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Denuncia infortuni: dal 12.10.2017 in vigore le nuove norme

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16 Ottobre 2017

Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell’evento) dovranno essere comunicati all’INAIL.
Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della denuncia degli infortuni con prognosi di almeno quattro giorni (sempre escluso quello dell’evento).
La comunicazione assolve ad un fine statistico-informativo, la denuncia a quello assicurativo, tenuto conto che solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall’INAIL.
La comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza da uno a tre giorni altri, serve a consentire la raccolta di dati e informazioni nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) in base all’entrata a regime di quanto previsto dall’articolo 18 comma 1, lettera r del Dlgs 81/2008. Da tenere presente che l’obbligo di comunicazione ai fini statistico-informativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni viene assolto con l’invio della denuncia.
La procedura per la comunicazione prevede che entro due giorni da quando il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio (come per la denuncia) il medesimo deve inviare all’INAIL, in via telematica, il modello “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi”.
La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
Nel caso in cui dopo la comunicazione per il SINP, l’assenza si dovesse prolungare oltre il terzo giorno, il datore di lavoro dovrà  integrare la comunicazione con i dati previsti per la denuncia affinché la precedente comunicazione sia utile ai fini assicurativi. Al momento, su tale evenienza, non sono state ancore impartite istruzioni operative
Pertanto gli obblighi formali a carico del datore di lavoro nella materia infortunistica, dal 12.10.2017 sono i seguenti:
-in caso di infortunio con prognosi da uno a tre giorni: comunicazione per il SINP;
-in casi di infortunio con prognosi di almeno quattro giorni: denuncia che vale come comunicazione per il SINP.
– l’omissione, l’invio tardivo, la compilazione inesatta o incompleta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 a € 7.745,00;
– conservazione del registro infortuni fino al 22.12.2019 solo per le imprese esistenti alla data del 22.12.2015.
Alla luce delle novità  si conferma che permane in capo al RLS (aziendale o territoriale) il diritto all’accesso alle comunicazioni svolte dal datore di lavoro sia ai fini statistici che assicurativi. I moduli dell’INAIL, compilabili in modalità  telematica, sono stati resi tutti stampabili, tenuto conto che il codice identificativo aziendale è previsto sia unicamente riservato al datore di lavoro.
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Infine, per memoria facciamo un breve riassunto delle regole di comunicazione dell’infortunio all’INAIL che devono rispettare lavoratori e datori di lavoro
In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità , il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:
 rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
 recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino rivolgersi al suo medico curante.
Il medico che presta prima assistenza al lavoratore dovrà  rilasciare obbligatoriamente il certificato al lavoratore, nel quale sarà  indicata diagnosi e prognosi, ovvero numero di giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà  il certificato in via telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il datore di lavoro è invece obbligato a inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico.
Le comunicazioni\denunce dovranno essere effettuate in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio in modalità  telematica è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione all’autorità  di pubblica sicurezza.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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