 – Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti.
Nell’ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
A parità di voti di preferenza, vale l’ordine della lista.
I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e, successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
35 – Esempi
Esempio: caso di una unità produttiva/azienda che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 5 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI:
il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n.
5) e cioè 119 : 5 = 23,80 = QUORUM
La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.
Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio.
A tal fine si sviluppano due diversi esempi.
ESEMPIO n. 1:
In un’Azienda di 132 lavoratori si sono recati al voto 119 elettori che si sono così espressi:
117 voti validi , 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n.1 voti validi 46
lista n.2 voti validi 44
lista n.3 voti validi 23
lista n.4 voti validi 4
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: lista n.1 voti validi 46 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 22,2 lista n.2 voti validi 44 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 20,2 lista n.3 voti validi 23 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 23 lista n.4 voti validi 4 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 4
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 5.
I seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire.
I seggi rimanenti vanno attribuiti nell’ordine: alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore, e alle liste 1 e 2.
ESEMPIO n. 2:
In un’Azienda di 132 lavoratori si sono recati al voto 119 elettori che si sono così espressi:
117 voti validi , 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n.1 voti validi 55
lista n.2 voti validi 40
lista n.3 voti validi 12
lista n.4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 23,80 = 2 seggio resti 7,40 lista n. 2 voti validi 35 diviso quorum 23,80 = 1 seggio resti 11,20 lista n. 3 voti validi 15 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 15 lista n. 4 voti validi 12 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 12 totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 3 seggi su 5.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, i seggi rimanenti vanno attribuiti nell’ordine alle liste n. 3 e n.4.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze. Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.
A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista.
Il regolamento elettorale non prevede il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati.
Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale fa riferimento alla normativa nazionale che, risolve la parità a favore del candidato più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
36 – Norma di solidarietà
Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL non raggiunga il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio e tuttavia abbia comunque riportato un numero di voti almeno pari alla metà del quorum elettorale, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del “patto di solidarietà sindacale”.
Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.
Qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio – in virtù del “patto di solidarietà sindacale” – da parte della O.S. stipulante che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti.
37 – Assegnazione seggi e insediamento RSU
La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati elettorali nella bacheca, senza che siano stati presentati ricorsi dei soggetti interessati, chiude il verbale definitivamente (sottoscritto da tutti i componenti della Commissione) con l’assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti.
L’insediamento della RSU avverrà , in tutto il territorio nazionale l’11 novembre 2017 senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte della direzione aziendale o da parte delle organizzazioni sindacali.
38 – Ricorsi alla Commissione elettorale
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, trascrivendo nel verbale definitivo la conclusione alla quale è pervenuta.
39 – Ricorsi al Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all’art. 15 del Regolamento, commi 2 e 3.
Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell’Associazione datoriale ove presente sul territorio ed è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
40 – Invio verbali di scrutinio
I verbali vanno notificati dalla Commissione elettorale alle Associazioni sindacali presentatrici di liste, e a mezzo A/R o PEC all’Associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne da pronta comunicazione all’Azienda e al comitato dei garanti.
CALENDARIO SCADENZE
PROCLAMAZIONE ELEZIONI entro venerdì 14 LUGLIO 2017 Da parte delle strutture sindacali territoriali: attivazione della procedura per l’elezione della RSU e del RLSSA comunicazione scritta alla direzione aziendale circa l’attivazione della procedura comunicazione ai lavoratori di avvio della procedura affissa nelle bacheche aziendali
COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE entro domenica 10 SETTEMBRE 2017 e sua formale comunicazione all’Azienda
PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI da parte delle OO.SS. termine ultimo giovedì 5 OTTOBRE 2017
COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE da parte di tutte le sigle che hanno presentato le liste termine ultimo venerdì 6 OTTOBRE 2017
AFFISSIONE LISTE ELETTORALI sabato 7 OTTOBRE 2017
CONSEGNA ELENCO AVENTI DIRITTO da sabato 7 a venerdì 13 OTTOBRE 2017 da parte della Direzione Aziendale dell’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto
DESIGNAZIONE SCRUTATORI entro domenica 22 OTTOBRE 2017
SVOLGIMENTO VOTAZIONI mercoledì 25 e giovedì 26 OTTOBRE 2017
ENTRATA IN CARICA degli eletti RSU/RLSSA sabato 11 NOVEMBRE 2017